Cassazione Civile, Ordinanza n. 08504/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società operante nel commercio all'ingrosso di articoli fotografici impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva solo parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio contro l'annullamento, in primo grado, di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004. L'accertamento contestava maggiori ricavi ai fini IRES, maggior valore della produzione ai fini IRAP e maggior volume d'affari ai fini IVA, sulla base di verifiche della Guardia di Finanza e di due PVC. Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell'art. 7, comma 1, ultimo periodo, L. 212/2000 per mancata allegazione all'avviso e ai PVC dei provvedimenti autorizzativi relativi all'accesso presso l'abitazione del legale rappresentante e alle indagini finanziarie. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 32 e 37, comma 3, D.P.R. 600/1973 e 51 D.P.R. 633/1972, lamentando che la CTR avesse attribuito alla società movimentazioni bancarie relative a conti intestati o cointestati al legale rappresentante senza prova sufficiente della loro riferibilità all'impresa. Con il terzo motivo invocava l'omesso esame di fatti decisivi, in particolare la mancata prova dell'Ufficio sulla riferibilità dei conti alla società e la mancata produzione di documentazione bancaria utile a giustificare le movimentazioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva accertato che la società si era doluta della sola omessa allegazione dei provvedimenti autorizzativi e non della loro inesistenza; inoltre l'autorizzazione alle indagini bancarie ha natura interna-organizzativa e la sua mancata allegazione non determina, di regola, invalidità dell'avviso, salvo concreto pregiudizio e acquisizione di dati in assenza di autorizzazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva trascritto il contenuto dell'avviso di accertamento rilevante ai fini della censura e, comunque, la doglianza non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che non fondava l'accertamento su tali movimenti bancari personali. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito dall'inammissibilità del secondo. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché l'Agenzia non si è difesa in cassazione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, ultimo periodo, L. 212/2000
L'obbligo di allegazione riguarda gli atti richiamati, ma la censura è infondata quando il contribuente si limiti a dedurre l'omessa allegazione di provvedimenti autorizzativi senza contestarne l'inesistenza e senza allegare un concreto pregiudizio alla difesa.
art. 32, comma 1, n. 7), D.P.R. 600/1973
L'autorizzazione alle indagini bancarie ha funzione interna-organizzativa e la sua mancata allegazione all'avviso non ne comporta l'illegittimità, salvo mancanza dell'autorizzazione o concreto pregiudizio per il contribuente.
art. 51, comma 2, n. 7), D.P.R. 633/1972
In materia IVA, la disciplina delle indagini bancarie non impone l'allegazione al contribuente del provvedimento autorizzativo, secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte.
art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'imputazione alla società di movimentazioni bancarie riferite a conti personali del legale rappresentante, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica trascrizione o riproduzione degli atti e documenti rilevanti, così da consentire il controllo della Corte senza ricorso a fonti esterne; in difetto, il motivo è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
La violazione di legge non può essere dedotta mediante una rivalutazione del materiale istruttorio o dei fatti di causa.
art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
Il vizio di omesso esame è stato ritenuto assorbito, poiché il motivo che lo precedeva è stato dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'omessa allegazione di provvedimenti autorizzativi interni relativi a indagini bancarie non determina di per sé la nullità dell'avviso di accertamento, quando l'autorizzazione esista e non sia dimostrato un concreto pregiudizio difensivo.
- Le autorizzazioni alle indagini finanziarie hanno funzione essenzialmente organizzativa nei rapporti tra uffici e non sono, salvo casi particolari, atti che debbano essere necessariamente esibiti o allegati al contribuente.
- Nel giudizio di cassazione la censura di violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si contesta il contenuto di un avviso di accertamento o di un documento, occorre trascriverne o riprodurne le parti essenziali rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere scrutinato quando il motivo presupposto sia dichiarato inammissibile e la censura risulti assorbita.
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