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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08503/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un atto di intimazione ex art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 relativo a tributi per gli anni 1996 e 1997, deducendo di non avere mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento e degli atti presupposti, e comunque eccependo la prescrizione della pretesa tributaria per il lungo tempo trascorso tra la presunta notifica della cartella e la successiva intimazione. In primo grado il ricorso era stato accolto per prescrizione, ma in appello la decisione era stata riformata perché la CTR aveva ritenuto che la prescrizione fosse stata interrotta da precedenti avvisi di mora notificati nel 2005 e non impugnati, con conseguente definitività degli atti presupposti. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla notifica e sull’intimazione, sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato valida la notifica dell’avviso impugnato nonostante la dedotta mancata notifica degli atti presupposti; 2) violazione delle norme processuali tributarie e del divieto di nova in appello, assumendo che la CTR avesse fondato la decisione su una eccezione nuova e su documenti prodotti solo in secondo grado; 3) violazione delle norme sulla notifica agli irreperibili assoluti, contestando la validità della notifica degli avvisi di mora del 2005 per difetto di attestazione delle ricerche effettuate dal messo notificatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti e tre i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché la CTR aveva correttamente valorizzato la mancata impugnazione degli avvisi di mora del 2005, dai quali derivava la preclusione a contestare successivamente la legittimità degli atti presupposti con il ricorso contro l’intimazione del 2015. Ha ritenuto infondato il secondo perché l’interruzione della prescrizione è eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio e quindi non soggetta al divieto di nuove eccezioni in appello; inoltre la produzione di nuovi documenti in appello era consentita dall’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 nel testo applicabile ratione temporis. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva trascritto né riportato il contenuto essenziale della relata di notifica, impedendo il controllo della censura solo sul testo del ricorso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973

    L’intimazione di pagamento/avviso di mora è l’atto impugnato nella controversia e svolge funzione di precetto nell’esecuzione esattoriale.

  • art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato per la disciplina della notifica, anche agli irreperibili; la Corte non esamina nel merito il terzo motivo per difetto di specificità.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata, ma il motivo è rigettato.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di notifica, senza accoglimento della censura.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di relata e formalità di notificazione.

  • art. 156 c.p.c.

    La costituzione dell’Agenzia ha sanato la nullità della notifica del ricorso per cassazione per raggiungimento dello scopo.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato con l’art. 156 c.p.c. per la sanatoria della nullità della notifica del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c.

    I motivi sono stati formalmente proposti per violazione di legge e vizio motivazionale, ma sono stati esaminati secondo la loro sostanza.

  • art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Preclude in appello solo le nuove eccezioni in senso stretto; non ostacola l’eccezione di prescrizione/interruzione rilevabile d’ufficio.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Consente la produzione di nuovi documenti in appello anche se preesistenti al primo grado, nel testo ratione temporis applicabile.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo come parametro del vizio di ultrapetizione, senza accoglimento della censura.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per il divieto di nova, ritenuto non violato nel caso concreto.

  • art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c.

    La mancata trascrizione della relata di notifica rende il motivo inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014

    Per la difesa comune delle controricorrenti è riconosciuto un compenso unico aumentato secondo la norma.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

  • Cass. Sez. Un. n. 22641/2007

    Richiamata per la sanatoria della nullità della notifica del ricorso per cassazione mediante costituzione dell’ente.

  • Cass. Sez. Un. n. 15661/2005

    Richiamata per qualificare l’interruzione della prescrizione come eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio.

Massime di principio

  • Se il contribuente impugna un successivo avviso di intimazione ma non ha impugnato nei termini precedenti avvisi di mora o altri atti regolarmente notificati, può operare la preclusione a contestare in seguito la validità degli atti presupposti e la definitività della pretesa.
  • L’interruzione della prescrizione è eccezione in senso lato: il giudice può rilevarla d’ufficio sulla base di elementi ritualmente acquisiti, e la parte può anche produrre in appello documenti destinati a provarla, nei limiti consentiti dal processo tributario.
  • Nel processo tributario il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso stretto; non impedisce la deduzione di fatti o documenti relativi a questioni rilevabili d’ufficio, come prescrizione e definitività degli atti.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura sulla validità della notificazione deve essere autosufficiente: occorre trascrivere o quantomeno riportare il contenuto essenziale della relata o dell’atto notificatorio, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • La costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata può sanare la nullità della notificazione del ricorso per cassazione per raggiungimento dello scopo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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