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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25572/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato, che aveva proposto in proprio domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo presupposto, ha visto rigettare l'opposizione al decreto di diniego pronunciata dalla Corte d'appello. La Corte territoriale ha dichiarato estinto il giudizio di opposizione perché, dopo un primo mancato rispetto del termine indicato nel decreto per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, aveva assegnato un nuovo termine perentorio per rinnovare la notifica; il ricorrente aveva eseguito la nuova notifica ma non aveva depositato in giudizio il contenuto della busta telematica, né aveva prodotto l'attestazione di conformità richiesta per il deposito analogico del messaggio PEC e degli allegati. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti, in sintesi, la non perentorietà del termine di notifica assegnato nel procedimento di opposizione ex legge Pinto, l'erronea applicazione delle norme sulla rinnovazione della notifica e sull'estinzione del processo, nonché la sufficienza della prova della notificazione telematica tramite ricevute di accettazione e consegna, giustificando il mancato deposito telematico con generiche disfunzioni del sistema informatico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel procedimento camerale di opposizione alla domanda di equa riparazione, il termine originario assegnato per la notifica non è perentorio, ma una volta che il giudice abbia disposto la rinnovazione fissando un nuovo termine perentorio, il mancato adempimento con le forme dovute comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 291, comma 3, c.p.c. Ha inoltre ritenuto che, quando la notifica è eseguita via PEC, il deposito cartaceo è ammissibile solo se corredato dall'attestazione di conformità; poiché il ricorrente non aveva dedotto di averla prodotta, la censura sulla prova della notifica è stata respinta. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva del Ministero; escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento camerale di opposizione alla domanda di equa riparazione, il termine originariamente assegnato per la notifica del ricorso e del decreto non ha carattere perentorio; tuttavia, se il giudice assegna un nuovo termine perentorio per la rinnovazione della notifica, il suo mancato rispetto impedisce la prosecuzione del giudizio ed è causa di estinzione.
  • La rinnovazione della notifica disposta dal giudice deve essere eseguita con prova rituale dell'adempimento: quando la notifica avviene via PEC e non è possibile il deposito telematico, il deposito analogico è valido solo se il messaggio, gli allegati e le ricevute sono accompagnati dall'attestazione di conformità; in mancanza di tale attestazione, la prova della notifica non è sufficiente.
  • Le generiche allegazioni di disfunzioni tecniche del sistema informatico non valgono, da sole, a sanare l'omesso deposito della documentazione richiesta dalla disciplina speciale sulla notificazione e sul deposito degli atti telematici.
  • Una volta disposta la rinnovazione della notifica con termine perentorio, tale termine non è sospendibile né prorogabile, salvo che la parte dimostri una difficoltà non imputabile nei termini previsti dall'art. 153 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileFamigliaResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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