Cassazione Civile, Ordinanza n. 04814/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
Nel giudizio davanti al Tribunale del lavoro di Alessandria una parte chiedeva la condanna dell'altra al pagamento di spettanze per attività di coadiuvante in un'impresa familiare ex art. 230-bis c.c. Il convenuto proponeva riconvenzionale per Euro 40.000 in base a una scrittura privata del 20 dicembre 2019. Il Tribunale dichiarava la litispendenza parziale e disponeva la cancellazione dal ruolo della riconvenzionale, ritenendo che la stessa somma fosse già stata richiesta in via monitoria in un diverso procedimento pendente a Torino. Il ricorrente per cassazione censurava tale statuizione per violazione dell'art. 39 c.p.c., sostenendo che il procedimento precedente non era più pendente al momento dell'ordinanza impugnata, perché il giudizio torinese si era estinto dopo la declaratoria di incompetenza territoriale e la cancellazione dal ruolo, senza riassunzione nel termine di legge.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: la litispendenza, anche parziale, richiede la contemporanea pendenza della medesima causa davanti a giudici diversi; se il processo precedente è stato cancellato dal ruolo e non è provata la riassunzione nel termine, non sussiste più litispendenza. Poiché il giudizio di Torino, al momento dell'ordinanza impugnata, si era estinto per mancata riassunzione, il Tribunale di Alessandria non poteva dichiarare la litispendenza sulla riconvenzionale e avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito anche su di essa. L'ordinanza è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Alessandria, anche per le spese di legittimità, con termine di legge per la riassunzione.
Norme richiamate
art. 39 c.p.c.
La litispendenza, totale o parziale, presuppone la contemporanea pendenza della stessa causa davanti a giudici diversi; viene meno se il giudizio precedente non è più pendente al momento della decisione.
art. 369 c.p.c.
L'istanza di trasmissione degli atti del giudizio di merito vale a escludere l'improcedibilità del ricorso quando le vicende processuali siano comunque pacifiche.
art. 309 c.p.c.
La cancellazione della causa dal ruolo rileva ai fini della verifica della persistente pendenza del giudizio precedente.
art. 307 c.p.c.
In mancanza di riassunzione nel termine, il giudizio estinto non consente di configurare la litispendenza.
art. 50 c.p.c.
Il decorso del termine per la riassunzione dopo declinatoria di competenza determina il venir meno della pendenza del processo precedente.
art. 645 c.p.c.
Richiamato in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale il tribunale adito aveva poi dichiarato la propria incompetenza territoriale.
art. 230 bis c.c.
Norma richiamata quale base della domanda originaria relativa alle spettanze per attività di coadiuvante nell'impresa familiare.
art. 47 c.p.c.
Richiamato in relazione al deposito della memoria difensiva della controricorrente.
Massime di principio
- La litispendenza totale o parziale può essere dichiarata solo se, al momento della decisione, la stessa causa risulta ancora pendente davanti a un altro giudice.
- Se il procedimento precedente è stato cancellato dal ruolo e non risulta la riassunzione nel termine di legge, esso non è più pendente e la litispendenza non sussiste.
- Ai fini della verifica della litispendenza rileva la situazione processuale esistente al momento della decisione, anche se sopravvenuta rispetto all'introduzione delle cause.
- Quando manca la litispendenza, il giudice non può arrestare la domanda o la riconvenzionale e deve provvedere sul merito della stessa.
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