Cassazione Civile, Ordinanza n. 04813/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
Le parti private avevano chiesto l'equa riparazione per la non ragionevole durata di una causa ereditaria iniziata nel 1997 e definita in appello nel 2018. In primo grado era stato riconosciuto un indennizzo; poi, a seguito di cassazione con rinvio, il giudice del rinvio aveva ricalcolato solo la misura dell'indennizzo, ritenendo preclusa la revisione degli altri profili già decisi dalla Corte di cassazione. I ricorrenti hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato violazione della legge Pinto e della CEDU, sostenendo che non fosse corretta la determinazione della durata irragionevole e che l'importo annuo di euro 400 fosse troppo basso rispetto ai parametri sovranazionali; con il secondo hanno censurato la liquidazione delle spese, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. 55/2014, per essere state riconosciute somme inferiori ai minimi tabellari e senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, osservando che la precedente ordinanza di legittimità aveva già stabilito in modo vincolante sia la durata irragionevole del processo presupposto sia la congruità dell'importo annuo dell'indennizzo, con conseguente preclusione alla loro rimessione in discussione nel giudizio di rinvio. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la liquidazione delle spese per il giudizio di legittimità fosse inferiore ai minimi tariffari applicabili ratione temporis e che tali minimi fossero inderogabili. Il decreto impugnato è stato quindi cassato limitatamente al capo sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è stata decisa nel merito con condanna del Ministero alla rifusione delle spese del precedente giudizio di legittimità e di quello di cassazione.
Norme richiamate
art. 5 ter L. 89/2001
richiamato dai ricorrenti e nel precedente giudizio di legittimità; il suo ambito applicativo non consente di rimettere in discussione nel rinvio quanto già definitivamente accertato in cassazione.
art. 6, par. 1 CEDU
richiamato quale parametro sulla ragionevole durata del processo; il giudizio di legittimità precedente aveva già fissato la durata irragionevole del processo presupposto.
art. 360, 1° comma n. 5 c.p.c.
richiamato nel precedente scrutinio di legittimità per il vizio di omesso esame di fatto decisivo.
art. 2, 2° co. quater, L. 89/2001
indicato come norma per il computo dei tempi necessari per proporre impugnazione.
art. 2 bis L. 89/2001
base normativa per la quantificazione dell'indennizzo nella formulazione applicabile ratione temporis.
art. 91 c.p.c.
regola la condanna alle spese della parte soccombente; la Corte la richiama nel censurare la liquidazione delle spese sotto i minimi tabellari.
art. 92 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite.
D.M. 55/2014
criterio tabellare per la liquidazione dei compensi professionali, con minimi ritenuti inderogabili.
D.M. 37/2018
richiamato quale modifica del D.M. 55/2014 rilevante per la liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato ai capi della sentenza di cassazione che hanno statuito definitivamente su questioni di diritto o su accertamenti già compiuti, e non può rimetterli in discussione senza violare il principio di intangibilità delle pronunce di legittimità.
- Quando la Corte di cassazione si è già espressa sulla durata irragionevole del processo presupposto e sulla misura annua dell'indennizzo, tali statuizioni non sono riesaminabili in sede di rinvio.
- Nella liquidazione delle spese processuali, i parametri tabellari applicabili ratione temporis devono essere rispettati nei minimi, che non possono essere derogati neppure con motivazione espressa.
- La cassazione può decidere nel merito quando, accolto un motivo, non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, pronunciando direttamente anche sulle spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio.
- rami
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