Cassazione Civile, Ordinanza n. 23494/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso di un credito IVA relativo al periodo d'imposta 2003, indicato dalla contribuente nella dichiarazione annuale nel quadro RX, rigo RX4, colonna 4, come credito da utilizzare in compensazione e/o detrazione. Dopo la cessazione dell'attività d'impresa, la contribuente aveva presentato in data 5.12.2006 istanza di rimborso dell'eccedenza IVA pari a euro 11.017,00. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo che la compilazione del quadro RX valesse già come domanda di rimborso e che, per effetto della cessazione dell'attività, operasse il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., non il termine biennale di decadenza di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. L'Agenzia delle entrate ha censurato tale decisione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e 30 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la sola esposizione del credito nel quadro RX4, in assenza di una chiara manifestazione di volontà di ottenerne il rimborso nella sezione apposita, non avrebbe potuto impedire la decadenza biennale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel caso di cessazione dell'attività del contribuente, l'eccedenza IVA non può essere portata in detrazione o compensazione negli anni successivi e la domanda di rimborso si considera già formalmente presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale. In tale ipotesi il diritto al rimborso è regolato dall'art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 e soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, non alla decadenza biennale dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, che opera solo in via residuale. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione della contribuente. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in ragione della soccombenza dell'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
termine di decadenza biennale per il rimborso dei tributi, applicabile solo in via sussidiaria e residuale in mancanza di una disciplina specifica
disciplina il rimborso dell'eccedenza IVA, e nel caso di cessazione dell'attività regola la fattispecie con applicazione della prescrizione ordinaria
termine ordinario di prescrizione decennale applicabile al diritto al rimborso del credito IVA esposto in dichiarazione nella fattispecie considerata
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
il modello VR è solo presupposto per l'esigibilità del credito e atto prodromico all'esecuzione del rimborso, non elemento costitutivo del diritto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non si applica l'ulteriore contributo unificato per la parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito perché amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- La domanda di rimborso del credito IVA deve essere distinta dalla semplice scelta di compensazione o detrazione: solo una manifestazione inequivoca della volontà di chiedere il rimborso è idonea a rilevare ai fini del regime applicabile.
- Quando il contribuente ha cessato l'attività, l'eccedenza IVA non può più essere utilizzata in compensazione o detrazione negli esercizi successivi; la compilazione della dichiarazione annuale relativa al credito configura già esercizio formale del diritto al rimborso.
- In caso di cessazione dell'attività, il rimborso del credito IVA è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non alla decadenza biennale di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, che opera solo in via residuale.
- La presentazione del modello VR non costituisce il fatto costitutivo del diritto al rimborso IVA, ma un adempimento prodromico alla sua esigibilità e al procedimento esecutivo di rimborso.
- Il diritto al rimborso dell'IVA a monte deve essere interpretato in modo coerente con il principio di neutralità dell'imposta e con i limiti posti dal diritto unionale alle formalità nazionali, che non possono eccedere quanto necessario a garantire riscossione e prevenzione delle frodi.
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