Cassazione Civile, Ordinanza n. 13968/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2008, emesso nei confronti di una società di persone operante nel settore della lavorazione artistica del marmo e, per riflesso, dei soci, con recupero di ricavi non dichiarati e maggiori imposte, oltre sanzioni, sulla base degli studi di settore (UD04B), ritenendo incongrui i ricavi dichiarati. In primo grado la CTP aveva rigettato il ricorso, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci. In appello la CTR ha confermato il rigetto, ritenendo correttamente integrato il contraddittorio e sufficientemente motivato l'accertamento, fondato sugli studi di settore e sul contraddittorio endoprocedimentale. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 32 e 57 d.lgs. 546/1992 per l'asserita inammissibilità delle memorie in appello, contenenti anche la censura di omessa integrazione del contraddittorio; 2) violazione degli artt. 14 e 59 d.lgs. 546/1992 per mancata rimessione al primo giudice, assumendo che il litisconsorzio necessario non fosse stato correttamente integrato in primo grado; 3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992 sulla doglianza relativa alla mancata risposta dell'Ufficio alle osservazioni formulate in sede amministrativa; 4) carenza di motivazione dell'atto impositivo ex art. 7 L. 212/2000, art. 42 d.P.R. 600/1973 e art. 3 L. 241/1990, sempre per la presunta insufficiente replica alle osservazioni del contribuente; 5) violazione degli artt. 39 e 42 d.P.R. 600/1973, dell'art. 1, comma 14-ter, L. 296/2006 e dell'art. 115 c.p.c., per uso illegittimo della metodologia induttiva e per difetto di prova dell'antieconomicità dell'impresa, con contestazione della valutazione delle circostanze addotte (ubicazione, concorrenza locale, minore apporto di un socio).
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché il giudice di primo grado aveva effettivamente integrato il contraddittorio nei confronti di entrambi i soci, che avevano poi partecipato al giudizio di appello; inoltre ha richiamato il principio dell'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone, che impone l'integrazione del contraddittorio verso i soci pretermessi. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte relativa alla questione del litisconsorzio, già affrontata in appello, e inammissibile nella parte concernente le memorie, perché il ricorrente non ha spiegato in che modo il loro esame avrebbe potuto condurre a un esito diverso, mentre le questioni ivi contenute erano state comunque esaminate nel giudizio di merito. Ha respinto il terzo e il quarto motivo osservando che non vi era omessa pronuncia ma rigetto implicito, poiché la CTR aveva comunque respinto l'appello nel merito, e che dagli atti risultava una motivazione dell'Ufficio sulle osservazioni del contribuente, sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione rafforzata nelle rettifiche basate sugli studi di settore. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo, poiché diretto a sollecitare una nuova valutazione delle prove e del merito, non consentita in cassazione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna anche al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per escludere l'ammissibilità delle memorie illustrative in appello nei limiti in cui introducano nuove censure non consentite, salvo che il loro contenuto sia comunque irrilevante o già compreso nelle difese originarie.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato in relazione al divieto di nuove eccezioni e domande in appello; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura solo nella parte in cui non era dimostrata la decisività delle memorie.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per il litisconsorzio necessario nel processo tributario; la Corte ha confermato che l'integrazione del contraddittorio verso i soci era stata effettuata.
art. 59 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione alla rimessione della causa al primo giudice per vizio del contraddittorio; la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per la rimessione.
La Corte ha escluso l'omessa pronuncia, qualificando il comportamento del giudice d'appello come rigetto implicito delle doglianze.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per il contenuto della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione resa dalla CTR.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato per l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo, che la Corte ha ritenuto assolto mediante risposta alle osservazioni del contribuente.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato quale norma sulla motivazione e validità dell'avviso di accertamento; la Corte ha ritenuto l'atto sufficientemente motivato.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato come parametro generale di motivazione degli atti amministrativi, ritenuto rispettato nel caso concreto.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato per la metodologia di accertamento e per l'uso di elementi presuntivi; la Corte ha però dichiarato inammissibile la critica che mirava a rivalutare il merito probatorio.
art. 1, comma 14-ter, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Richiamato in relazione all'accertamento fondato sugli studi di settore e al contraddittorio endoprocedimentale.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha escluso il vizio poiché la censura tendeva a una rivalutazione del fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie riguardanti società di persone, l'unitarietà dell'accertamento implica la necessaria partecipazione dei soci al giudizio; l'omessa partecipazione deve essere sanata mediante integrazione del contraddittorio, salvo che la causa non possa essere rimessa utilmente al primo giudice secondo le regole processuali applicabili.
- L'accertamento fondato sugli studi di settore costituisce una presunzione semplice che acquista gravità, precisione e concordanza solo all'esito del contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio con il contribuente; il mancato confronto preventivo può incidere sulla validità dell'atto.
- L'atto impositivo emesso sulla base di studi di settore deve contenere una motivazione che dia conto delle osservazioni del contribuente; è sufficiente una motivazione che dimostri di averle considerate e disattese, non essendo necessario rispondere analiticamente a ogni singola allegazione.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle prove di merito; le doglianze devono individuare specifici vizi di legittimità, non limitarsi a prospettare una diversa ricostruzione fattuale o una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- L'omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito rigetta la domanda o l'appello nel merito, poiché il rigetto implicito assorbe le singole censure incompatibili con la decisione adottata.
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