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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25566/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un’istanza di rimborso presentata da una società che produce energia elettrica mediante consumo di gasolio in alcune officine. L’Ufficio doganale aveva accolto solo in parte la richiesta, negando il rimborso della differenza di accisa per il consumo effettuato in sei officine nel periodo compreso tra la verifica fiscale e il successivo provvedimento di autorizzazione al godimento dell’accisa agevolata. La contribuente aveva impugnato il diniego parziale sostenendo, da un lato, il difetto di motivazione dell’atto e, dall’altro, che il diritto al rimborso non fosse subordinato a un distinto provvedimento autorizzativo. In appello la CTR ha accolto la tesi della contribuente e ha anche accolto l’appello incidentale dell’Ufficio limitando la controversia a una parte minore dell’importo. In cassazione l’Agenzia ha dedotto tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e difetto di motivazione apparente dell’atto amministrativo, sostenendo che i conteggi fossero stati comunque effettuati sulla base dei dati forniti dalla stessa contribuente e che la motivazione per relationem sanasse l’atto; 2) violazione del principio iura novit curia, assumendo che spettasse al Fisco produrre le norme che giustificavano la pretesa; 3) violazione di varie disposizioni del TUA e dei decreti ministeriali e lamentando che, per fruire dell’aliquota agevolata sul gasolio impiegato nella produzione di energia elettrica, fosse necessaria una previa autorizzazione tecnica, con conseguente esclusione del rimborso per i consumi anteriori a tale autorizzazione.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di precisione, perché l’Agenzia non aveva trascritto né i conteggi né la motivazione dell’atto e non aveva specificato i fatti storici asseritamente omessi. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo: il richiamo della CTR alla giurisprudenza di legittimità era corretto, perché le formalità amministrative o tecniche previste dal TUA e, a maggior ragione, quelle introdotte da circolari amministrative, non costituiscono condizione indefettibile per il sorgere del diritto all’agevolazione, che può essere provato con altri mezzi istruttori. Non essendo stata contestata la sussistenza dei presupposti sostanziali del beneficio, ma solo la decorrenza, la sentenza d’appello è stata confermata. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio di legittimità non può essere dedotto in modo generico; occorre indicare con precisione i fatti storici omessi o la specifica violazione di legge

  • art. 113 c.p.c.

    il principio iura novit curia non impone alla parte pubblica di produrre le norme a fondamento della pretesa, ma la censura così formulata non è stata ritenuta fondata

  • d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    artt. 3, 18, 24, 52, 58; Tabella A n. 1 allegata

    le prescrizioni del testo unico non prevedono, secondo la Corte, una previa autorizzazione amministrativa come condizione necessaria e indefettibile per la maturazione del diritto all'agevolazione o al rimborso

  • d.m. 689/1996

    norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della tesi della previa autorizzazione, ma la Corte nega che prescrizioni di questo tipo possano avere efficacia preclusiva assoluta

  • d.m. 322/1995

    norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della tesi della previa autorizzazione, ma la Corte valorizza il principio per cui le formalità amministrative non sono condizioni di nascita del diritto

  • Cass. 12589/2004

    richiamata come precedente dirimente: gli adempimenti previsti dal TUA non hanno effetto preclusivo assoluto sul diritto alle esenzioni o agevolazioni

  • Cass. 12431/2007

    richiamata dalla CTR a sostegno dell'irrilevanza della previa autorizzazione come condizione di decorrenza del beneficio

  • Cass. 19321/2011

    conferma il principio per cui la mancata osservanza di prescrizioni tecniche e dichiarative non esclude, di per sé, il diritto all'agevolazione se il consumo agevolabile è dimostrato con altri mezzi

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni fiscali sui consumi energetici, gli adempimenti formali o tecnici previsti dalla disciplina di settore non assumono, salvo espressa previsione di legge, valore di condizione costitutiva del diritto al beneficio: la spettanza può essere provata anche con altri mezzi idonei.
  • Le circolari amministrative non possono introdurre, a pena di preclusione del beneficio, requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.
  • Nel giudizio di cassazione il motivo che deduce omesso esame di fatti decisivi o difetto di motivazione deve indicare in modo specifico i fatti storici trascurati e consentire il controllo sulla decisività; altrimenti è inammissibile.
  • Quando la censura riguarda la decorrenza di un’agevolazione, e non i suoi presupposti sostanziali, la pretesa erariale non può essere accolta se si fonda soltanto sulla mancanza di una formale autorizzazione non prevista come condizione essenziale dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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