Cassazione Civile, Ordinanza n. 04805/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condividente)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza di divisione passata in giudicato relativa a fondi e fabbricati siti in un Comune veronese. Uno dei condividenti ha chiesto il rilascio di alcune porzioni immobiliari che assumeva di aver acquistato in proprietà esclusiva per effetto della divisione, sostenendo che l’altra condividente le detenesse senza titolo. La convenuta ha resistito, chiamando in causa altri soggetti e proponendo domanda riconvenzionale per accertare la costituzione di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia a favore dei beni a lei assegnati, sul presupposto che esistessero opere e modalità di uso preesistenti compatibili con il transito. In appello, la Corte territoriale ha ritenuto non più contestabile la sentenza divisionale, ha reputato corretta la corrispondenza tra frazionamento e attribuzioni giudiziali, ha escluso la servitù di passaggio perché non prevista nel titolo e ha affermato la trasmissione delle autorizzazioni DOC relative ai vigneti. Con il ricorso principale sono stati dedotti: violazione delle norme sul frazionamento catastale e sul litisconsorzio, omesso esame di fatti decisivi e vizio motivazionale in relazione alla mancata considerazione di varie incongruenze tecniche e dello stato dei luoghi, violazione degli artt. 112, 324 c.p.c. e 2909 c.c. per avere la Corte escluso in radice la servitù per destinazione del padre di famiglia, nonché violazione della disciplina UE e amministrativa sulle qualificazioni DOC e, infine, errori sulle spese. Con il ricorso incidentale condizionato è stata invece sostenuta l’impossibilità di costituire la servitù di passaggio a favore delle porzioni degli altri condividenti. La Cassazione ha respinto il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo per difetto di motivazione e per errata preclusione in diritto della servitù, ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per carenza di soccombenza su questioni non esaminate dalla Corte di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, ha respinto il primo, ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto, e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. La Corte ha inoltre dato atto dell’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti incidentali, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dalla parte ricorrente in relazione alle modalità del frazionamento catastale; la Corte ha ritenuto infondato il motivo che lo evocava insieme alla normativa tecnica.
citato dalla ricorrente a sostegno dell’assunto che il frazionamento richiedesse la partecipazione di tutti i condividenti; la Corte ha escluso che la validità del frazionamento fosse decisiva nel caso concreto.
invocati per sostenere la nullità delle operazioni tecniche senza partecipazione di tutti gli aventi titolo; la Corte ha negato rilievo decisivo a tale censura nel giudizio di rilascio.
richiamato dalla Corte territoriale per dichiarare ammissibile l’appello.
norma centrale sulla servitù per destinazione del padre di famiglia; la Corte di cassazione ha chiarito che la sua applicazione va valutata in concreto sulla base della situazione dei luoghi e delle eventuali disposizioni incompatibili contenute nel titolo divisionale.
artt. 112, 324 c.p.c. e 2909 c.c.
evocati per censurare l’erronea preclusione derivante dal giudicato divisionale; la Cassazione ha accolto la doglianza ritenendo che il giudicato non escluda automaticamente la verifica dei presupposti della servitù.
Reg. UE 1308/2013
richiamato in relazione al trasferimento delle qualificazioni DOC insieme ai terreni, censura poi assorbita.
decreto del Ministero delle Politiche agricole 15.12.2015, prot. n. 12272
citato dalla ricorrente sul regime delle qualificazioni DOC; la Corte non ha esaminato nel merito la questione perché assorbita.
decreto del 25.10.2016, prot. 5852
richiamato connessamente alla questione DOC, rimasta assorbita.
Circolare Gea 1.2.2016
citata dalla ricorrente sulla disciplina amministrativa delle DOC; questione assorbita.
invocato per le spese; la relativa censura è stata dichiarata assorbita.
invocato per le spese; motivo assorbito.
invocato per la regolazione delle spese; motivo assorbito perché la causa è stata rinviata.
invocato per la regolazione delle spese; motivo assorbito.
richiamato per la liquidazione delle spese; censura assorbita.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell’ulteriore contributo unificato dovuto dai ricorrenti incidentali, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rilascio di beni attribuiti con sentenza di divisione passata in giudicato, il giudice deve verificare la corrispondenza tra le porzioni rivendicate e quelle assegnate dal titolo, senza che sia decisiva la validità autonoma di un precedente frazionamento tecnico, se questo è solo strumentale all’identificazione dei beni.
- La sentenza di divisione ha natura dichiarativa quanto all’attribuzione delle porzioni, ma non impedisce di accertare, in concreto, se la situazione dei luoghi e il modo di utilizzazione dei fondi facciano sorgere una servitù per destinazione del padre di famiglia, purché il titolo divisionale non contenga disposizioni incompatibili con tale costituzione.
- Ai fini della servitù per destinazione del padre di famiglia, la pronuncia di divisione può rilevare come fatto storico rilevante, non come statuizione costitutiva o impeditiva automatica: occorre sempre una verifica concreta dei presupposti di cui all’art. 1062 c.c.
- Il giudice di merito deve confutare in modo specifico le censure tecniche puntuali rivolte alla consulenza d’ufficio e alla ricostruzione dello stato dei luoghi; la motivazione è carente quando si limita ad aderire alle conclusioni peritali senza rispondere ai rilievi decisivi dell’appellante.
- È inammissibile il ricorso incidentale condizionato che investa questioni sulle quali il giudice di merito non si è pronunciato, perché manca la soccombenza su cui si fonda l’interesse a impugnare; tali questioni possono essere riproposte al giudice di rinvio.
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