Cassazione Civile, Ordinanza n. 04808/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 relativo all’irragionevole durata di un precedente processo civile per compensi professionali. Dopo un primo decreto monitorio e una opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, il giudice dell’opposizione aveva liquidato l’indennizzo e le spese. Il ricorrente aveva già ottenuto una precedente cassazione con rinvio, perché la Corte di legittimità aveva ritenuto che la liquidazione delle spese del precedente giudizio di cassazione fosse immotivata e che dovesse indicarsi il criterio adottato. Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello liquidava le spese del giudizio di legittimità applicando la tabella 13 del D.M. n. 55/2014, assumendo come valore della controversia l’importo delle spese liquidate in opposizione e impugnate in cassazione, pari a euro 868,50, dunque ricadenti nello scaglione fino a euro 1.100,00, e riconoscendo compensi, esborsi, indennità di trasferta e accessori. Con l’unico motivo del nuovo ricorso il ricorrente denunciava violazione di varie norme processuali e professionali, sostenendo che la Corte di rinvio avesse errato nello scaglione di valore: secondo lui andava applicato quello tra euro 1.100,01 e euro 5.200,00, calcolandolo non sull’importo di euro 868,50 ma sul differenziale tra quanto liquidato in rinvio e quanto liquidato in origine; lamentava inoltre la mancata liquidazione del compenso per la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. e, in sostanza, la sottostima delle spettanze professionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, il valore della controversia va parametrato al "disputatum", cioè alla sola somma effettivamente censurata in cassazione, pari a euro 868,50, senza considerare gli accessori o il differenziale tra diverse liquidazioni. Di conseguenza, era corretto l’uso dello scaglione fino a euro 1.100,00 e la liquidazione secondo i valori medi della tabella 13 del D.M. n. 55/2014. Quanto alla memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., la Corte ha rilevato che la Corte di rinvio aveva comunque valutato la voce, ma aveva escluso l’aumento del 50% perché la memoria era meramente reiterativa dei motivi del ricorso e non introduceva argomentazioni nuove o efficaci rispetto alle difese avverse. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza pronuncia sulle spese di questo giudizio, perché il Ministero si era limitato a una costituzione formale; è stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato trattandosi di controversia in tema di equa riparazione.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter
È richiamato come base dell’opposizione al decreto emesso in materia di equa riparazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato dal ricorrente nel precedente motivo accolto per censurare la motivazione della liquidazione delle spese.
Richiamato per sostenere l’obbligo del giudice di esplicitare i criteri seguiti nella liquidazione.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del dovere di motivazione del provvedimento.
La Corte di rinvio e la Cassazione ne fanno applicazione per la liquidazione dei compensi e per i criteri di determinazione rispetto ai valori medi.
Richiamata nel primo giudizio di legittimità per la liquidazione delle spese del procedimento ex L. n. 89/2001.
È la tabella applicata nel giudizio di rinvio e ritenuta correttamente utilizzata per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Richiamato dalla Corte di rinvio quale fonte dei valori medi applicabili ratione temporis.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto nel ricorso per cassazione, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate in tema di valore della causa.
Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla determinazione del valore della controversia.
Richiamato dal ricorrente in tema di condanna alle spese.
Richiamato dal ricorrente quanto alla memoria nel giudizio di cassazione.
La Corte ha osservato che la memoria depositata era stata esaminata ma non meritava un aumento del compenso, perché meramente reiterativa.
Richiamato dal ricorrente sul criterio di determinazione del compenso professionale.
L. n. 794/1942, art. 24, comma 1
Richiamato dal ricorrente in materia di liquidazione dei compensi dell’avvocato.
L. n. 247/2012, art. 13, comma 6
Richiamato dal ricorrente per i parametri forensi applicabili.
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, il valore della controversia va individuato sul "disputatum", cioè sull’importo effettivamente devoluto al giudice di legittimità con il motivo di censura, e non su importi diversi, differenziali interni o sugli accessori.
- Quando il giudice liquida i compensi professionali secondo i parametri forensi, l’utilizzo dei valori medi della tabella applicabile è legittimo se il provvedimento consente di ricondurre la liquidazione allo scaglione corretto; la specifica motivazione diventa necessaria soprattutto in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi.
- Nel giudizio di cassazione, la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. non impone automaticamente un aumento del compenso: il giudice può negarlo quando la memoria sia sostanzialmente reiterativa dei motivi già svolti e non apporti una reale attività difensiva ulteriore.
- In materia di liquidazione delle spese processuali, il giudice deve ancorare la decisione alla concreta ampiezza della domanda o della censura effettivamente esaminata, senza confondere il petitum originario con l’oggetto del giudizio di impugnazione.
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