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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25570/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

Un privato aveva convenuto in giudizio la società che gli aveva promesso in vendita un immobile da costruire, chiedendo la nullità di un contratto di "prenotazione di acquisto" e di un successivo preliminare, o in subordine la risoluzione per grave inadempimento della promittente venditrice, con restituzione del doppio della caparra o, in alternativa, della caparra confirmatoria e risarcimento danni. Il tribunale aveva respinto le domande dell'attore e, accogliendo la domanda della società, aveva riconosciuto il diritto di trattenere la caparra, ritenendo inadempiente il promissario acquirente per mancato pagamento delle somme dovute. In appello, il giudice di merito ha invece rilevato che i pagamenti del prezzo sarebbero dovuti avvenire solo a fronte di richieste scritte della promittente venditrice correlate agli stati di avanzamento lavori, richieste che non risultavano inviate, e che tale circostanza non era stata contestata dalla società; ha quindi escluso l'inadempimento dell'acquirente e rigettato la pretesa di trattenere la caparra. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione: secondo la ricorrente, la Corte d'appello avrebbe qualificato come domanda riconvenzionale una mera eccezione difensiva sul mancato pagamento del saldo prezzo, ampliando illegittimamente il thema decidendum senza instaurare il contraddittorio su una specifica domanda riconvenzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che la censura non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello non aveva accolto o respinto una domanda per ultrapetizione, ma aveva semplicemente verificato, in risposta al motivo di appello del promissario acquirente, l'assenza di un suo inadempimento. Poiché i pagamenti erano subordinati a richieste scritte della venditrice, mai risultate inviate, e tale circostanza non era stata contestata, veniva meno il presupposto per ritenere legittima la risoluzione del preliminare e, quindi, il diritto della venditrice a trattenere la caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. Il ricorso è stato pertanto rigettato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza di ultrapetizione è stata esclusa perché la decisione d'appello non ha pronunciato oltre il chiesto, ma si è limitata a valutare la fondatezza del motivo di gravame e delle difese già introdotte nel processo

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è stato dedotto come vizio processuale deducibile in cassazione, ma ritenuto infondato

  • art. 1385 c.c.

    la ritenzione della caparra confirmatoria presuppone l'inadempimento della controparte; escluso l'inadempimento del promissario acquirente, viene meno il diritto alla trattenuta e la pretesa di risoluzione/recesso correlata

  • artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Non vi è ultrapetizione quando il giudice di merito si limiti a valutare, ai fini della decisione, la fondatezza di una contestazione o di una difesa già introdotta nel processo, senza attribuire alle parti un bene della vita diverso da quello domandato.
  • Il diritto della parte promittente venditrice di trattenere la caparra confirmatoria richiede l'accertamento dell'inadempimento della controparte; se l'inadempimento è escluso in fatto, cade il presupposto della ritenzione della caparra e dell'eventuale risoluzione/recesso ex art. 1385 c.c.
  • Quando il contratto prevede che i pagamenti siano eseguiti solo a seguito di specifiche richieste o condizioni contrattuali, la mancata attivazione di tali richieste può escludere l'inadempimento del promissario acquirente.
  • Nel giudizio di cassazione per error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti, ma la censura deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e non una ricostruzione solo apparente della motivazione.

Come è indicizzato

MateriePreliminare di vendita ed esecuzione in forma specifica ex art. 2932ImpugnazioniRicorso per cassazione
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoOnere della prova

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