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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14845/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un accordo aziendale del 27 marzo 2013 stipulato dalla società con alcune organizzazioni sindacali e con il coordinamento nazionale delle RSU, in tema di rilevazione dell’orario per gli operatori e il personale di coordinamento di Caring Services. La Corte d’appello aveva dichiarato parzialmente nulla la clausola che prevedeva la registrazione dell’inizio e della fine della prestazione direttamente sulla postazione di lavoro tramite log on/log off, riconoscendo come tempo di lavoro anche il tempo trascorso tra il tornello d’ingresso e la postazione, nonché quello per lo spegnimento/accensione del computer nella pausa pranzo. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 1419 c.c., sostenendo che la clausola sull’orario fosse inscindibile dal resto dell’accordo e quindi che la sua nullità avrebbe dovuto travolgere l’intero assetto negoziale; 2) violazione dell’art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. 66/2003, contestando la qualificazione come orario di lavoro del tempo impiegato per raggiungere e lasciare la postazione e deducendo anche vizi nell’accertamento dei fatti e nell’onere della prova; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che i lavoratori non avessero provato la durata del tempo rivendicato e invocando inoltre la prescrizione delle differenze retributive.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la società non aveva dimostrato che, senza la clausola colpita da nullità, l’accordo non sarebbe stato concluso; la mera clausola di inscindibilità riferita agli accordi sottoscritti in pari data non bastava a provare l’essenzialità della singola previsione sull’orario. Ha inoltre ribadito che, ai sensi dell’art. 1419 c.c., l’estensione della nullità all’intero contratto richiede la prova dell’indivisibilità del contenuto negoziale, prova che grava su chi invoca la caducazione totale, e che in ogni caso opera il principio di conservazione del contratto, oltre alla sostituzione automatica delle clausole nulle con norme imperative quando ne ricorrano i presupposti. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile per difetto di specificità e per la commistione di censure di fatto e di diritto; infondato perché la Corte territoriale si è conformata al principio secondo cui è orario di lavoro il tempo necessario e obbligatorio, trascorso dal dipendente all’interno dell’azienda nello svolgimento di attività prodromiche e accessorie, ove il datore non provi la libertà di autodeterminazione del lavoratore. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e perché fondato su questioni di fatto non adeguatamente dedotte; è stato comunque ritenuto infondato anche quanto alla prescrizione, richiamando l’orientamento secondo cui, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato non assistiti da reale stabilità, la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della società alle spese.

Norme richiamate

  • art. 1419 c.c.

    La nullità parziale non travolge l’intero contratto se non è provato che le parti non lo avrebbero concluso senza la clausola colpita; la prova dell’essenzialità e dell’interdipendenza grava su chi invoca la caducazione totale. Inoltre, se la clausola nulla è sostituibile di diritto da norme imperative, opera la conservazione del contratto.

  • art. 1339 c.c.

    Le clausole imposte dalla legge si inseriscono di diritto nel contratto anche in sostituzione di quelle difformi.

  • art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003

    L’orario di lavoro comprende non solo la prestazione effettiva, ma anche il tempo in cui il lavoratore è a disposizione del datore e presente sul luogo di lavoro, svolgendo attività prodromiche e accessorie necessarie e obbligatorie.

  • art. 2697 c.c.

    Nel caso concreto non vi è stata violazione della regola sull’onere della prova, perché la Corte di merito ha svolto un accertamento di fatto sul tempo di lavoro; la censura era diretta in realtà a contestare la valutazione probatoria.

  • artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare specificità e autosufficienza, trascrivendo in modo essenziale gli atti rilevanti e indicando puntualmente dove le questioni sono state dedotte nei precedenti gradi.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamo al contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

  • artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c.

    Per i crediti di lavoro, nel regime di rapporto privo di stabilità reale, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto.

  • l. n. 92 del 2012

    Richiamata come fonte del nuovo assetto di stabilità del rapporto di lavoro, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione.

  • d.lgs. n. 23 del 2015

    Richiamato insieme alla l. n. 92/2012 nel nuovo assetto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Massime di principio

  • La nullità di una clausola non comporta automaticamente la nullità dell’intero accordo: occorre dimostrare che quella previsione era essenziale e che, senza di essa, il contratto non sarebbe stato concluso.
  • La clausola di inscindibilità di un testo negoziale o di accordi collegati non basta, da sola, a provare l’essenzialità di una singola clausola rispetto al contratto complessivo.
  • Chi invoca l’estensione della nullità all’intero contratto ha l’onere di allegare e provare l’interdipendenza funzionale tra la clausola nulla e il resto dell’assetto negoziale; il giudice non può rilevare d’ufficio tale effetto estensivo.
  • In materia lavoristica, le clausole contrattuali devono essere lette alla luce del principio di conservazione del contratto e dell’inderogabilità in peius delle norme di legge, con sostituzione automatica delle pattuizioni nulle ove prevista.
  • Ai fini dell’orario di lavoro, rilevano anche le attività obbligatorie e necessarie, anteriori o successive alla prestazione in senso stretto, quando il lavoratore sia già a disposizione del datore e soggetto al suo potere organizzativo e gerarchico.
  • La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. non è ammissibile quando la doglianza investe in realtà l’accertamento di fatto o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: non è sufficiente formulare censure generiche o cumulare profili eterogenei senza indicare con precisione gli atti e i fatti rilevanti.
  • Per i crediti retributivi del rapporto di lavoro a tempo indeterminato privo di stabilità reale, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, non durante il suo svolgimento.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProveInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezzaPrescrizione

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