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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14843/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un accordo aziendale del 27 marzo 2013, stipulato tra la società e le organizzazioni sindacali, che disciplinava la rilevazione dell'orario di lavoro degli addetti ai servizi di caring services tramite registrazione online sulla postazione. Alcune lavoratrici hanno chiesto di dichiarare la nullità parziale della clausola nella parte in cui escludeva dal computo dell'orario di lavoro il tempo impiegato per andare dalla timbratura al tornello alla postazione, eseguire il log in, e viceversa per il log out e la timbratura all'uscita, nonché il tempo di accensione e spegnimento del computer nella pausa pranzo. I giudici di merito hanno accolto la domanda e condannato la società al pagamento di differenze retributive. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1419 c.c., sostenendo l'erroneità della declaratoria di nullità parziale e l'inscindibilità della clausola rispetto all'accordo complessivo; 2) violazione dell'art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. 66/2003, contestando la qualificazione come orario di lavoro del tempo tra ingresso in azienda e log in/log out, oltre a dedurre vizi nell'accertamento dei fatti e nell'onere probatorio; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. sulla prova del tempo effettivamente impiegato per gli spostamenti interni; 4) violazione degli artt. 2935 e 2948 c.c. per il rigetto dell'eccezione di prescrizione delle differenze retributive. La società ha inoltre richiamato la clausola di inscindibilità contenuta negli accordi e la pretesa genericità delle allegazioni delle lavoratrici.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la società non aveva provato che, senza la clausola dichiarata nulla, non avrebbe sottoscritto l'accordo; la clausola di inscindibilità richiamata riguardava gli accordi sottoscritti in pari data e non dimostrava, da sola, il carattere essenziale della singola previsione sull'orario. Ha inoltre ribadito che, in caso di nullità parziale, spetta a chi ne invoca l'estensione all'intero contratto dimostrare l'interdipendenza essenziale della clausola nulla, mentre opera comunque il principio di conservazione e la sostituzione automatica delle clausole nulle con norme imperative. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha reputato in parte inammissibile per eterogeneità delle censure e per attacchi al merito, e in parte infondato perché la decisione di merito si è allineata al consolidato principio secondo cui rientrano nell'orario di lavoro anche le attività preparatorie e accessorie necessarie e obbligatorie, quando il lavoratore non sia libero di autodeterminarsi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza e perché la questione implicava accertamenti di fatto non sindacabili in cassazione; inoltre la Corte ha rilevato la doppia conforme. Il quarto motivo è stato respinto perché la prescrizione dei crediti retributivi, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato privi di stabilità reale, decorre dalla cessazione del rapporto, secondo l'orientamento consolidato richiamato. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 1419 c.c.

    La nullità parziale non travolge l'intero contratto se non è dimostrato che le parti non lo avrebbero concluso senza la clausola colpita; inoltre, se la clausola nulla è sostituita di diritto da una norma imperativa, non vi è caducazione dell'intero regolamento negoziale.

  • art. 1339 c.c.

    Le clausole imposte dalla legge si inseriscono di diritto nel contratto e sostituiscono quelle difformi, a presidio del principio di conservazione del contratto.

  • art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. 66/2003

    L'orario di lavoro comprende non solo la prestazione effettiva, ma anche il tempo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle attività necessarie e obbligatorie prodromiche o accessorie alla prestazione.

  • Direttiva 93/104/CE

    Richiamata come base dell'interpretazione dell'orario di lavoro in senso ampio, coerente con il diritto dell'Unione.

  • Direttiva 2003/88/CE

    Richiamata come fonte sovranazionale a sostegno dell'interpretazione dell'orario di lavoro adottata dalla Corte.

  • art. 2697 c.c.

    Non risulta violato quando il giudice di merito effettui un accertamento fattuale sul tempo di lavoro; la doglianza non può tradursi in rivalutazione delle prove.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, con indicazione essenziale degli atti e delle circostanze rilevanti.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    Impone il deposito e la specifica indicazione degli atti richiamati nel ricorso, a pena di inammissibilità delle censure non autosufficienti.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorso che contesti il vizio di motivazione è inammissibile se non indica le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure in cassazione devono denunciare violazioni di legge e non possono risolversi in richieste di nuova valutazione del fatto.

  • art. 2935 c.c.

    Nel rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre prima della cessazione del rapporto quando difetti una stabilità reale sufficiente.

  • art. 2948 c.c.

    Il termine prescrizionale dei crediti periodici retributivi decorre dalla cessazione del rapporto nei rapporti di lavoro privi di stabilità reale, secondo l'orientamento richiamato.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La nullità di una clausola contrattuale non si estende all'intero contratto se la parte che invoca la caducazione totale non dimostra che quella clausola era essenziale e determinante per la conclusione dell'accordo.
  • La clausola di inscindibilità riferita a più accordi o al testo contrattuale, da sola, non prova che una singola previsione sia essenziale rispetto all'intero regolamento negoziale.
  • Quando una clausola nulla è sostituita automaticamente da una norma imperativa, opera il principio di conservazione del contratto e non vi è spazio per la nullità dell'intero accordo per il solo fatto della nullità parziale.
  • Ai fini dell'orario di lavoro, rilevano anche le attività preparatorie e accessorie necessarie e obbligatorie, se il lavoratore non è libero di autodeterminarsi ed è soggetto all'organizzazione datoriale.
  • In cassazione non sono ammissibili censure che mirino a una nuova valutazione del merito o delle prove; il ricorso deve essere specifico, autosufficiente e circoscritto alle violazioni di legge effettivamente dedotte.
  • In presenza di doppia conforme, la censura sul vizio motivazionale richiede la puntuale indicazione delle diverse rationes decidendi di primo e secondo grado.
  • Nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato privi di stabilità reale, la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto per i diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della riforma richiamata.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneLicenziamentoRetribuzione e TFRImpugnazioniProveInadempimento
RamiContrattiLavoroProcesso civileObbligazioni
IstitutiNullitàBuona fede e correttezzaOnere della provaPrescrizione

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