Cassazione Civile, Ordinanza n. 23487/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per il 2007 sostenendo di non essere soggetto al tributo per difetto del requisito dell'autonoma organizzazione previsto dal d.lgs. n. 446/1997. Il silenzio-rifiuto dell'amministrazione era stato impugnato e sia la CTP sia la CTR avevano accolto la domanda, ritenendo non decisivi, ai fini dell'assoggettabilità a IRAP, la disponibilità di un secondo studio legale, usato in modo molto limitato, e la collaborazione con altri professionisti, qualificata come episodica o consulenziale. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 446/1997, nonché dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la titolarità di un secondo studio e la possibilità di avvalersi della collaborazione di colleghi sarebbero indici sufficienti di autonoma organizzazione, con conseguente onere del contribuente di provare il contrario.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ribadito che l'autonoma organizzazione, ai fini IRAP, sussiste quando il professionista sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale, oltre la mera segreteria o attività esecutiva. Ha richiamato il principio per cui, per i professionisti, l'imposta colpisce il surplus di capacità produttiva derivante da una struttura organizzativa esterna, non la sola attività intellettuale. Ha quindi osservato che la valutazione sulla sufficienza o meno degli indici organizzativi è un accertamento di merito, insindacabile se congruamente motivato. Nel caso concreto, la CTR aveva motivato in modo adeguato l'irrilevanza della limitata utilizzazione del secondo studio e della collaborazione con un altro avvocato, anche in rapporto ai costi e ai ricavi. Perciò il ricorso è stato rigettato, con condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese di legittimità in favore del controricorrente.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997
Stabilisce il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP; la sua sussistenza va verificata in concreto, considerando responsabile dell'organizzazione il professionista che utilizzi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o lavoro altrui non occasionale.
art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 446/1997
Richiamato come norma applicabile alla tassazione IRAP dei professionisti nel quadro della disciplina del tributo.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova della insussistenza o sussistenza del presupposto impositivo è evocato nel ricorso; la Corte non accoglie la tesi dell'amministrazione e conferma la valutazione di merito sulla base degli elementi concretamente accertati.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per il deposito della memoria in sede camerale.
art. 366, comma 2, c.p.c.
Norma richiamata con riferimento all'indicazione dell'indirizzo PEC nel controricorso.
Massime di principio
- Ai fini IRAP, l'autonoma organizzazione ricorre solo se il professionista sia responsabile della struttura e impieghi beni strumentali o lavoro altrui eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività.
- Per i professionisti, il tributo colpisce il valore aggiunto derivante da una organizzazione esterna e non il solo reddito prodotto dall'attività intellettuale personale.
- La disponibilità di uno studio professionale o di strumenti usuali non basta, di per sé, a integrare il presupposto impositivo; occorre verificare in concreto se tali mezzi superino la soglia dell'ordinario necessario.
- Anche la collaborazione con altri professionisti non determina automaticamente autonoma organizzazione: rileva se essa sia occasionale oppure inserita in un assetto organizzativo stabile e non meramente esecutivo.
- La valutazione sulla sussistenza dell'autonoma organizzazione è tipicamente un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
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