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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23491/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli impugnava la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato l’annullamento di vari avvisi di rettifica doganale emessi a seguito di controllo a posteriori su dichiarazioni del 2018. Con tali atti l’Ufficio aveva recuperato maggiori dazi, ritenendo che la merce importata fosse stata classificata in una voce doganale diversa e meno gravosa rispetto a quella corretta. La contribuente sosteneva invece la correttezza della propria classificazione anche richiamando Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) rilasciate dall’autorità doganale olandese alla consociata del medesimo gruppo, relative alla stessa tipologia di merce. I motivi del ricorso erano tre: (1) violazione della disciplina unionale sulle ITV, perché la CTR avrebbe attribuito efficacia automatica e vincolante a ITV rilasciate a un soggetto diverso e, per di più, successivamente alle importazioni; (2) violazione delle regole di interpretazione della nomenclatura combinata e dell’art. 2697 c.c., per non avere la CTR valutato la correttezza tecnica della classificazione operata dall’Ufficio; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe accolto la tesi della contribuente senza spiegare adeguatamente le ragioni del proprio convincimento.

La decisione

La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla contribuente, rilevando che la precedente decisione riguardava distinti avvisi di rettifica, relativi ad altra annualità e quindi a rapporti tributari autonomi. Nel merito ha ritenuto infondato il terzo motivo, escludendo la nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR aveva comunque espresso un ragionamento comprensibile. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che le ITV rilasciate a un terzo non sono vincolanti per un diverso operatore e possono al più costituire un elemento di prova o un argomento indiziario a supporto della classificazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché investiva una questione che il giudice di merito non aveva esaminato, ritenendola assorbita. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 78 Reg. (CEE) n. 2913/1992

    richiamato come base del controllo a posteriori che aveva condotto alla rettifica doganale.

  • art. 12 Reg. (CEE) n. 2913/1992

    richiamato quale disciplina previgente del valore giuridico delle informazioni tariffarie vincolanti.

  • art. 33 Reg. (UE) n. 952/2013

    indicato come norma che disciplina rilascio, efficacia e durata delle ITV; vincola solo l’autorità doganale nei confronti del destinatario e solo per le operazioni successive all’efficacia della decisione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di onere della prova, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché assorbito nel giudizio di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione apparente dedotto con il terzo motivo.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per il requisito della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato con riferimento all’obbligo di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    base processuale dei primi due motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    base processuale del terzo motivo per nullità della sentenza.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    richiamato solo per escludere che si trattasse di doppia conforme rilevante ai fini del vizio di motivazione.

Massime di principio

  • Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate a un soggetto diverso dal dichiarante non hanno efficacia automaticamente vincolante nel giudizio relativo ad altro operatore: possono essere utilizzate solo come elemento di prova o supporto argomentativo.
  • Ai fini della classificazione doganale delle merci, il criterio decisivo è costituito dalle caratteristiche e proprietà oggettive del bene al momento dell’importazione, secondo il testo delle voci e delle note della nomenclatura combinata; l’uso possibile non è sufficiente, mentre rileva l’uso previsto desumibile da tali caratteristiche.
  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non sussiste nullità se la decisione, anche in forma sintetica, rende percepibile il fondamento della statuizione.
  • Nel giudizio di cassazione non sono esaminabili le questioni che il giudice di merito non abbia affrontato perché ritenute assorbite; un motivo che investa tale tema è inammissibile.
  • Il giudicato esterno opera solo quando tra le due cause vi sia identità del rapporto o titolo dedotto; se i diversi avvisi di rettifica si riferiscono a distinti periodi d’imposta e a dichiarazioni doganali differenti, manca l’identità necessaria per precludere il nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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