Cassazione Civile, Ordinanza n. 25574/2023 del 01/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dall’occupazione di alloggi prefabbricati realizzati per l’emergenza sisma del 1980. La parte privata, che aveva abitato con la famiglia in un prefabbricato e aveva corrisposto canoni in forza di contratti di locazione stipulati con il Comune, ha agito chiedendo: l’accertamento del trasferimento gratuito della proprietà degli alloggi ai sensi dell’art. 21-bis d.l. 244/1995 conv. in L. 341/1995; la declaratoria di nullità e inefficacia dei contratti di locazione; la restituzione dei canoni pagati; il risarcimento dei danni. Il Comune ha resistito sostenendo che la norma invocata non si applicasse o, comunque, che mancasse un formale provvedimento di assegnazione. In appello, la Corte territoriale ha accolto l’impugnazione del Comune, escludendo che il solo deposito della domanda o i contratti di locazione bastassero a fondare il diritto al trasferimento gratuito, perché la legge richiede una formale assegnazione, ancorché provvisoria, e ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale sulla domanda risarcitoria. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) omessa considerazione della disciplina applicabile e delle prove relative all’assegnazione, oltre a vizi ex art. 2697 c.c. e art. 2729 c.c. nella valutazione presuntiva; 2) violazione dell’art. 21-bis e delle norme sulla nullità, sostenendo l’incompatibilità della locazione con la destinazione degli alloggi; 3) violazione dell’art. 2932 c.c., assumendo che il diritto al trasferimento potesse essere eseguito in forma specifica; 4) omesso esame e violazione delle norme sulla nullità, per la mancata dichiarazione di nullità dei contratti di locazione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, assorbito il terzo e manifestamente infondato il quarto, rilevando che il diritto alla cessione gratuita sorge solo in presenza di un formale provvedimento di assegnazione e che la ricorrente non ha superato l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello sulla mancanza di tale assegnazione formale; ha inoltre escluso che potesse discutersi del trasferimento ex art. 2932 c.c. o della nullità delle locazioni, poiché venuto meno il presupposto del diritto al trasferimento, il Comune restava proprietario e poteva locare i beni. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che, per la cessione gratuita degli alloggi prefabbricati post-sisma prevista dall’art. 21-bis d.l. 244/1995 conv. in L. 341/1995, è necessario un provvedimento formale di assegnazione, anche provvisoria; la sola domanda dell’interessato, la successiva occupazione o i contratti di locazione non sono sufficienti a far sorgere il diritto al trasferimento. Ha ritenuto non censurabile in cassazione l’accertamento della Corte d’appello sulla mancanza di formale assegnazione e ha escluso conseguentemente ogni base per l’esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. e per la declaratoria di nullità dei contratti di locazione. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 21-bis d.l. 23 giugno 1995 n. 244 conv. in L. 8 agosto 1995 n. 341
"a coloro che ne hanno avuto formale assegnazione, ancorché provvisoria"
La cessione gratuita degli alloggi prefabbricati spetta solo a chi abbia ottenuto un provvedimento formale di assegnazione, anche se provvisorio; la domanda dell’interessato non basta da sola a far sorgere il diritto al trasferimento.
art. 5-bis, comma 3, L. 26 luglio 2005 n. 148
La ricorrente lo invocava per escluderne l’incidenza sulla fattispecie; la Corte non ne fonda la decisione su tale disposizione.
Non può essere invocato per ottenere il trasferimento della proprietà se manca il presupposto sostanziale del diritto alla cessione gratuita, cioè la formale assegnazione.
La censura sulla prova non è ammissibile quando mira in realtà a contestare la valutazione delle risultanze probatorie; la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se l’onere della prova è attribuito alla parte sbagliata.
La deduzione di prova presuntiva è inammissibile quando si risolve nella richiesta di una diversa ricostruzione di fatto o non indica la violazione dei criteri legali della presunzione.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta nullità dei contratti di locazione; la Corte esclude la nullità una volta negato il diritto al trasferimento gratuito.
Richiamato dalla ricorrente per la nullità rilevabile d’ufficio; non conduce all’accoglimento della domanda di nullità in assenza di un vizio del contratto riconosciuto dalla Corte.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’incompatibilità della locazione con la destinazione dei beni; la questione è dichiarata nuova e quindi inammissibile.
art. 4 L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di escludere la possibilità di locazione dei prefabbricati; la doglianza è stata ritenuta nuova.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Sono i parametri formali dei motivi di ricorso; la Corte osserva che le censure non colpiscono adeguatamente l’accertamento di fatto della sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
La mancata specificazione dell’atto in cui era stata formulata una richiesta istruttoria rende la doglianza inammissibile per difetto di specificità.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È il parametro richiamato per determinare l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- La cessione gratuita degli alloggi prefabbricati previsti da normativa speciale post-sisma presuppone necessariamente un formale provvedimento di assegnazione, anche se provvisorio; la mera occupazione dell’immobile, il pagamento di canoni o la presentazione della domanda non equivalgono all’assegnazione richiesta dalla legge.
- Quando la norma speciale subordina il trasferimento della proprietà a una fase amministrativa di assegnazione, il giudice civile può accertare il diritto solo se risulta provato il relativo provvedimento; in difetto, non è consentito sostituire quell’atto con una valutazione meramente presuntiva o con la domanda giudiziale.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se l’onere probatorio viene posto a carico della parte sbagliata; non è invece utilizzabile per contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
- La doglianza fondata sull’art. 2729 c.c. è inammissibile in cassazione quando si risolve nella richiesta di una nuova lettura dei fatti o non evidenzia la violazione dei requisiti legali della presunzione.
- Se viene escluso il diritto sostanziale al trasferimento gratuito dell’immobile, viene meno anche il presupposto per chiedere la declaratoria di nullità del contratto di locazione stipulato dal proprietario del bene, salvo una specifica e tempestiva deduzione di ulteriori cause di invalidità.
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