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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25569/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un agente della riscossione aveva notificato a una contribuente un'intimazione di pagamento per un importo molto elevato, fondata su cartelle di pagamento che la destinataria assumeva di non aver mai ricevuto. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto per vizi nella costituzione dell'ente e nella produzione documentale; in appello, quale giudice del rinvio, la Commissione tributaria regionale ha invece esaminato il merito e ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'agente non fosse idonea a dimostrare la rituale notifica delle cartelle, anche perché le copie prodotte non consentivano di collegare gli avvisi di ricevimento agli atti asseritamente notificati e le risultanze postali non coincidevano con residenza o domicilio fiscale della contribuente. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 1 e 6 d.m. n. 321/1999, sostenendo che la produzione delle relate e degli estratti di ruolo fosse sufficiente a provare la notifica; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 139 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo la validità della notificazione eseguita al domicilio del destinatario e a persona addetta alla casa; con il terzo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e travisamento della prova, in relazione alla riferibilità delle relate agli atti notificati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la censura non si confrontava con il vero fondamento della decisione impugnata: il giudice di merito aveva accertato in fatto l'inidoneità della documentazione a provare la relazione tra gli avvisi e le cartelle di pagamento e, prima ancora, la mancanza della prova della notifica stessa alla contribuente. Si trattava quindi di un accertamento di fatto, non scalfito da una critica incentrata astrattamente sulle regole giuridiche della notificazione. Il terzo motivo è stato assorbito dal rigetto dei primi due. Non essendovi costituzione della resistente, nessuna statuizione è stata adottata sulle spese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dalla ricorrente come norma sulla notifica delle cartelle di pagamento; la Corte non ne ha ritenuto violata la disciplina, perché la questione decisiva era l'assenza di prova della rituale notifica in fatto.

  • artt. 1 e 6 D.M. n. 321/1999

    evocati dalla ricorrente a sostegno della sufficienza documentale delle produzioni dell'agente della riscossione; la Corte ha respinto la censura per difetto di confronto con l'accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 139 c.p.c.

    invocato per sostenere la validità della notificazione presso il domicilio del destinatario e a persona addetta alla casa; la Corte ha osservato che la CTR aveva escluso in fatto la prova della notificazione e della riferibilità degli avvisi alle cartelle.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione al riparto dell'onere probatorio sulla ritualità della notifica; la Corte ha valorizzato l'accertamento di merito sulla mancata prova della notifica.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge invocata per i primi due motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma sul vizio processuale invocata con il primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di un fatto decisivo e travisamento della prova; il motivo è stato assorbito.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando si contesta la rituale notifica di una cartella o dell'atto presupposto, la parte onerata della prova deve dimostrare in modo specifico la riferibilità della documentazione prodotta agli atti effettivamente notificati e al destinatario corretto.
  • La censura per violazione di legge non è ammissibilmente fondata se non si confronta con la ratio decidendi di merito, specie quando la decisione impugnata poggia su un accertamento in fatto circa l'inidoneità della prova documentale.
  • La produzione di copie di avvisi di ricevimento o relate prive di elementi identificativi sufficienti non è, di per sé, idonea a provare la notifica delle cartelle esattoriali.
  • Se il giudice di merito ha escluso la prova della notifica sulla base del contenuto concreto della documentazione, non può utilmente essere dedotta in cassazione una violazione delle regole astratte sulla notificazione senza prima contestare quel dato fattuale.
  • Il motivo di omesso esame di un fatto decisivo resta assorbito quando i motivi principali sono respinti perché infondati sulla questione centrale della prova della notifica.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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