Cassazione Civile, Ordinanza n. 14857/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di ricongiunzione di periodi assicurativi maturati presso la gestione Inpdap presentata da una lavoratrice all'INPS. La prima domanda era stata presentata, accettata dall'Istituto e seguita dalla comunicazione dell'onere economico a carico dell'interessata; successivamente la lavoratrice vi aveva rinunciato espressamente e aveva ripresentato una seconda domanda di ricongiunzione. La Corte d'appello aveva ritenuto ammissibile la seconda istanza, escludendo che la rinuncia espressa fosse equiparabile alla rinuncia per mancato pagamento prevista dall'art. 5 della l. n. 29/1979 e negando l'irrevocabilità della domanda già presentata. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4 e 5 della l. n. 29/1979, sostenendo che l'accettazione della prima domanda aveva già perfezionato il procedimento di ricongiunzione e che la successiva rinuncia non poteva consentire una nuova domanda fuori dai limiti di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha richiamato il proprio precedente arresto secondo cui, una volta accettata la domanda di ricongiunzione, il procedimento amministrativo si perfeziona e la rinuncia successiva non è idonea ad annullarlo né a far rivivere la possibilità di presentare una nuova domanda al di fuori delle condizioni poste dall'art. 4 della l. n. 29/1979. Poiché nel caso concreto la prima domanda era stata accettata e l'onere comunicato, la rinuncia intervenuta dopo il perfezionamento del procedimento è stata ritenuta irrilevante. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e la causa è stata decisa nel merito con rigetto della domanda originaria della lavoratrice. Le spese dell'intero processo sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1 l. n. 29/1979
richiamato come una delle norme di disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi; il motivo del ricorso ne invoca la violazione insieme agli artt. 4 e 5
art. 4 l. n. 29/1979
indica le condizioni entro cui può essere proposta una seconda domanda di ricongiunzione; fuori da tali condizioni una nuova domanda non è ammissibile
art. 5 l. n. 29/1979
disciplinerebbe la rinuncia per mancato pagamento, ma la Corte esclude che la rinuncia espressa successiva all'accettazione possa essere equiparata a tale ipotesi
Cass. 30031/2022
precedente richiamato come orientamento da seguire: la rinuncia a una domanda già accettata non consente una nuova domanda di ricongiunzione fuori dai limiti di legge
Massime di principio
- Nel procedimento di ricongiunzione dei periodi assicurativi, l'accettazione della domanda da parte dell'ente previdenziale perfeziona il procedimento amministrativo.
- La rinuncia successiva a una domanda di ricongiunzione già accettata non determina l'annullamento del procedimento né consente di riproporre una nuova domanda fuori dalle condizioni previste dalla legge.
- La possibilità di presentare una seconda domanda di ricongiunzione è ammessa solo nei casi e nei limiti espressamente stabiliti dalla disciplina speciale; in mancanza, la domanda deve essere rigettata.
- Quando il giudice di merito si discosti da un consolidato orientamento di legittimità pertinente e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere la causa nel merito.
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