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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12940/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (correntisti)

La controversia

La controversia nasceva da un decreto ingiuntivo richiesto dalla società cessionaria di un credito bancario nei confronti di tre soggetti che avevano intrattenuto un rapporto di conto corrente. Gli intimati avevano proposto opposizione e la Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto l'opposizione rilevando che il contratto di conto corrente posto a fondamento della pretesa monitoria non conteneva tutti gli elementi richiesti dall'art. 117 TUB per integrare la forma scritta necessaria alla validità del contratto. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; due controricorrenti hanno accettato la rinuncia, mentre per il terzo non risultava analoga dichiarazione, ritenuta però non necessaria in ragione della disciplina applicabile e della comunicazione telematica dell'atto.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e della relativa accettazione da parte di due controricorrenti; ha ritenuto efficace la rinuncia anche nei confronti del terzo controricorrente, richiamando l'abrogazione dell'art. 390, comma 3, c.p.c. applicabile ratione temporis e la comunicazione dell'atto nel fascicolo telematico. Ne è derivata la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione, con compensazione delle spese tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 117 TUB

    Richiamato dalla Corte d'appello come parametro per la validità formale del contratto di conto corrente; il contratto posto a base del credito era stato ritenuto carente degli elementi richiesti dalla norma.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente è stata ritenuta idonea a determinare l'estinzione del giudizio; è stato inoltre osservato che l'abrogazione del comma 3, applicabile ratione temporis, rendeva efficace la rinuncia anche senza analoga dichiarazione del terzo controricorrente.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e comunicata alle controparti, estingue il giudizio di legittimità.
  • L'accettazione della rinuncia da parte di alcuni controricorrenti non impedisce l'efficacia estintiva della rinuncia anche nei confronti degli altri, quando la disciplina processuale applicabile e la comunicazione telematica dell'atto rendano la rinuncia opponibile a tutti.
  • Nei rapporti bancari, la validità del contratto di conto corrente deve essere verificata anche sotto il profilo del rispetto della forma scritta richiesta dall'art. 117 TUB e della presenza degli elementi essenziali imposti dalla disciplina di settore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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