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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14840/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla cessione di un ramo d'azienda/di attività da una società all'altra e dal conseguente trasferimento del rapporto di lavoro di un dipendente. Il tribunale aveva dichiarato inefficace la cessione del contratto di lavoro per difetto di consenso del lavoratore ai sensi dell'art. 1406 c.c., ritenendo che il rapporto fosse rimasto in continuità con la società cedente anche dopo il 31 dicembre 2015 e condannando quest'ultima a reintegrare il lavoratore. La corte d'appello aveva confermato tale decisione. La società cedente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione della direttiva 2001/23/CE, della giurisprudenza UE, degli artt. 2112, 2555 e 2558 c.c. e dell'art. 16 della Carta di Nizza; (2) violazione degli artt. 2697 e 1406 c.c. in relazione alla direttiva 2001/23/CE, alla Carta di Nizza e agli artt. 2112 e 2558 c.c., sostenendo che l'onere di provare tutti i requisiti dell'art. 2112 c.c. non sarebbe correttamente posto a suo carico e che tale norma non costituirebbe eccezione al consenso del contraente ceduto; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla direttiva 2001/23/CE e all'art. 2112 c.c.; (4) violazione dell'art. 2112, comma 6, c.c. in relazione all'art. 29, comma 1, d.lgs. 276/2003 e all'art. 38, comma 3, d.lgs. 81/2015. La ricorrente chiedeva anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE su due questioni interpretative relative all'autonomia funzionale e alla preesistenza del ramo ceduto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero inammissibili perché diretti a contrastare un orientamento di legittimità consolidato: grava su chi invoca gli effetti dell'art. 2112 c.c. l'onere di provare tutti i requisiti del trasferimento del ramo d'azienda; inoltre, ai fini dell'applicazione della disciplina, il ramo ceduto deve essere dotato di autonomia funzionale e tale autonomia deve preesistere al trasferimento. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza e la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, ritenendo non decisiva la precedente sentenza Amatori e valorizzando la successiva decisione del 2019. È stato giudicato inammissibile anche il terzo motivo, perché la verifica dei presupposti fattuali dell'art. 2112 c.c. è apprezzamento di merito e la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non era veicolata attraverso il corretto vizio motivazionale. Il quarto motivo è stato respinto perché il licenziamento intimato dal cessionario non incide sul rapporto con il cedente, che resta in essere, sebbene quiescente, in caso di nullità della cessione del ramo. La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è stata disattesa per difetto di rilevanza, poiché la declaratoria di inammissibilità del ricorso rendeva non scrutinabili le questioni prospettate. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa delle parti intimate; è stata inoltre richiamata la sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1406 c.c.

    Richiamato come regola generale del consenso del contraente ceduto, rispetto alla quale l'art. 2112 c.c. opera come disciplina eccezionale.

  • art. 2112 c.c.

    La sua operatività richiede la prova di tutti i requisiti del trasferimento di ramo d'azienda; l'autonomia funzionale del ramo ceduto deve sussistere e preesistere al trasferimento.

  • art. 2555 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sul trasferimento d'azienda per definire il contesto del ramo ceduto.

  • art. 2558 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sul trasferimento d'azienda nel quadro della cessione del ramo.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di allegare e provare i presupposti del trasferimento ex art. 2112 c.c. grava sulla parte che intende avvalersene.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla violazione delle regole di valutazione delle prove non è ammissibile come violazione di legge se attiene al merito dell'apprezzamento probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Il principio del libero convincimento opera sul piano del merito e non consente un sindacato di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Indicata come via corretta per censurare eventuali errori di motivazione nella valutazione delle prove.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Richiamata come possibile veicolo per denunciare errori processuali nella motivazione, non utilizzato correttamente nel caso di specie.

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata di legittimità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per aderire alle precedenti pronunce della Corte sul medesimo contenzioso.

  • art. 1 direttiva 2001/23/CE

    Richiamato insieme all'art. 4 della direttiva per sostenere l'interpretazione del trasferimento di impresa/ramo.

  • art. 4 direttiva 2001/23/CE

    Richiamato in relazione alla tutela dei lavoratori nei trasferimenti d'impresa.

  • art. 6, par. 1, direttiva 2001/23/CE

    La Corte valorizza il termine 'conservi' per affermare che l'autonomia funzionale dell'entità ceduta deve preesistere e permanere dopo il trasferimento.

  • art. 16 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a sovvertire l'orientamento consolidato.

  • art. 29, comma 1, d.lgs. 276/2003

    Richiamato nel quarto motivo in relazione alla disciplina del trasferimento e all'applicabilità dell'art. 2112 c.c.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. 81/2015

    Richiamato nel quarto motivo come norma connessa alla disciplina dei rapporti di lavoro e del trasferimento.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 276 TFUE

    Richiamato dalla ricorrente a fondamento della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Massime di principio

  • Nel trasferimento di ramo d'azienda, chi invoca l'applicazione dell'art. 2112 c.c. deve provare tutti i presupposti di operatività della norma, trattandosi di deroga al principio del consenso del contraente ceduto.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c., il ramo ceduto deve essere dotato di autonomia funzionale già al momento del trasferimento; tale autonomia deve risultare preesistente e non può essere costruita solo dal cessionario dopo lo scorporo.
  • La verifica dei presupposti fattuali del trasferimento d'azienda è apprezzamento di merito insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria.
  • La censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; in tali casi occorre denunciare, se ne ricorrono i presupposti, un vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.
  • Quando la cessione del ramo è dichiarata nulla o inefficace, le vicende risolutive del rapporto con il cessionario non incidono sul rapporto con il cedente, che resta in essere fino alla declaratoria di nullità/inefficacia.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è ammissibile se il ricorso è dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza della questione rispetto all'oggetto effettivo del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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