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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23489/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2003-2008, assumendo la mancanza del presupposto dell'autonoma organizzazione. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, aveva impugnato il diniego davanti alla CTP; il primo giudice aveva dichiarato inammissibile il ricorso per mancata allegazione dell'istanza di rimborso. In appello la CTR aveva riformato tale statuizione sulla procedibilità, ma aveva comunque respinto la domanda nel merito ritenendo non provato il difetto di autonoma organizzazione, anche in ragione dei costi sostenuti per l'attività. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: violazione dell'art. 2, comma 1-bis, d.lgs. 446/1997, sostenendo l'irrilevanza del reddito e delle spese ai fini dell'autonoma organizzazione; violazione dell'art. 109 TUIR e vizi motivazionali, lamentando l'erronea valutazione dell'annualità 2003 e la mancata motivazione per le annualità 2004-2008; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia o sostanziale silenzio su parte delle domande/questioni; violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese, assumendo l'erroneità della regolazione delle spese alla luce della soccombenza parziale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che tutti i motivi si risolvevano in richiami giurisprudenziali astratti, senza una compiuta illustrazione delle censure rispetto alle specifiche statuizioni della sentenza impugnata e senza adeguato confronto tra le norme invocate e la motivazione della CTR. In particolare, è stato evidenziato il difetto di specificità richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva indicato in modo puntuale le affermazioni in diritto della sentenza censurate né aveva richiamato le deduzioni e i documenti rilevanti del giudizio di merito. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 446/1997

    norma evocata dal ricorrente come parametro del presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP; la Corte non ne rivede il contenuto nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile

  • art. 109 TUIR

    norma invocata dal ricorrente a sostegno della dedotta erroneità della valutazione fiscale; la Corte non entra nel merito della censura per difetto di specificità

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare omessa pronuncia o mancata statuizione su questioni dedotte in giudizio

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione alla regolazione delle spese e alla dedotta soccombenza parziale

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la Corte ribadisce che il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, con indicazione delle norme violate e confronto con le affermazioni della sentenza impugnata; in mancanza, la censura è inammissibile

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la denuncia di violazione di legge richiede un'argomentazione puntuale sul contenuto precettivo della norma e sul contrasto con la decisione impugnata

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria nella fase camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che denunci violazione di legge è inammissibile se si limita a richiami astratti alla giurisprudenza e non confronta in modo puntuale il precetto normativo con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • L'onere di specificità del motivo ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. impone di indicare con precisione le statuizioni censurate, le norme asseritamente violate e il nesso di incompatibilità tra queste e la decisione di merito.
  • Non è sufficiente invocare in modo generico vizi motivazionali o omessa pronuncia: occorre individuare le questioni effettivamente decise o omesse e collegarle alle corrispondenti domande, eccezioni o prove dedotte nel giudizio di merito.
  • In tema di ricorso per cassazione, la Corte non è tenuta a compiere una ricerca esplorativa degli atti o delle norme asseritamente violate quando il ricorrente non abbia assolto l'onere di autosufficiente e specifica illustrazione delle censure.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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