Cassazione Civile, Ordinanza n. 23493/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un correntista aveva convenuto un istituto di credito chiedendo la declaratoria di nullità e inefficacia di varie clausole del rapporto di conto corrente e di apertura di credito, con conseguente ricalcolo del dare-avere: interessi ultralegali pattuiti per relationem all'uso piazza, capitalizzazione trimestrale, commissioni sul massimo scoperto e addebiti di interessi calcolati sulla differenza tra data operazione e valuta; chiedeva inoltre l'applicazione del tasso legale, la determinazione del TEG e la declaratoria di illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi con condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto le domande, ma la Corte d'appello aveva riformato parzialmente la decisione: aveva rideterminato il credito del correntista in una somma inferiore, reputando non sufficiente la ricostruzione del primo giudice fondata su saldi di raccordo in presenza di lacune documentali, e aveva escluso il risarcimento per la segnalazione in Centrale Rischi. In cassazione il correntista ha dedotto, da un lato, violazione delle regole sull'onere della prova e degli artt. 1832, 1857, 2033 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che la documentazione prodotta fosse sufficiente e che la consulenza tecnica avesse correttamente ricostruito il conto; dall'altro, violazione dell'art. 1226 c.c. per il diniego del danno da segnalazione alla Centrale Rischi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato i principi in tema di distribuzione dell'onere probatorio nei rapporti di conto corrente: una volta accertata la nullità delle clausole illegittime, spettava al correntista provare il credito restitutorio; in presenza di documentazione incompleta, era legittimo preferire una ricostruzione contabile fondata su dati documentali certi e non su mere operazioni ipotetiche come i saldi di raccordo. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché formulato in modo generico e comunque privo di censura alla ratio decidendi autonoma secondo cui il danno da segnalazione non era stato neppure allegato e provato. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e agli ulteriori oneri da contributo unificato.
Norme richiamate
in difetto di valida pattuizione degli interessi ultralegali, si applica il saggio legale tempo per tempo vigente.
richiamato come norma sulla determinatezza/determinabilità dell'oggetto della pattuizione degli interessi e delle clausole contestate.
l'onere di provare il credito restitutorio e l'illegittimità delle poste passive grava sulla parte che agisce per la rettifica del conto.
la nullità consegue alla violazione di norme imperative delle clausole di conto corrente contestate.
art. 8 L. n. 64 del 1986
richiamato dalla parte attrice a fondamento dell'asserita nullità della clausola sugli interessi debitori.
invocato per contestare la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
richiamato per dedurre la nullità delle commissioni sul massimo scoperto per difetto di elemento essenziale o causa negoziale.
richiamato dal ricorrente nel motivo sull'onere probatorio e sulla prova della ricostruzione del conto.
richiamato dal ricorrente nel motivo relativo alla disciplina del conto corrente bancario.
richiamato dal ricorrente a sostegno della ripetizione dell'indebito.
richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e alla consulenza tecnica.
invocato nel secondo motivo per il risarcimento del danno da segnalazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
indica i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei giudizi di ripetizione su conto corrente bancario, una volta esclusa la validità delle clausole che prevedono interessi ultralegali o anatocistici, chi agisce per la rettifica del saldo deve comunque fornire la prova del proprio credito, ricostruendo l'andamento del rapporto con documentazione idonea e completa.
- In presenza di estratti conto mancanti, la ricostruzione del saldo può essere effettuata con mezzi di prova ulteriori e con l'ausilio della consulenza tecnica, ma solo se tali elementi consentono una ricostruzione certa e verificabile; non è sufficiente una mera operazione ipotetica basata su saldi di raccordo o su medie in sostituzione di dati reali.
- Se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente il rapporto sin dall'origine o dal periodo rilevante, il giudice può preferire una ricostruzione contabile limitata al tratto del rapporto effettivamente documentato, purché la scelta sia motivata e ancorata a dati affidabili.
- Il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge è inammissibile se non indica specificamente le norme violate e non spiega in modo puntuale il contrasto tra la sentenza impugnata e la disciplina applicabile.
- Per ottenere il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi non basta contestare la segnalazione in astratto: occorre allegare e provare il danno-conseguenza e censurare tutte le autonome rationes decidendi poste a base del rigetto.
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