Cassazione Civile, Ordinanza n. 08500/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società esercente commercio all’ingrosso di fotografia, cinematografia e ottica ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, fondato su verbali di constatazione della Guardia di Finanza, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione ricavi non dichiarati, costi non documentati, maggior valore della produzione netta ai fini IRAP e maggior volume d’affari ai fini IVA. In primo grado l’atto era stato annullato; in appello la decisione è stata riformata solo in parte, riconoscendo la deducibilità/inerenza di alcune spese e ordinando la rettifica dell’avviso. In Cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 7 L. 212/2000 per mancata allegazione all’avviso e ai PVC dei provvedimenti autorizzativi del Procuratore della Repubblica e del Comandante Regionale della Guardia di Finanza, relativi all’accesso nell’abitazione del legale rappresentante e alle indagini finanziarie; 2) violazione degli artt. 32 e 37, comma 3, D.P.R. 600/1973 e 51 D.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente attribuito alla società movimentazioni di conti correnti personali o cointestati al legale rappresentante senza prova adeguata dell’Amministrazione; 3) omesso esame di fatti decisivi, consistenti nella mancata prova della riferibilità alla società dei conti e nella mancata produzione da parte della banca della documentazione giustificativa delle movimentazioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la CTR aveva accertato che la contribuente lamentava solo l’omessa allegazione e non l’inesistenza dei provvedimenti autorizzativi; ha inoltre ribadito che l’autorizzazione alle indagini bancarie ha funzione organizzativa interna e la sua mancata allegazione non determina di per sé illegittimità dell’accertamento, salvo concreto pregiudizio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorso non riportava in modo autosufficiente il contenuto dell’avviso di accertamento, e comunque era estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che non aveva fondato l’accertamento su tali movimenti bancari. Il terzo motivo è stato assorbito dall’inammissibilità del secondo. Nessuna condanna alle spese è stata disposta per l’inerzia difensiva dell’Agenzia in questa fase; è stata però posta a carico della ricorrente l’attestazione per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, L. 212/2000
la censura di nullità dell’atto per mancata allegazione di provvedimenti prodromici è infondata quando si contesta solo l’omessa allegazione e non la mancanza degli atti, e quando l’irregolarità non incide sulla legittimità dell’accertamento.
art. 32, comma 1, n. 7), D.P.R. 600/1973
l’autorizzazione alle indagini bancarie svolge funzione organizzativa interna e non deve essere, di regola, allegata o esibita al contribuente; la sua mancata allegazione non comporta invalidità dell’atto salvo concreto pregiudizio e acquisizione in assenza di autorizzazione.
art. 51, comma 2, n. 7), D.P.R. 633/1972
vale il medesimo principio sull’autorizzazione alle indagini finanziarie, non richiesta come allegato necessario all’avviso di accertamento.
art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973
richiamato nel motivo di ricorso in tema di imputazione alla società di movimentazioni riferite a conti intestati o cointestati al legale rappresentante.
art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.
il ricorso è inammissibile se non riporta o riproduce in modo autosufficiente il contenuto degli atti rilevanti, impedendo alla Corte il controllo diretto della censura.
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
la denuncia di violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
il vizio di omesso esame resta assorbito quando il motivo su cui poggia è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
la soccombenza comporta i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
norma richiamata per l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- L’omessa allegazione all’avviso di accertamento di autorizzazioni interne alle indagini fiscali non determina di per sé la nullità dell’atto, se il contribuente contesta solo un vizio formale e non la mancanza dell’autorizzazione o un concreto pregiudizio difensivo.
- Le autorizzazioni alle indagini bancarie hanno funzione organizzativa nei rapporti tra uffici e non costituiscono, in via generale, documentazione che debba essere necessariamente esibita o allegata al contribuente.
- In sede di legittimità, la deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o dei fatti di causa.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: se la censura dipende dal contenuto di un atto, questo deve essere riportato o riprodotto nei passaggi rilevanti.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo resta assorbito quando la censura su cui si fonda è dichiarata inammissibile.
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