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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12941/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente)

La controversia

La controversia nasce dalla cessazione di un rapporto di agenzia nel settore assicurativo. Il Tribunale aveva riconosciuto alla società agente un'indennità di risoluzione del rapporto e aveva rigettato la domanda riconvenzionale della compagnia preponente, volta a ottenere il pagamento di saldi che assumeva dovuti dall'ex agente sulla base di conteggi redatti dalla stessa compagnia ai sensi dell'accordo nazionale di categoria (ANA). In appello, la compagnia ha ottenuto la riforma della decisione: la Corte territoriale ha ritenuto che il conteggio predisposto dalla preponente, contenente il proprio controcredito, fosse sufficiente e che l'agente dovesse contestare in modo specifico le singole voci; poiché la contestazione dell'agente era stata reputata generica, il controcredito è stato accolto in compensazione e l'agente è stata condannata al pagamento del saldo. La società agente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1241 e 1362 c.c. e degli artt. 23 e 34 ANA, sostenendo che la preponente non potesse determinare unilateralmente e vincolativamente non solo l'indennità di risoluzione ma anche le poste debitorie dell'agente, e che la compensazione fosse possibile solo tra crediti certi; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., deducendo che la compagnia non avesse assolto l'onere probatorio sul controcredito e che la contestazione dell'agente fosse stata tempestiva e integrale; 3) violazione degli artt. 2697, 2709 e 2710 c.c., con censura all'uso probatorio degli estratti conto unilateralmente formati dalla preponente, considerati dalla Corte d'appello come base sufficiente per il riconoscimento del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati congiuntamente i tre motivi. Ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. La Corte ha chiarito che l'art. 34 ANA attribuisce alla preponente il compito di conteggiare l'indennità di risoluzione spettante all'agente, ma non le riconosce il potere di determinare unilateralmente, in modo vincolante, né l'importo dell'indennità né i controcrediti da opporre in compensazione. I crediti della preponente restano crediti da provare secondo le regole ordinarie e possono solo essere opposti in compensazione; in assenza di una definitiva concorde chiusura dei conti, la preponente conserva l'onere di dimostrare i fatti costitutivi dei propri crediti. Inoltre, la Corte ha precisato che la non contestazione non può essere ravvisata in presenza di una difesa che contesti il titolo e l'oggetto della domanda riconvenzionale, sicché la Corte territoriale aveva errato nel ritenere non specificamente contestati i controcrediti. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la domanda dell'agente applicando tali principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1241 c.c.

    Richiamato per escludere che il preponente possa far discendere automaticamente la compensazione da un conteggio unilateralmente formato senza prova del controcredito.

  • art. 1362 c.c.

    Usato come parametro interpretativo dell'accordo nazionale di categoria per sostenere che il testo dell'art. 34 non consente una lettura attributiva di poteri unilaterali vincolanti alla preponente.

  • art. 23 ANA 2005

    Richiamato dalla ricorrente per evidenziare che nel verbale di riconsegna devono risultare contestazioni e riserve delle parti.

  • art. 34 ANA 2003

    Interpretato nel senso che la preponente deve conteggiare l'indennità di risoluzione, ma i propri crediti sono solo opponibili in compensazione e non possono essere determinati unilateralmente in modo vincolante per l'agente; il conguaglio avviene alla definitiva concorde chiusura dei conti.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che oppone in compensazione un proprio credito deve provarne i fatti costitutivi; la preponente non è esonerata dall'onere della prova per il solo fatto di aver redatto conteggi interni.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione richiede un'esplicita ammissione o comunque una difesa incompatibile con il disconoscimento del fatto; non basta ritenere generica la contestazione se la parte ha contestato il titolo e l'oggetto del credito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 2697 c.c. per censurare la valutazione probatoria del giudice di merito sugli estratti conto unilateralmente formati.

  • art. 2709 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il valore probatorio attribuito agli estratti conto prodotti dalla controparte.

  • art. 2710 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il valore probatorio attribuito agli estratti conto prodotti dalla controparte.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione camerale del ricorso per cassazione.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per affermare l'ammissibilità dei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Quando un accordo collettivo prevede che una parte predisponga il conteggio dell'indennità di cessazione del rapporto, tale previsione non implica automaticamente il potere di determinare unilateralmente e con efficacia vincolante anche i controcrediti da opporre all'altra parte.
  • I crediti opposti in compensazione devono essere provati dalla parte che li invoca, salvo che vi sia una definitiva concorde chiusura dei conti o una specifica ammissione della controparte.
  • La non contestazione rilevante ai fini dell'art. 115 c.p.c. richiede l'esplicita ammissione del fatto o una difesa incompatibile con il suo disconoscimento; una contestazione del titolo o dell'oggetto del credito esclude di regola la non contestazione.
  • Gli estratti conto o conteggi unilateralmente formati non bastano, da soli, a esonerare la parte che li produce dall'onere di dimostrare il fondamento fattuale del credito azionato o opposto in compensazione.
  • L'interpretazione di una clausola dell'accordo di categoria deve essere coerente con il testo e con la struttura dell'istituto: il potere di calcolo dell'indennità non va confuso con un potere di autotutela contabile sui crediti della controparte.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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