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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08608/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del ricorso contro una cartella esattoriale per il mancato pagamento della TARI 2018. In cassazione ha dedotto, con cinque motivi, anzitutto il difetto di motivazione della cartella, sostenendo che non fossero indicati gli estremi dell’immobile e la tariffa applicata. Ha poi invocato il giudicato esterno formatosi su una precedente decisione relativa ad annualità diversa, assumendo che esso escludesse l’assoggettamento a TARI degli scarti industriali prodotti e dei locali funzionalmente connessi al ciclo produttivo, compresi i magazzini. Con un ulteriore motivo ha lamentato l’omesso esame della prova del conferimento dei rifiuti a imprese specializzate per lo smaltimento dei rifiuti speciali. La CTR aveva ritenuto sufficientemente motivata la cartella, aveva escluso l’efficacia espansiva del precedente giudicato perché riferito a una diversa annualità e a fatti non stabili nel tempo, e aveva anche rilevato che per il 2018 la contribuente non aveva fornito prova adeguata dello smaltimento dei rifiuti speciali né della relativa dichiarazione/denuncia. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi e ha confermato la decisione di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la cartella conteneva gli elementi essenziali idonei a rendere conoscibile la pretesa tributaria e, comunque, la censura era in realtà diretta contro un asserito errore di fatto non deducibile come violazione di legge; inoltre, si trattava di una doppia conforme e non erano stati indicati i necessari profili di divergenza per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. Ha respinto anche i motivi sul giudicato esterno, affermando che il precedente richiamato riguardava un’annualità diversa e che l’efficacia espansiva del giudicato tributario opera solo per fatti o qualificazioni giuridiche stabili e tendenzialmente permanenti, non per elementi variabili anno per anno come la tipologia dei rifiuti prodotti e la prova del loro smaltimento. Infine, ha dichiarato sostanzialmente inammissibile il motivo sull’omesso esame, poiché la sentenza impugnata era sorretta da una doppia ratio decidendi e il ricorso non aveva censurato entrambe le basi autonome della decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 3, DPR 602/1973

    richiamato insieme all’art. 25 DPR 602/1973 e all’art. 7 L. 212/2000 per censurare la motivazione della cartella; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, l’atto fosse sufficientemente motivato

  • art. 25 DPR 602/1973

    invocato sul requisito di motivazione della cartella esattoriale

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato a sostegno dell’obbligo di motivazione dell’atto impositivo

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ha osservato che le doglianze, in realtà, miravano a un errore di fatto e che, comunque, il motivo era inammissibile in presenza di doppia conforme

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    richiamato per escludere l’ammissibilità della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di doppia conforme

  • art. 1, commi 641, 642 e 649, L. 147/2013

    richiamati per la disciplina della TARI e dell’esclusione/agevolazione per i rifiuti speciali

  • art. 184, comma 3, lett. c), D.Lgs. 152/2006

    richiamato in tema di qualificazione dei rifiuti e loro esclusione dal circuito dei rifiuti urbani

  • art. 198, comma 2, lett. g), D.Lgs. 152/2006

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina dei rifiuti e del servizio pubblico di raccolta

  • art. 2909 c.c.

    la Corte ha affermato che il giudicato esterno tributario non si estende a fatti annuali variabili e non stabili

  • art. 21 del Regolamento comunale approvato con delibera n. 38 del 5/9/2014

    richiamato per l’agevolazione o riduzione legata al riciclo/smaltimento dei rifiuti e al relativo procedimento amministrativo

  • art. 62, comma 3, D.Lgs. 507/1993

    richiamato come precedente normativo sul principio per cui le aree dove si producono rifiuti speciali non assimilabili non concorrono alla superficie imponibile, ma l’esclusione va provata dal contribuente

  • art. 70, D.Lgs. 507/1993

    richiamato con riferimento all’obbligo di denuncia/informazione del contribuente per ottenere l’esclusione di aree dalla tassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In materia di TARI, la motivazione della cartella o dell’atto impositivo è sufficiente quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di esercitare compiutamente il diritto di difesa; per il tributo rifiuti è di regola sufficiente l’indicazione della superficie, della tariffa/categoria applicata e dell’annualità, integrabili con atti generali non necessitanti di allegazione.
  • Il giudicato esterno nel processo tributario può spiegare efficacia oltre l’annualità direttamente decisa solo se riguarda fatti o qualificazioni giuridiche dotati di stabilità normativa e di tendenziale invarianza nel tempo; non si estende invece a elementi variabili per natura, come la concreta tipologia dei rifiuti prodotti o la prova del loro smaltimento in una diversa annualità.
  • Nei giudizi relativi alla TARI, l’esclusione dalla superficie tassabile delle aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili costituisce eccezione alla regola generale di imponibilità e richiede specifica prova e collaborazione informativa del contribuente; l’assenza di tale prova per l’annualità contestata legittima il mantenimento dell’imposizione.
  • Quando la sentenza di merito si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes; la mancata impugnazione di una di esse rende inammissibile il motivo diretto contro le altre per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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