Cassazione Civile, Ordinanza n. 19819/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (rappresentante ente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2009 nei confronti di una associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta, in relazione a fatture per operazioni pubblicitarie ritenute oggettivamente inesistenti e alla conseguente ripresa a tassazione di ricavi/compensi derivanti da attività illecita, con irrogazione di sanzioni. L'atto fu poi notificato anche alla persona fisica che, in quel periodo, aveva rivestito la carica di presidente e legale rappresentante dell'associazione, quale responsabile personale e solidale delle obbligazioni tributarie dell'ente ai sensi dell'art. 38 c.c. e della normativa sulle sanzioni tributarie. Il contribuente impugnò l'avviso deducendo la propria estraneità ai fatti: negò di aver stipulato i contratti di sponsorizzazione, di aver operato sui conti dell'associazione, di aver presentato o sottoscritto le dichiarazioni fiscali e, in sostanza, di aver concretamente gestito l'ente. La CTR accolse il suo appello, ritenendo provata la sua estraneità alla gestione dell'associazione sulla base di elementi tratti dal procedimento penale (CTU sulle firme apocrife, interrogatori e atti del PM). L'Agenzia ricorse per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 38 c.c. e 1 del d.lgs. 472/1997, sostenendo che la responsabilità personale e solidale del rappresentante legale dell'associazione per i debiti tributari sorga in ragione della carica rivestita e della gestione dell'ente, e che la CTR avesse erroneamente escluso tale responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR si fosse correttamente conformata ai principi di legittimità in tema di associazioni non riconosciute e responsabilità ex art. 38 c.c., avendo valutato che il contribuente aveva superato la presunzione di responsabilità mediante prova della propria estraneità alla gestione effettiva dell'ente nel periodo considerato. La censura dell'Agenzia è stata giudicata, in parte, infondata perché non scalfiva il nucleo della motivazione d'appello, che non si limitava a escludere atti negoziali specifici ma accertava una totale estraneità alla direzione e gestione dell'associazione; in parte, inammissibile perché mirava a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e delle prove, preclusa in cassazione. La soccombenza dell'Agenzia ha comportato la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità; la Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
La responsabilità personale e solidale per le obbligazioni dell'associazione non riconosciuta riguarda le persone che hanno agito in nome e per conto dell'ente e, in materia tributaria, il soggetto che abbia effettivamente diretto la gestione associativa nel periodo considerato; la responsabilità resta circoscritta alle obbligazioni sorte nel periodo di investitura.
Richiamato dall'Agenzia a fondamento della responsabilità per le sanzioni tributarie, in collegamento con la responsabilità solidale del rappresentante dell'associazione non riconosciuta.
Norma richiamata nella ricostruzione dei fatti quale base dell'imputazione della responsabilità personale e solidale per le sanzioni tributarie.
Norma procedimentale richiamata per l'invito alla produzione di documentazione contabile.
Norma procedimentale richiamata per la richiesta di esibizione di documenti e informazioni contabili.
Richiamato in relazione alla contestazione di fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti.
Richiamato per la trasmissione della notizia di reato all'autorità giudiziaria competente.
Richiamato per la determinazione del reddito dell'esercizio secondo il regime ordinario, una volta disconosciute le agevolazioni fiscali.
Richiamato quale criterio ordinario di competenza, inerenza ed effettiva documentazione dei componenti del reddito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la sua applicazione nel caso di soccombenza dell'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. per debiti tributari non discende dalla mera titolarità formale della carica, ma richiede un effettivo collegamento con la gestione dell'ente nel periodo in cui sono sorte le obbligazioni.
- Chi sia chiamato a rispondere dei debiti d'imposta di un'associazione non riconosciuta può liberarsi provando la propria estraneità alla partecipazione e alla gestione dell'ente nel periodo di investitura; la prova contraria può essere tratta da elementi oggettivi anche provenienti da un diverso procedimento, purché liberamente valutati in modo razionale dal giudice tributario.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle prove per ottenere un diverso accertamento fattuale rispetto a quello compiuto dal giudice di merito.
- Quando la motivazione di merito accerta una totale estraneità del rappresentante alla gestione dell'associazione, la censura che si limiti a contestare solo l'assenza di specifici atti negoziali non coglie la ratio decidendi.
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