Cassazione Civile, Ordinanza n. 04810/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condòmino)
La controversia
Un proprietario di posti auto scoperti ubicati all’esterno di un edificio condominiale ha convenuto in giudizio un altro condomino, deducendo che questi avesse collocato arbitrariamente su una parete comune una struttura metallica contenente il proprio contatore del gas, così occupando e restringendo l’area destinata a parcheggio di sua esclusiva proprietà. In corso di causa il manufatto fu spostato su un’altra parete, ma l’attore insistette per la rimozione o lo spostamento e per il risarcimento del danno. Il convenuto si è difeso contestando che la struttura insistesse su area di proprietà dell’attore e ha proposto domanda riconvenzionale chiedendo la demolizione della rampa di accesso ai posti auto e il ripristino dei luoghi, sostenendo che essa era stata realizzata dalla dante causa dell’attore su suolo di proprietà condominiale. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda dell’attore e ha accolto la riconvenzionale; la Corte d’appello ha confermato. Nel ricorso per cassazione l’attore ha denunciato violazione degli artt. 101, 1102 e 1122 c.c., sostenendo che la decisione fosse inutiliter data perché avrebbe inciso anche su diritti di terzi estranei al giudizio, risultanti dagli atti della consulenza tecnica, e che la rampa costituiva un modesto reliquato di terreno non riferibile al convenuto né al condominio, essendo parte di proprietà di terzi e comunque di area destinata a prolungamento di marciapiede pubblico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, anzitutto, che la censura sul difetto di contraddittorio non fosse autosufficiente, perché il ricorrente si era limitato a un generico richiamo alla consulenza tecnica senza indicare nominativamente i terzi asseritamente litisconsorti necessari, né dimostrarne l’esistenza e i presupposti dell’integrazione del contraddittorio. Ha inoltre osservato che la verifica circa il rispetto dei limiti dell’uso della cosa comune ex art. 1102 c.c. e circa la sussistenza di una modifica rilevante ai sensi dell’art. 1122 c.c. appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio di motivazione, non dedotto e comunque precluso dalla doppia conforme. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile anche perché volto a sollecitare una nuova valutazione di fatto, in contrasto con principi consolidati; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente in tema di contraddittorio; la Corte ha rilevato che l’eventuale difetto di contraddittorio deve essere dedotto in modo autosufficiente, indicando i soggetti da evocare e i presupposti dell’integrazione.
La verifica dei limiti all’uso della cosa comune è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione.
La valutazione sull’opera eseguita su parte di proprietà o uso individuale e sul suo possibile pregiudizio per il bene comune è accertamento di fatto riservato al merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Indicazione del vizio dedotto nel ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato dalla Corte per osservare che l’eventuale riesame del fatto sarebbe stato comunque precluso e non validamente dedotto nel caso concreto.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto comunque comprensibile e dunque superante il primo vaglio di ammissibilità formale.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
La censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente indicato in modo specifico i documenti e i soggetti rilevanti.
La doppia conforme ha precluso il sindacato sul vizio motivazionale nei limiti invocabili in cassazione.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche perché manifestamente privo di confronto con i principi di diritto consolidati.
Richiamato per il rito camerale e per chiarire che la memoria può solo illustrare i motivi già proposti, non integrarli.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stata data atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Chi deduce in cassazione il difetto di contraddittorio per pretesa presenza di litisconsorti necessari deve indicare nominativamente i soggetti pretermessi, provare la loro esistenza e spiegare i presupposti di fatto e di diritto dell’integrazione del contraddittorio; un richiamo generico agli atti di causa o alla consulenza tecnica è insufficiente.
- La censura che implichi la ricostruzione dell’assetto proprietario o dell’incidenza materiale di un’opera su beni comuni o individuali non può essere trasformata in un nuovo giudizio di merito in cassazione; l’accertamento sul rispetto degli artt. 1102 e 1122 c.c. spetta al giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente ristretto e non può essere aggirato mediante la deduzione di violazione di legge quando la doglianza mira in realtà a contestare la valutazione dei fatti.
- La memoria depositata nel rito camerale non può sanare un ricorso già carente di autosufficienza o introdurre per la prima volta elementi essenziali del motivo, ma solo illustrare difese già ritualmente esposte.
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