Cassazione Civile, Ordinanza n. 23497/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR che, in una lite relativa all'avviso di accertamento per l'anno 2009, aveva confermato solo in parte la pretesa fiscale: aveva annullato il recupero ai fini delle imposte sui redditi ma aveva ritenuto legittimo il recupero dell'IVA, in relazione a fatture di acquisto emesse da tre società fornitrici ritenute soggettivamente inesistenti. I motivi di ricorso denunciavano: 1) nullità della sentenza/procedimento per insufficiente motivazione sulla ritenuta inidoneità della documentazione prodotta a provare il diritto alla detrazione IVA e sull'inesistenza soggettiva delle operazioni; 2) violazione dello Statuto del contribuente per asserita carenza di chiarezza dei criteri seguiti dall'Ufficio e per la pretesa oscillazione tra costi inizialmente considerati inesistenti e poi, in giudizio, in parte riconosciuti come effettivamente sostenuti; 3) violazione delle norme sull'avviso di accertamento, per avere la CTR ritenuto sufficiente la prova del fatto costitutivo della pretesa senza un'effettiva dimostrazione dell'inesistenza delle operazioni e senza corretto governo dell'onere probatorio; 4) violazione della disciplina IVA, per avere affermato la soggettiva inesistenza delle operazioni sulla base di elementi ritenuti insufficienti, senza considerare adeguatamente la documentazione difensiva. La Corte ha però rilevato d'ufficio, prima di esaminare i motivi, la violazione del litisconsorzio necessario, poiché nel giudizio non erano stati evocati anche i soci della società, nonostante la controversia investisse elementi comuni dell'accertamento societario e la notifica/impugnazione degli atti anche da parte dei soci.
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado per violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci, rilevata anche d'ufficio. Ha quindi cassato entrambe le decisioni e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì, che dovrà rinnovare il giudizio con contraddittorio integro e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi di ricorso sul merito non sono stati esaminati, perché assorbiti dalla preliminare nullità processuale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma la decisione non entra nel merito delle censure perché assorbite dalla nullità processuale rilevata d'ufficio.
Invocato dalla ricorrente per contestare la sufficienza e chiarezza della motivazione dell'accertamento; la Corte non si pronuncia sul punto per assorbimento.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel motivo di ricorso sulla motivazione dell'atto impositivo; non esaminato nel merito per effetto della declaratoria di nullità processuale.
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di accertamento IVA; la Corte non decide sulla relativa censura.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto alla detrazione IVA; la questione resta assorbita dalla nullità del processo per difetto di litisconsorzio necessario.
La Corte lo richiama per affermare che, nel reddito delle società di persone, l'accertamento è unitario e il reddito si imputa automaticamente ai soci pro quota.
art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992
È la norma che impone l'integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario nel processo tributario.
art. 29 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come possibile riunione dei processi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari.
art. 59, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 546 del 1992
Indicata come base per la rimessione al primo giudice quando il contraddittorio non sia integro in appello.
art. 383, ultimo comma, c.p.c.
Usato come fondamento del rinvio al primo giudice dopo la rilevazione della nullità per difetto di litisconsorzio necessario.
Richiamato in relazione all'ordine di integrazione del contraddittorio verso i soci non evocati nel giudizio.
d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 5
Serve a fondare il principio di trasparenza e di imputazione automatica del reddito societario ai soci.
d.Lgs. n. 446 del 1997, art. 17, comma 1, e art. 44
Richiamati solo per analogia in tema di IRAP, a conferma dell'assimilazione dell'imposta alla logica di imputazione per trasparenza.
Massime di principio
- Nel processo tributario avente ad oggetto la rettifica del reddito di una società di persone, la controversia ha carattere inscindibile tra società e soci quando l'accertamento riguarda elementi comuni della fattispecie impositiva; in tal caso tutti i litisconsorti necessari devono partecipare al giudizio sin dal primo grado.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti necessari determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, e comporta la cassazione della sentenza con rinvio al primo giudice.
- La rimessione al primo giudice per violazione del litisconsorzio necessario può essere evitata solo se in sede di legittimità sia possibile una reale ricomposizione del contraddittorio, situazione che richiede una sostanziale identità di causa petendi, di difese, di trattazione e di decisioni nei processi paralleli.
- Quando la nullità del processo per difetto di litisconsorzio necessario è assorbente, la Corte di cassazione non esamina i motivi di merito relativi alla motivazione dell'accertamento, all'onere della prova o alla detrazione IVA.
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