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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14921/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore che aveva prestato attività per molti anni con una serie di contratti a termine presso un ente pubblico regionale operante nel settore agricolo ha agito per ottenere il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda; in appello, l'ente aveva ottenuto la riforma della decisione. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, anzitutto, la nullità/improcedibilità dell'appello per difetto di valida notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione dell'udienza; inoltre ha censurato la sentenza d'appello per avere ritenuto applicabile la disciplina speciale dei contratti a termine nel settore agricolo, per avere qualificato come agricolo/stagionale il rapporto e le mansioni svolte, e per avere reputato legittime le reiterazioni oltre il limite massimo, richiamando anche normativa speciale regionale e contrattazione collettiva. Ha infine contestato la regolazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo relativo alla notificazione dell'appello, ritenendo valida la notifica al domicilio digitale del difensore e sufficiente la notificazione ad uno solo dei procuratori costituiti. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, reputando errata la decisione di merito nella parte in cui aveva applicato al datore di lavoro la disciplina speciale agricola e aveva escluso la necessità di verificare in concreto la natura stagionale delle attività effettivamente svolte. La Corte ha affermato che l'ente resistente, essendo ente pubblico non economico, non è imprenditore agricolo; che la deroga alla durata massima dei contratti a termine opera solo per attività stagionali in senso stretto; che l'elenco delle attività stagionali è tassativo; e che, in presenza di contestazioni, il giudice deve accertare in concreto le mansioni svolte e l'onere della prova grava sul datore di lavoro. Il quinto motivo sulle spese è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La notificazione degli atti processuali al difensore effettuata all'indirizzo PEC risultante dai pubblici registri è valida anche se quel domicilio digitale sia stato indicato per specifiche finalità interne al mandato o alle comunicazioni di cancelleria.
  • Quando una parte sia assistita da più procuratori costituiti, la notifica dell'impugnazione o della sentenza ad uno solo di essi è idonea a produrre gli effetti processuali rilevanti, salvo diversi patti interni tra parte e difensori.
  • La disciplina derogatoria del lavoro a termine nel settore agricolo non si applica automaticamente a qualsiasi rapporto svolto in ambito agricolo, ma solo ai contratti riferiti ad attività stagionali in senso stretto e specificamente individuate.
  • L'ente pubblico non economico che svolga funzioni di sviluppo agricolo non assume, per ciò solo, la qualità di imprenditore agricolo; ne consegue l'inapplicabilità della disciplina speciale prevista per i datori di lavoro dell'agricoltura.
  • L'elenco delle attività stagionali previsto dalla normativa speciale è tassativo e non può essere esteso in via analogica dalla contrattazione collettiva o da valutazioni di mera ciclicità dell'attività produttiva.
  • In presenza di contestazioni del lavoratore sulla natura delle mansioni concretamente svolte, il giudice deve accertare in fatto la riconducibilità delle prestazioni alla causale stagionale; l'onere di provare l'addizione esclusiva del lavoratore ad attività stagionali o strettamente complementari grava sul datore di lavoro.
  • I lavoratori stabilmente adibiti a esigenze permanenti dell'organizzazione stagionale non possono essere qualificati come lavoratori stagionali: per tali attività il rapporto deve essere a tempo indeterminato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineNotificazioniImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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