Cassazione Civile, Ordinanza n. 04807/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un credito vantato da una società creditrice nei confronti del fallimento di una società di trasporti. Il Tribunale aveva ammesso il credito in via privilegiata di prededuzione ipotecaria, ritenendo che, al momento della dichiarazione di fallimento, fosse già decorso il termine per impugnare l'ordinanza di estinzione del giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla creditrice; da ciò il tribunale desumeva la definitività ed esecutività del decreto ai sensi dell'art. 653 c.p.c. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sulle impugnazioni e sul termine per impugnare l'ordinanza di estinzione, sostenendo che, in mancanza di notificazione dell'ordinanza, dovesse applicarsi il termine lungo ex art. 327 c.p.c. e che quindi il decreto non fosse ancora opponibile alla massa; (2) violazione delle norme sulla cosa giudicata e sul certificato di passaggio in giudicato, contestando l'idoneità di due certificati di cancelleria a provare la definitività del decreto; (3) violazione delle norme fallimentari e processuali, sostenendo la distinzione tra definitività ed esecutività del decreto ingiuntivo. La resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando che il tribunale avrebbe dovuto comunque ammettere il credito con riserva.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, rilevando che l'ordinanza di estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, quando pronunziata dal tribunale in composizione monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e che, in assenza di notificazione, il termine per impugnarla decorre dal deposito del provvedimento, quindi nella specie non era ancora spirato al momento del fallimento. Accoglie anche il secondo motivo, chiarendo che i certificati di cancelleria prodotti non erano idonei a provare il passaggio in giudicato secondo il dettato degli artt. 324 c.p.c. e 124 disp. att. c.p.c. Il terzo motivo resta assorbito. Il ricorso incidentale condizionato è dichiarato inammissibile per difetto di soccombenza e di una statuizione sfavorevole sul punto. Il decreto impugnato è quindi cassato e la causa rinviata al Tribunale di Ascoli Piceno in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 98 l.fall.
Norma processuale richiamata per l'opposizione allo stato passivo, nel cui ambito si è formato il provvedimento impugnato.
art. 653 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva e, nei casi considerati, opponibilità alla massa solo dopo il consolidamento dell'esito del giudizio di opposizione estinto e la scadenza del termine di impugnazione del relativo provvedimento.
art. 178 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il regime delle impugnazioni dell'ordinanza di estinzione.
art. 285 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel novero delle norme sulle notificazioni ai fini del termine di impugnazione.
art. 308 c.p.c.
Il provvedimento di estinzione del processo è assimilato, quanto alla sua impugnazione, alla decisione prevista da questa norma; il termine breve decorre solo dalla notificazione, altrimenti vale il termine lungo ex art. 327 c.p.c.
art. 325 c.p.c.
Richiamato per il regime del termine breve di impugnazione.
art. 326 c.p.c.
Richiamato per la decorrenza e la durata dei termini di impugnazione.
art. 327 c.p.c.
In mancanza di notificazione del provvedimento di estinzione, il termine per impugnarlo è quello lungo semestrale decorrente dal deposito.
art. 324 c.p.c.
La cosa giudicata formale richiede che la sentenza non sia più soggetta ai mezzi di impugnazione previsti dalla norma; la definitività non può essere desunta da attestazioni atipiche della cancelleria.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato di passaggio in giudicato può essere rilasciato solo nei modi espressamente previsti dalla disposizione; il cancelliere non può certificare in modo diverso né individuare il mezzo di impugnazione o il termine applicabile.
art. 45 l.fall.
Richiamato dal ricorrente per la distinzione tra definitività ed esecutività del decreto ingiuntivo nei confronti della massa fallimentare.
art. 647 c.p.c.
Richiamato come termine di raffronto sulla differenza tra esecutività del decreto ingiuntivo e verifica giurisdizionale della sua definitività.
art. 654 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 653 c.p.c. nel quadro della disciplina degli effetti del decreto ingiuntivo.
art. 96 l.fall.
Invocato nel ricorso incidentale condizionato per sostenere l'ammissione del credito con riserva, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 176, comma 2, c.p.c.
Il principio di conoscenza delle ordinanze pronunciate in udienza non si applica al termine di impugnazione del provvedimento di estinzione quando questo ha natura sostanziale di sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- L'ordinanza con cui il tribunale in composizione monocratica dichiara l'estinzione del processo di opposizione a decreto ingiuntivo ha natura sostanziale di sentenza; pertanto, ai fini della sua impugnazione, il termine breve decorre solo dalla notificazione, mentre in mancanza di notifica opera il termine lungo decorrente dal deposito del provvedimento.
- Il decreto ingiuntivo diventa opponibile alla massa fallimentare, in caso di estinzione del giudizio di opposizione, solo dopo che sia decorso il termine per impugnare il provvedimento estintivo; fino a quel momento non può considerarsi definitivamente consolidato nei confronti del fallimento.
- La definitività di un provvedimento giurisdizionale ai fini del passaggio in giudicato non può essere provata da attestazioni di cancelleria diverse da quelle tipizzate dall'art. 124 disp. att. c.p.c.; il cancelliere non può sostituirsi al giudice nella qualificazione del mezzo di impugnazione esperibile o dei relativi termini.
- Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile quando la parte non sia risultata soccombente sul capo investito dal motivo e la questione sia rimasta assorbita, potendo essere riproposta dinanzi al giudice di rinvio se tempestivamente sollevata.
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