Cassazione Civile, Ordinanza n. 08501/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società operante nel commercio all'ingrosso di fotografia cinematografica e ottica, con riprese a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA per l'anno 2005. L'Ufficio contestava l'indebita deduzione di costi e l'illegittima detrazione IVA relativi a fatture emesse da una società ritenuta cartiera, in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti. La CTP aveva annullato l'atto, ma la CTR aveva riformato la decisione riconoscendo indetraibile l'IVA sulle fatture e ammettendo i costi ai fini IRES e IRAP. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) nullità dell'avviso per difetto di motivazione, per mancata allegazione degli atti richiamati nel p.v.c. e nell'accertamento; 2) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, perché la CTR si era limitata a rinviare al p.v.c. senza spiegare perché la società fornitrice fosse interposta e perché la contribuente fosse consapevole della frode; 3) violazione delle norme IVA e delle presunzioni semplici, per avere la CTR fondato la decisione su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; 4) omessa pronuncia su otto motivi di appello riproposti dalla contribuente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, ritenendo che la ricorrente non avesse trascritto o riassunto in modo sufficiente il contenuto dell'avviso di accertamento necessario a verificare il vizio di motivazione dedotto. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la sentenza della CTR era sorretta da una motivazione solo apparente: la natura di società cartiera del fornitore e la consapevolezza della contribuente circa la frode carosello erano state affermate in modo apodittico, tramite mero rinvio al p.v.c., senza indicazione delle concrete circostanze di fatto e delle prove poste a base del convincimento. Il terzo e il quarto motivo sono rimasti assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la valutazione dell'eventuale incidenza dello ius superveniens rappresentato dall'art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000 e della sentenza penale assolutoria richiamata dalla contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
l'atto impositivo deve essere motivato e, quando richiama altri atti, deve riportarne il contenuto essenziale in modo da consentire al contribuente di comprendere la pretesa.
art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973
la motivazione dell'avviso di accertamento può essere integrata da atti richiamati solo se ne sia indicato il contenuto essenziale.
art. 56 D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale norma sulla motivazione e validità dell'atto impositivo IVA.
art. 111 Cost.
la sentenza deve essere effettivamente motivata, non essendo sufficiente una motivazione solo apparente.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario la sentenza è nulla se manca la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto, secondo il minimo costituzionale di motivazione.
il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande, eccezioni e questioni ritualmente introdotte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro invocato per denunciare violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
parametro invocato per denunciare nullità della sentenza per vizi processuali o motivazionali.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti; la censura sul difetto di motivazione dell'atto impositivo è inammissibile se non ne è riportato il contenuto essenziale.
art. 19 D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato tra le norme sulla detraibilità IVA contestata.
art. 21, comma 7, D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato tra le norme sulla fatturazione e gli effetti fiscali delle operazioni.
art. 54 D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato sul potere di rettifica e accertamento IVA.
le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti per fondare la prova della fictio soggettiva e della frode.
in caso di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio procede a nuovo esame nei limiti indicati dalla Corte.
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
disciplina il rinvio nel processo tributario dopo la cassazione.
le spese del giudizio di legittimità possono essere rimesse al giudice di rinvio.
art. 21-bis D.Lgs. n. 74 del 2000
lo ius superveniens introdotto nel 2024 deve essere valutato dal giudice di rinvio quanto alla possibile efficacia nel giudizio tributario della sentenza penale assolutoria irrevocabile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che censuri la motivazione di un avviso di accertamento è necessario trascrivere o quantomeno riassumere in modo puntuale il contenuto dell'atto e dei documenti richiamati, così da consentire il controllo di legittimità senza ricorso a fonti esterne.
- La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente quando l'atto riporti il contenuto essenziale dei documenti richiamati; il difetto di allegazione non determina invalidità se il contribuente è posto in condizione di conoscere la pretesa e le sue ragioni.
- Nel giudizio tributario la sentenza è nulla per difetto di motivazione solo se la motivazione è meramente apparente, cioè se non rende percepibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e non consente alcun effettivo controllo della decisione.
- La qualifica di società interposta o cartiera e la consapevolezza del cessionario nella frode carosello non possono essere affermate in modo apodittico, ma devono risultare da specifiche circostanze di fatto e da un apparato argomentativo verificabile.
- Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento fiscale solo se sorrette dai requisiti di gravità, precisione e concordanza; in difetto, la ricostruzione dell'operazione soggettivamente inesistente non è adeguatamente provata.
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