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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25565/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

La controversia nasce da un precetto notificato per il pagamento delle spese di lite liquidate in un precedente giudizio possessorio. Il destinatario del precetto ha proposto opposizione sostenendo che il creditore fosse a sua volta debitore verso di lui per somme relative a lavori edili di rifacimento/parziale copertura del tetto di un fabbricato comune, eseguiti per evitare infiltrazioni e danni al proprio appartamento. Ha quindi chiesto di applicare la disciplina della comunione, invocando il rimborso delle spese sostenute e la compensazione ex art. 1243 c.c., oltre a una domanda riconvenzionale per la differenza tra il proprio credito e quanto preteso con il precetto. Il Tribunale aveva accolto opposizione e riconvenzionale; la Corte d’appello, invece, ha rigettato entrambe le domande, ritenendo insussistente l’urgenza dei lavori e l’assenza di preventiva informazione/autorizzazione degli altri comproprietari. In cassazione il soccombente ha dedotto: violazione degli artt. 1134 e 1110 c.c. per avere la Corte d’appello applicato la disciplina del condominio anziché quella della comunione; erronea esclusione dell’urgenza dei lavori; errata affermazione della necessità di preventiva autorizzazione scritta; omesso esame di fatti decisivi relativi alla mancanza di copertura, alle infiltrazioni, alla conoscenza della situazione da parte dell’altro condomino e al rilascio del permesso comunale; inoltre ha richiamato, in via sostanziale, l’arricchimento senza causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, in via preliminare, che il ricorso non risultava notificato a un litisconsorte necessario, ma ha ritenuto superfluo disporre l’integrazione del contraddittorio perché il ricorso era già prima facie inammissibile. Nel merito dei motivi, ha affermato che le doglianze miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse motivatamente esaminato la nozione di urgenza ex art. 1134 c.c., distinguendola dalla mera necessità, e avesse correttamente valorizzato il dato temporale tra permesso edilizio, inizio dei lavori e comunicazione agli altri condomini per escludere l’urgenza e l’autorizzazione. Ha inoltre rilevato l’inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa perché proposta solo in cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con obbligo dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1134 c.c.

    "anche nel caso di condiminio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, non trovando applicazione le norme in materia di comunione (art. 1110 cc.), la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile soltanto nel caso in cui abbia i requisiti di urgenza ai sensi dell’art. 1134 c.c., nulla essendo dovuto in caso di mera trascuranza degli altri comproprietari"

    Per il rimborso delle spese anticipate dal singolo condomino occorre il requisito dell'urgenza; la mera necessità o trascuranza degli altri partecipanti non è sufficiente.

  • art. 1110 c.c.

    È richiamato dal ricorrente come disciplina della comunione, ma la Corte d'appello e la Cassazione ritengono applicabile la regola del condominio minimo ex art. 1134 c.c.

  • art. 1243 c.c.

    Invocato per la compensazione tra il credito da precetto e il preteso credito del ricorrente per le spese sostenute.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro di censura per dedurre violazioni di legge sostanziale.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Usato per dedurre omesso esame di fatti decisivi; la Corte ritiene però che le doglianze mirino a una rivalutazione del merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    Richiamati per giustificare la decisione di evitare attività processuali inutili quando il ricorso è prima facie inammissibile.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità, se dovuto.

  • art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel condominio minimo, le spese sostenute unilateralmente da un partecipante sono rimborsabili solo se ricorre l'urgenza in senso tecnico, cioè l'indifferibilità dell'intervento per evitare un danno imminente alla cosa comune o a terzi; non basta la mera utilità o necessità dei lavori.
  • La valutazione dell'urgenza e della conoscenza/preavviso agli altri partecipanti è apprezzamento di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge, non per ottenere una nuova ricostruzione dei fatti.
  • La censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere usata per sollecitare una rivalutazione delle prove o per sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito quando la decisione impugnata abbia già esaminato i fatti dedotti e li abbia motivatamente ritenuti non provati o non decisivi.
  • La domanda fondata sull'arricchimento senza causa non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
  • In presenza di ricorso prima facie inammissibile, la Corte può omettere l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario quando ciò comporterebbe un inutile aggravio processuale senza utilità per la decisione.

Come è indicizzato

MaterieComodatoInadempimentoObbligazioni solidaliImpugnazioniProveSpese di liteComunione
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaNullitàArricchimento senza causaLitisconsorzio necessario

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