Cassazione Civile, Ordinanza n. 14921/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore che aveva prestato attività per molti anni con una serie di contratti a termine presso un ente pubblico regionale operante nel settore agricolo ha agito per ottenere il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda; in appello, l'ente aveva ottenuto la riforma della decisione. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, anzitutto, la nullità/improcedibilità dell'appello per difetto di valida notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione dell'udienza; inoltre ha censurato la sentenza d'appello per avere ritenuto applicabile la disciplina speciale dei contratti a termine nel settore agricolo, per avere qualificato come agricolo/stagionale il rapporto e le mansioni svolte, e per avere reputato legittime le reiterazioni oltre il limite massimo, richiamando anche normativa speciale regionale e contrattazione collettiva. Ha infine contestato la regolazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo relativo alla notificazione dell'appello, ritenendo valida la notifica al domicilio digitale del difensore e sufficiente la notificazione ad uno solo dei procuratori costituiti. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, reputando errata la decisione di merito nella parte in cui aveva applicato al datore di lavoro la disciplina speciale agricola e aveva escluso la necessità di verificare in concreto la natura stagionale delle attività effettivamente svolte. La Corte ha affermato che l'ente resistente, essendo ente pubblico non economico, non è imprenditore agricolo; che la deroga alla durata massima dei contratti a termine opera solo per attività stagionali in senso stretto; che l'elenco delle attività stagionali è tassativo; e che, in presenza di contestazioni, il giudice deve accertare in concreto le mansioni svolte e l'onere della prova grava sul datore di lavoro. Il quinto motivo sulle spese è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la censura sulla notificazione dell'atto di appello è stata ritenuta infondata
art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012
la notificazione al difensore al domicilio digitale risultante dal pubblico elenco è valida
art. 6-bis d.lgs. n. 82 del 2005
l'indirizzo PEC del difensore deve essere comunicato all'Ordine ed inserito nei registri pubblici
la notificazione della sentenza ad uno solo dei procuratori costituiti è sufficiente per la decorrenza del termine breve
art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368 del 2001
la deroga al limite massimo di durata del lavoro a termine opera solo per attività stagionali e richiede specifica indicazione e prova
art. 10, comma 2, d.lgs. n. 368 del 2001
si applica ai datori di lavoro dell'agricoltura, qualità che non spetta all'ente resistente
la disciplina dei contratti a termine va intesa nel senso che la stagionalità è requisito rigoroso per la deroga
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015
la deroga al limite di 36 mesi riguarda solo i rapporti stagionali
art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81 del 2015
non è applicabile ai contratti dell'ente resistente, non qualificabile come imprenditore agricolo
definisce l'imprenditore agricolo, qualificazione esclusa per l'ente resistente
la Corte richiama precedenti conformi senza svolgere una nuova motivazione estesa
l'elenco delle attività stagionali è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica
non idonea a derogare alla disciplina nazionale sui contratti a termine
richiamata per la natura e le finalità dell'ente di sviluppo agricolo
richiamata per ulteriori competenze dell'ente di sviluppo agricolo
richiamato nel motivo sulle spese di lite, poi assorbito
richiamato nel motivo sulle spese di lite, poi assorbito
richiamato nel motivo sulle spese di lite, poi assorbito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
escluso il raddoppio del contributo unificato per effetto dell'esito del giudizio
CCNL Operai agricoli e florovivaisti
deve individuare specificamente le attività stagionali; non ogni rapporto a termine agricolo rientra nella deroga
contrattazione provinciale
non può ampliare oltre i limiti di legge la nozione di attività stagionale
Massime di principio
- La notificazione degli atti processuali al difensore effettuata all'indirizzo PEC risultante dai pubblici registri è valida anche se quel domicilio digitale sia stato indicato per specifiche finalità interne al mandato o alle comunicazioni di cancelleria.
- Quando una parte sia assistita da più procuratori costituiti, la notifica dell'impugnazione o della sentenza ad uno solo di essi è idonea a produrre gli effetti processuali rilevanti, salvo diversi patti interni tra parte e difensori.
- La disciplina derogatoria del lavoro a termine nel settore agricolo non si applica automaticamente a qualsiasi rapporto svolto in ambito agricolo, ma solo ai contratti riferiti ad attività stagionali in senso stretto e specificamente individuate.
- L'ente pubblico non economico che svolga funzioni di sviluppo agricolo non assume, per ciò solo, la qualità di imprenditore agricolo; ne consegue l'inapplicabilità della disciplina speciale prevista per i datori di lavoro dell'agricoltura.
- L'elenco delle attività stagionali previsto dalla normativa speciale è tassativo e non può essere esteso in via analogica dalla contrattazione collettiva o da valutazioni di mera ciclicità dell'attività produttiva.
- In presenza di contestazioni del lavoratore sulla natura delle mansioni concretamente svolte, il giudice deve accertare in fatto la riconducibilità delle prestazioni alla causale stagionale; l'onere di provare l'addizione esclusiva del lavoratore ad attività stagionali o strettamente complementari grava sul datore di lavoro.
- I lavoratori stabilmente adibiti a esigenze permanenti dell'organizzazione stagionale non possono essere qualificati come lavoratori stagionali: per tali attività il rapporto deve essere a tempo indeterminato.
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