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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12942/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di pagamento promossa per il recupero di un credito commerciale ceduto, originariamente relativo a forniture fatturate nei confronti di un'azienda ospedaliera. In primo grado il Tribunale aveva condannato la struttura sanitaria al pagamento di una somma in favore dell'attore, quale cessionario del credito vantato da una società fornitrice. In appello, la parte soccombente aveva censurato la decisione lamentando, da un lato, che il Tribunale avesse considerato solo una parte delle fatture prodotte e, dall'altro, che il danno fosse stato liquidato senza considerare alcune voci accessorie, in particolare la commissione di massimo scoperto e le spese di tenuta del conto. La Corte d'appello ha rigettato il gravame ritenendo che la produzione documentale fosse tardiva, che la documentazione non fosse stata specificamente indicata e che il giudice d'appello non potesse essere onerato di una ricerca esplorativa tra gli atti. Con il ricorso per cassazione vengono dedotti due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, in relazione all'art. 132 c.p.c.; 2) violazione di norme sostanziali e processuali e omesso esame di fatti decisivi, sostenendosi che la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare l'avvenuta autorizzazione in primo grado al deposito documentale, la mancata rinnovazione di istruttoria e la possibilità di valutare direttamente i documenti ai fini della commissione di massimo scoperto e dei costi di conto corrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che vi fosse motivazione meramente apparente o irriducibilmente contraddittoria, ritenendo invece comprensibili le ragioni della decisione di merito. Ha inoltre rilevato che la seconda censura sollecitava in realtà un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità, e che non risultava adeguatamente dedotto un motivo di appello idoneo a imporre ulteriori decisioni istruttorie. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, co. 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità per mancanza di motivazione è configurabile solo nei casi di motivazione mancante, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza motivazionale.

  • art. 12 preleggi

    La norma è richiamata per l'interpretazione della riforma del vizio di motivazione in senso restrittivo.

  • art. 2697 c.c.

    La censura prospettava una violazione dell'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che in realtà si mirasse a un riesame del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione non sussiste quando si contesta, in realtà, la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 196 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio e alle attività istruttorie.

  • art. 198 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio e ai chiarimenti del consulente.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il filtro di inammissibilità va applicato motivo per motivo, con riferimento al momento della decisione.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Il richiamo è effettuato nel contesto degli effetti della declaratoria di inammissibilità ai fini dell'impugnazione incidentale.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento sul filtro di inammissibilità e sulla delibazione dei ricorsi inconsistenti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È il comma richiamato per il meccanismo del contributo unificato cui si applica l'ulteriore importo.

  • art. 1124, co. 2, c.c.

    Norma richiamata nel secondo motivo dal ricorrente, ma non oggetto di accoglimento o specifica applicazione decisoria.

Massime di principio

  • La motivazione è solo se manca in modo assoluto, è meramente apparente o presenta un contrasto irriducibile; non è censurabile in cassazione il semplice difetto di sufficienza o persuasività.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del materiale probatorio o della congruità delle scelte istruttorie del giudice di merito, quando la censura miri sostanzialmente a un riesame dei fatti.
  • La tardiva produzione documentale può essere rilevata d'ufficio dal giudice di appello, e il giudice non è tenuto a compiere ricerche esplorative tra gli atti per individuare documenti non specificamente indicati.
  • La deduzione di violazione di legge non è ammissibile se presuppone una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito e sollecita, in realtà, una nuova sussunzione fondata su un diverso apprezzamento probatorio.
  • Il filtro di inammissibilità del ricorso per cassazione opera per ciascun motivo e consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso sia privo di effettiva consistenza nomofilattica o si risolva in doglianze di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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