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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08501/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società operante nel commercio all'ingrosso di fotografia cinematografica e ottica, con riprese a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA per l'anno 2005. L'Ufficio contestava l'indebita deduzione di costi e l'illegittima detrazione IVA relativi a fatture emesse da una società ritenuta cartiera, in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti. La CTP aveva annullato l'atto, ma la CTR aveva riformato la decisione riconoscendo indetraibile l'IVA sulle fatture e ammettendo i costi ai fini IRES e IRAP. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) nullità dell'avviso per difetto di motivazione, per mancata allegazione degli atti richiamati nel p.v.c. e nell'accertamento; 2) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, perché la CTR si era limitata a rinviare al p.v.c. senza spiegare perché la società fornitrice fosse interposta e perché la contribuente fosse consapevole della frode; 3) violazione delle norme IVA e delle presunzioni semplici, per avere la CTR fondato la decisione su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; 4) omessa pronuncia su otto motivi di appello riproposti dalla contribuente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, ritenendo che la ricorrente non avesse trascritto o riassunto in modo sufficiente il contenuto dell'avviso di accertamento necessario a verificare il vizio di motivazione dedotto. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la sentenza della CTR era sorretta da una motivazione solo apparente: la natura di società cartiera del fornitore e la consapevolezza della contribuente circa la frode carosello erano state affermate in modo apodittico, tramite mero rinvio al p.v.c., senza indicazione delle concrete circostanze di fatto e delle prove poste a base del convincimento. Il terzo e il quarto motivo sono rimasti assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la valutazione dell'eventuale incidenza dello ius superveniens rappresentato dall'art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000 e della sentenza penale assolutoria richiamata dalla contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che censuri la motivazione di un avviso di accertamento è necessario trascrivere o quantomeno riassumere in modo puntuale il contenuto dell'atto e dei documenti richiamati, così da consentire il controllo di legittimità senza ricorso a fonti esterne.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente quando l'atto riporti il contenuto essenziale dei documenti richiamati; il difetto di allegazione non determina invalidità se il contribuente è posto in condizione di conoscere la pretesa e le sue ragioni.
  • Nel giudizio tributario la sentenza è nulla per difetto di motivazione solo se la motivazione è meramente apparente, cioè se non rende percepibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e non consente alcun effettivo controllo della decisione.
  • La qualifica di società interposta o cartiera e la consapevolezza del cessionario nella frode carosello non possono essere affermate in modo apodittico, ma devono risultare da specifiche circostanze di fatto e da un apparato argomentativo verificabile.
  • Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento fiscale solo se sorrette dai requisiti di gravità, precisione e concordanza; in difetto, la ricostruzione dell'operazione soggettivamente inesistente non è adeguatamente provata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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