Cassazione Civile, Ordinanza n. 23492/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativi all'anno 2005, contestando l'utilizzo e l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti nell'ambito di una presunta frode carosello con un fornitore. La società aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, la decadenza dell'ufficio per mancato valido raddoppio dei termini di accertamento, l'illegittimità della motivazione per relationem su atti non prodotti, l'inapplicabilità del raddoppio all'IRAP, l'omesso esame di fatti decisivi e la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e omessa pronuncia su ulteriori questioni. In Cassazione ha articolato otto motivi, dei quali qui rilevano soprattutto: omessa pronuncia sulla decadenza e sul raddoppio dei termini; violazione delle norme sul raddoppio per mancata produzione della notizia di reato; omessa pronuncia e violazione di legge sull'IRAP; violazione dell'onere della prova e invalidità dell'avviso motivato per relationem; motivazione meramente apparente della sentenza della CTR.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo, il quarto e l'ottavo motivo di ricorso. Ha ritenuto la sentenza della CTR affetta da motivazione apparente, perché priva di una reale valutazione autonoma dei fatti e delle prove, limitata a richiami generici ad atti di causa e a formule apodittiche sulla fittizietà delle operazioni e sull'assenza di prova contraria. Inoltre ha ritenuto fondati i motivi relativi all'IRAP, richiamando il principio per cui il raddoppio dei termini di accertamento non opera per tale tributo, mancando la copertura di sanzioni penali per le relative violazioni. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi indicati. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi e le ulteriori deduzioni sulle sanzioni prospettate in memoria.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
viene usato per censurare violazioni di legge sostanziale e processuale relative al raddoppio dei termini, all'onere della prova e alla disciplina IRAP.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
viene usato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
viene richiamato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi.
violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le questioni ritualmente devolute; l'omissione integra nullità della sentenza.
art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973
raddoppio dei termini di accertamento
il raddoppio dei termini può operare nei casi previsti, ma la Corte richiama il limite che per l'IRAP non è applicabile.
art. 57, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972
raddoppio dei termini di accertamento
richiamato come base normativa della disciplina dei termini in materia IVA.
è richiamato in relazione all'obbligo di trasmissione della notizia di reato e al presupposto del raddoppio dei termini.
onere della prova nel processo tributario
la Corte richiama il principio secondo cui l'amministrazione e/o il contribuente devono assolvere i rispettivi oneri probatori; la CTR non ha spiegato adeguatamente il proprio giudizio sulle prove.
art. 25 D.Lgs. n. 446 del 1997
norma evocata per sostenere l'inapplicabilità del raddoppio dei termini in materia IRAP.
art. 17 della VI Direttiva CEE
richiamata dalla ricorrente per contestare la motivazione per relationem e l'esigenza di adeguato supporto documentale della pretesa IVA.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza tributaria è solo apparente e quindi nulla quando si limita a richiamare genericamente atti di causa o formule di stile, senza indicare quali elementi di prova siano stati valutati, quale percorso logico sia stato seguito e perché le difese della parte siano state disattese.
- Nel processo tributario, la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è censurabile se rinvia a documenti ulteriori non prodotti in giudizio, poiché la parte deve poter verificare il contenuto degli atti posti a base della pretesa e il giudice deve esplicitare la propria valutazione degli stessi.
- Il raddoppio dei termini di accertamento non è applicabile all'IRAP, perché tale tributo non è assistito da un corrispondente presidio sanzionatorio penale per le violazioni contestate.
- L'omessa pronuncia del giudice di merito su una questione ritualmente dedotta integra nullità della sentenza ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
- Quando il contribuente contesta la fittizietà delle operazioni e l'Ufficio oppone una frode carosello, il giudice deve confrontarsi in modo analitico con gli elementi presuntivi e con le prove contrarie, senza limitarsi ad affermazioni apodittiche sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi.
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