Cassazione Civile, Ordinanza n. 14848/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da domande di lavoratori volte a ottenere il riconoscimento, come tempo di lavoro retribuibile, del tempo impiegato per il tragitto dalla timbratura del cartellino al tornello d’ingresso fino alla postazione informatica, comprensivo delle operazioni di accesso al sistema (log in), e del percorso inverso dopo il log out fino all’uscita dal tornello; i lavoratori chiedevano inoltre il pagamento di differenze retributive per il lavoro svolto in fascia serale tra le 20 e le 22. La Corte d’appello aveva accolto l’appello principale dei lavoratori sul primo profilo, riconoscendo come orario di lavoro cinque minuti giornalieri all’andata e cinque al ritorno, e aveva respinto l’appello incidentale della società relativo al lavoro serale. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. 66/2003, sostenendo che il tempo tra ingresso in sede e login non fosse orario di lavoro e che la Corte territoriale avesse anche errato nella valutazione dei fatti e nell’allocazione dell’onere probatorio; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che i lavoratori non avessero provato la durata effettiva del tempo di percorrenza e che la società avesse invece documentato un tragitto di soli 2-3 minuti; 3) violazione degli artt. 2103 c.c. e 36 Cost. in relazione al rigetto dell’impugnazione sul compenso per il lavoro serale, contestando la prova della prestazione e invocando anche la disciplina collettiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che la Corte d’appello si è attenuta ai principi consolidati in tema di nozione di orario di lavoro e di computabilità delle attività preparatorie e accessorie necessarie e obbligatorie, mentre le ulteriori censure miravano sostanzialmente a una rivalutazione del merito e delle prove. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza e perché investiva accertamenti di fatto non sindacabili in cassazione; inoltre la Corte ha escluso che vi fosse stata violazione dell’art. 2697 c.c., trattandosi di valutazione di merito sul quantum del tempo di lavoro. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non correlato alle statuizioni della sentenza impugnata, oltre che precluso dalla doppia conforme quanto alle contestazioni di fatto sulla prestazione serale; la questione della successione di contratti collettivi è stata ritenuta infondata in fatto, poiché la Corte territoriale aveva accertato che, dopo la disdetta dell’accordo del maggio 2008, non era seguito alcun nuovo accordo. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003
Il tempo di lavoro comprende non solo la prestazione effettiva, ma anche il tempo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro e svolge attività necessarie e obbligatorie prodromiche o accessorie alla prestazione, se non è libero di autodeterminarsi e non è sottratto al potere gerarchico.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura è stata dedotta come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che, in larga parte, essa mirava in realtà a contestare accertamenti di fatto e valutazioni probatorie.
art. 2697 c.c.
Non vi è stata violazione della norma quando la corte di merito ha compiuto una valutazione di fatto sul tempo di lavoro, senza invertire l’onere della prova.
art. 366, n. 6 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, con trascrizione essenziale degli atti rilevanti nella parte di interesse.
art. 369, n. 4 c.p.c.
L’inosservanza dell’onere di specificità e autosufficienza può comportare inammissibilità del motivo.
art. 380bis1 c.p.c.
La motivazione può essere riservata in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato previsto dalla norma.
art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme è preclusa la contestazione in cassazione dei fatti decisivi se non si indicano e confrontano le ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
art. 2103 c.c.
È stata invocata dalla ricorrente in relazione al compenso per il lavoro serale, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non attinente alle statuizioni della sentenza e alla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
art. 36 Cost.
È stata richiamata dalla ricorrente a sostegno della domanda di corretta retribuzione del lavoro serale, ma la censura non è stata accolta.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della nozione legale di orario di lavoro, sono computabili non solo le ore di prestazione effettiva, ma anche il tempo in cui il lavoratore è obbligatoriamente a disposizione del datore e compie operazioni preliminari o successive necessarie allo svolgimento dell’attività.
- Se il tragitto interno alla sede aziendale e le operazioni di accesso alla postazione sono necessari, obbligatori e eterodiretti dall’organizzazione datoriale, il relativo tempo può essere qualificato come tempo di lavoro.
- In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove.
- Il motivo di ricorso deve rispettare specificità e autosufficienza, indicando in modo puntuale gli atti e i passaggi rilevanti su cui si fonda la censura.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice abbia realmente invertito l’onere della prova; non basta contestare la valutazione di merito sul quantum di un tempo o di un danno.
- In presenza di doppia conforme, le censure che investono l’accertamento di fatto sono fortemente limitate se non viene dimostrata la diversità delle ragioni poste a base delle due decisioni di merito.
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