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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14858/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di ricongiunzione, nell’AGO, dei contributi versati dal ricorrente presso l’ente previdenziale dei periti industriali, con contestazione dell’importo della riserva matematica/onere economico richiesto dall’INPS per perfezionare l’operazione. La corte d’appello aveva ritenuto che l’interessato avesse accettato la proposta dell’INPS, formandosi così un accordo di natura pubblicistica ormai irrevocabile, anche con riferimento ai costi dell’operazione. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione delle norme sulla ricongiunzione e sostiene che l’importo dell’onere economico fosse stato erroneamente calcolato e che l’accettazione della proposta non impedisse di contestarlo. Con il secondo motivo deduce violazione della disciplina sul procedimento amministrativo, lamentando che l’accettazione sarebbe intervenuta sulla base di una comunicazione INPS relativa a un rateo pensionistico diverso e più elevato rispetto a quello poi liquidato, e che l’ente non potesse modificare in peius tale importo senza potere tariffario autonomo.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti in parte infondati e in parte inammissibili. Ha confermato il principio secondo cui il procedimento di ricongiunzione si perfeziona con l’accettazione da parte del lavoratore della proposta dell’ente previdenziale, dando luogo a un negozio giuridico bilaterale di natura pubblicistica che, una volta concluso, non è più revocabile salvo errore; l’accordo comprende anche i costi dell’operazione, sicché l’onere economico determinato per costituire la riserva matematica non può essere successivamente rimesso in discussione. Ha inoltre ritenuto inammissibili le doglianze che sollecitavano una nuova valutazione di fatto circa il diverso importo del rateo pensionistico comunicato dall’INPS, questione non deducibile in cassazione nei limiti evocati dal ricorso e comunque incompatibile con il giudizio di legittimità, oltre che con la doppia conforme. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 2 e 4, L. n. 45/1990

    richiamato dal ricorrente come norma sulla ricongiunzione, ma la Corte conferma che, una volta accettata la proposta dell’ente, l’accordo pubblico non è revocabile e comprende anche i costi dell’operazione

  • art. 13, comma 1, L. n. 1338/1962

    richiamato dal ricorrente come parametro per il calcolo dell’onere economico; la Corte ribadisce che l’importo fissato nell’accordo non è successivamente contestabile salvo errore

  • art. 1, comma 1-bis, L. n. 241/1990

    invocato per sostenere limiti al potere dell’INPS di modificare in peius l’importo del rateo pensionistico; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di un vizio deducibile in sede di legittimità

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte precisa che la contestazione di fatti relativi al diverso importo del rateo pensionistico non può essere introdotta in cassazione se non nei rigorosi limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo, qui non adeguatamente dedotto

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel procedimento di ricongiunzione contributiva, la proposta dell’ente previdenziale e l’accettazione del lavoratore perfezionano un negozio bilaterale di natura pubblicistica.
  • Una volta perfezionato l’accordo di ricongiunzione, esso è irrevocabile, salvo l’ipotesi di errore; di regola non è consentito rimettere in discussione l’onere economico pattuito e i relativi costi.
  • Le doglianze che richiedono una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione del materiale istruttorio non sono ammissibili in cassazione, se non nei rigorosi limiti del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è ulteriormente circoscritto e non può essere surrettiziamente riproposto come critica al merito della valutazione compiuta dai giudici di fatto.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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