Cassazione Civile, Ordinanza n. 25567/2023 del 01/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (notaio)
La controversia
Un notaio aveva predisposto, su richiesta di due coniugi, un atto di costituzione di fondo patrimoniale relativo a un immobile. L'atto era stato trascritto e tempestivamente inviato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ma l'annotazione era stata eseguita solo anni dopo per ritardo dell'amministrazione comunale. Nel frattempo, un creditore pubblico aveva proceduto a esecuzione sull'immobile, e i coniugi lamentavano di non aver potuto opporre il fondo patrimoniale per mancanza dell'annotazione. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria e la Corte d'appello aveva confermato. Nel ricorso per cassazione il notaio deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 1176 c.c., dell'art. 34-bis disp. att. c.c. e di norme sulla pubblica amministrazione, sostenendo che il suo obbligo professionale si esauriva nella richiesta di annotazione al Comune e non includeva un dovere di vigilare sull'effettiva e tempestiva esecuzione da parte dell'ufficio comunale; con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 2697 c.c., contestando che i coniugi avessero provato che, se l'annotazione fosse stata tempestiva, il fondo sarebbe stato opponibile al creditore, essendo rimasta indimostrata la natura del debito come estranea ai bisogni della famiglia. La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi: ha escluso che la legge ponga a carico del notaio un obbligo di controllo sull'adempimento della pubblica amministrazione, e ha giudicato erroneo il ricorso alla prova presuntiva fondata sulla sola entità del debito per affermare che esso fosse estraneo ai bisogni familiari. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito rigettando la domanda risarcitoria contro il notaio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda risarcitoria proposta contro il notaio. Ha ritenuto che il professionista avesse adempiuto all'obbligo di richiedere l'annotazione e che non fosse tenuto a garantire il risultato dell'annotazione tempestiva da parte del Comune; inoltre, ha escluso che fosse stata provata l'opponibilità del fondo al creditore procedente, poiché la natura del debito estraneo ai bisogni della famiglia non poteva desumersi dalla sola entità della somma. Le spese non sono completamente ricavabili dal testo fornito, che risulta troncato.
Norme richiamate
art. 1176 c.c.
richiamato per delimitare la diligenza esigibile dal notaio nell'adempimento della prestazione professionale; non gli impone di controllare l'operato della pubblica amministrazione
art. 34-bis disp. att. c.c.
prevede l'obbligo del notaio di richiedere entro trenta giorni l'annotazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, ma non un ulteriore dovere di vigilanza sull'effettiva e tempestiva annotazione
art. 2 L. 241/1990
evocato dal ricorrente per sostenere l'autonoma obbligazione dell'amministrazione di provvedere tempestivamente
art. 14 L. 267/2000
evocato dal ricorrente per sostenere l'autonoma obbligazione dell'amministrazione di provvedere tempestivamente
art. 2697 c.c.
la parte che agisce per il risarcimento deve provare i fatti costitutivi della pretesa, inclusa l'opponibilità del fondo al creditore mediante prova della natura del debito
Massime di principio
- L'obbligo del notaio in materia di annotazione del fondo patrimoniale si esaurisce, salvo diverso specifico incarico, nella tempestiva richiesta di annotazione all'ufficiale di stato civile; non può essere automaticamente esteso alla verifica dell'effettivo e tempestivo adempimento da parte della pubblica amministrazione.
- Un'obbligazione di controllo o di risultato a carico del professionista non può essere ricavata in via estensiva da una previsione legale che impone soltanto un'attività di inoltro, in assenza di un'apposita fonte contrattuale o normativa.
- In una domanda risarcitoria contro il notaio per la mancata opponibilità del fondo patrimoniale, il danneggiato deve provare che, se l'annotazione fosse stata tempestiva, il fondo avrebbe effettivamente potuto essere opposto al creditore procedente.
- Non è consentito desumere, dalla sola entità del debito, che esso sia stato contratto per bisogni estranei alla famiglia: occorrono elementi concreti e specifici idonei a sorreggere la presunzione.
- La prova presuntiva deve essere fondata su fatti noti specifici e su un ragionamento inferenziale logicamente controllabile; una presunzione priva di ancoraggio fattuale non soddisfa l'onere probatorio richiesto.
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