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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04889/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'adesione della ricorrente alla definizione agevolata e della sua espressa rinuncia al giudizio, dichiarando estinto il processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha compensato integralmente le spese dell'intero giudizio, in ragione della rinuncia intervenuta, e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento sintetico, fondati sul c.d. redditometro, con cui era stata recuperata a tassazione maggiore IRPEF per gli anni d'imposta 2007 e 2008. La contribuente aveva impugnato gli atti dinanzi alla CTP, ottenendo un accoglimento solo parziale; la CTR del Lazio aveva poi rigettato l'appello della stessa contribuente. In cassazione erano stati proposti sei motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione delle norme sul redditometro e sull'onere della prova; violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 22 d.l. n. 78 del 2010, con questione di legittimità costituzionale; nullità per omessa pronuncia; ulteriori censure sulla valutazione delle prove documentali e presunzioni; omesso esame di un fatto decisivo. Tuttavia, prima della decisione nel merito, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 193 del 2016, con produzione della domanda di definizione e dei pagamenti effettuati.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La dichiarazione del debitore di volersi avvalere della definizione agevolata dei carichi, accompagnata dall'impegno a rinunciare al giudizio o dall'espressa rinuncia successiva, determina l'estinzione del processo di cassazione.
  • L'adesione alla definizione agevolata può produrre effetti estintivi anche in assenza di una formale rinuncia ulteriore, quando l'atto di adesione costituisca inequivoca manifestazione di volontà abdicativa rispetto al ricorso.
  • Quando interviene rinuncia del ricorrente per definizione agevolata, le spese di lite possono essere compensate e non opera il raddoppio del contributo unificato.
  • Nei giudizi relativi ad accertamenti sintetici fondati sul redditometro, le censure di motivazione, di violazione delle norme sulle presunzioni e sull'onere della prova restano assorbite se il processo si estingue per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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