Cassazione Civile, Ordinanza n. 25566/2023 del 01/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un’istanza di rimborso presentata da una società che produce energia elettrica mediante consumo di gasolio in alcune officine. L’Ufficio doganale aveva accolto solo in parte la richiesta, negando il rimborso della differenza di accisa per il consumo effettuato in sei officine nel periodo compreso tra la verifica fiscale e il successivo provvedimento di autorizzazione al godimento dell’accisa agevolata. La contribuente aveva impugnato il diniego parziale sostenendo, da un lato, il difetto di motivazione dell’atto e, dall’altro, che il diritto al rimborso non fosse subordinato a un distinto provvedimento autorizzativo. In appello la CTR ha accolto la tesi della contribuente e ha anche accolto l’appello incidentale dell’Ufficio limitando la controversia a una parte minore dell’importo. In cassazione l’Agenzia ha dedotto tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e difetto di motivazione apparente dell’atto amministrativo, sostenendo che i conteggi fossero stati comunque effettuati sulla base dei dati forniti dalla stessa contribuente e che la motivazione per relationem sanasse l’atto; 2) violazione del principio iura novit curia, assumendo che spettasse al Fisco produrre le norme che giustificavano la pretesa; 3) violazione di varie disposizioni del TUA e dei decreti ministeriali e lamentando che, per fruire dell’aliquota agevolata sul gasolio impiegato nella produzione di energia elettrica, fosse necessaria una previa autorizzazione tecnica, con conseguente esclusione del rimborso per i consumi anteriori a tale autorizzazione.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di precisione, perché l’Agenzia non aveva trascritto né i conteggi né la motivazione dell’atto e non aveva specificato i fatti storici asseritamente omessi. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo: il richiamo della CTR alla giurisprudenza di legittimità era corretto, perché le formalità amministrative o tecniche previste dal TUA e, a maggior ragione, quelle introdotte da circolari amministrative, non costituiscono condizione indefettibile per il sorgere del diritto all’agevolazione, che può essere provato con altri mezzi istruttori. Non essendo stata contestata la sussistenza dei presupposti sostanziali del beneficio, ma solo la decorrenza, la sentenza d’appello è stata confermata. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
il vizio di legittimità non può essere dedotto in modo generico; occorre indicare con precisione i fatti storici omessi o la specifica violazione di legge
il principio iura novit curia non impone alla parte pubblica di produrre le norme a fondamento della pretesa, ma la censura così formulata non è stata ritenuta fondata
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)
artt. 3, 18, 24, 52, 58; Tabella A n. 1 allegata
le prescrizioni del testo unico non prevedono, secondo la Corte, una previa autorizzazione amministrativa come condizione necessaria e indefettibile per la maturazione del diritto all'agevolazione o al rimborso
norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della tesi della previa autorizzazione, ma la Corte nega che prescrizioni di questo tipo possano avere efficacia preclusiva assoluta
norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della tesi della previa autorizzazione, ma la Corte valorizza il principio per cui le formalità amministrative non sono condizioni di nascita del diritto
Cass. 12589/2004
richiamata come precedente dirimente: gli adempimenti previsti dal TUA non hanno effetto preclusivo assoluto sul diritto alle esenzioni o agevolazioni
Cass. 12431/2007
richiamata dalla CTR a sostegno dell'irrilevanza della previa autorizzazione come condizione di decorrenza del beneficio
Cass. 19321/2011
conferma il principio per cui la mancata osservanza di prescrizioni tecniche e dichiarative non esclude, di per sé, il diritto all'agevolazione se il consumo agevolabile è dimostrato con altri mezzi
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali sui consumi energetici, gli adempimenti formali o tecnici previsti dalla disciplina di settore non assumono, salvo espressa previsione di legge, valore di condizione costitutiva del diritto al beneficio: la spettanza può essere provata anche con altri mezzi idonei.
- Le circolari amministrative non possono introdurre, a pena di preclusione del beneficio, requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.
- Nel giudizio di cassazione il motivo che deduce omesso esame di fatti decisivi o difetto di motivazione deve indicare in modo specifico i fatti storici trascurati e consentire il controllo sulla decisività; altrimenti è inammissibile.
- Quando la censura riguarda la decorrenza di un’agevolazione, e non i suoi presupposti sostanziali, la pretesa erariale non può essere accolta se si fonda soltanto sulla mancanza di una formale autorizzazione non prevista come condizione essenziale dalla legge.
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