Cassazione Civile, Ordinanza n. 08502/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore attestazione/contributo unificato, richiamando la disciplina speciale per l'Agenzia fiscale delle Entrate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 nei confronti della società, recuperando a tassazione IRES, IRAP e IVA sulla base di tre processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza. Le riprese riguardavano: omessa contabilizzazione di ricavi, deduzione di costi non documentati e costi relativi a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da una società ritenuta cartiera. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente; la CTR aveva confermato la decisione e rigettato l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione di norme IVA e dei principi sull'onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la prova della frode carosello e della partecipazione consapevole della contribuente, e che spettasse a quest'ultima provare la reale esistenza dell'operazione e l'assenza di interposizione fittizia; 2) omesso esame di fatti decisivi, individuati nei rapporti commerciali con pagamento dilazionato, nell'assenza di documentazione commerciale e nella anomalia dei prezzi di acquisto. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata né era stato adeguatamente dimostrato che fosse stata devoluta con l'appello, oltre a difettare la specifica indicazione delle affermazioni della CTR in contrasto con le norme invocate. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile sia perché, in presenza di doppia conforme, era proponibile solo nei limiti consentiti dall'art. 348-ter c.p.c. e l'Agenzia non aveva dimostrato la diversità delle rationes decidendi, sia perché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e non a denunciare l'omesso esame di un vero fatto storico decisivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto in cassazione indicando specificamente le norme violate e le affermazioni della sentenza impugnata che si assumono contrastanti con esse.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La mancata deduzione di un vizio di omessa pronuncia impedisce di convertire in tale censura una doglianza formulata come violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve contenere una critica specifica alle rationes della decisione impugnata, non essendo sufficiente la sola indicazione astratta delle norme.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare puntualmente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
L'onere di deposito e indicazione degli atti rilevanti è funzionale al controllo di legittimità sulla decisività del fatto omesso.
La censura di omessa pronuncia va proposta espressamente, non potendo essere surrogata da altri motivi.
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione è limitato e il motivo ex art. 360, n. 5, è inammissibile se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.
art. 19 D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato tra le norme IVA invocate dall'Agenzia nel primo motivo.
art. 21, comma 7, D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato tra le norme IVA invocate dall'Agenzia nel primo motivo.
art. 26 D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato tra le norme IVA invocate dall'Agenzia nel primo motivo.
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato tra le norme IVA invocate dall'Agenzia nel primo motivo.
art. 54 D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato tra le norme IVA invocate dall'Agenzia nel primo motivo.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova in materia di operazioni soggettivamente inesistenti.
Richiamato in tema di presunzioni semplici utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria.
Richiamato in tema di presunzioni semplici e loro valutazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso la sua applicazione all'Agenzia delle Entrate per la disciplina speciale della prenotazione a debito.
art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012
Norma di rinvio che rende applicabile all'Agenzia fiscale la disciplina speciale sulla prenotazione a debito.
art. 158, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 115 del 2002
Prevede la prenotazione a debito del contributo unificato per le amministrazioni pubbliche.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione di legge è inammissibile se non individua specificamente le affermazioni della sentenza impugnata in contrasto con le norme invocate.
- La deduzione del vizio di omessa pronuncia richiede un motivo autonomo ex art. 360, n. 4, c.p.c.; non può essere surrogata da una generica doglianza di violazione di legge.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è utilizzabile per ottenere una nuova valutazione delle prove.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può prospettare liberamente il vizio motivazionale, salvo che sia dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- In materia tributaria, la parte che invochi la prova presuntiva di una frode IVA deve articolare il motivo di ricorso in modo autosufficiente, indicando anche come la questione sia stata devoluta al giudice di merito.
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