Cassazione Civile, Ordinanza n. 20626/2024 del 24/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR del Veneto che aveva confermato un avviso di accertamento suppletivo e un avviso di irrogazione sanzioni emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in relazione a merci importate dalla Cina, ritenute erroneamente classificate e assoggettate a dazio antidumping. Con il primo motivo deduceva violazione del regolamento UE n. 102/2012 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse illegittimamente assimilato ferro e acciaio e attribuito il dazio antidumping anche a materiale non soggetto. Con il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 21-septies l. n. 241/1990 e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo la nullità degli avvisi per difetto di motivazione e per erronea applicazione della disciplina antidumping. Nel corso del giudizio di legittimità la società aveva anche aderito alla definizione agevolata dei carichi ex art. 5 d.l. n. 119/2018, chiedendo la rateazione e dichiarando l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definiti; la Corte ha quindi esaminato in via preliminare l’effetto di tale procedura sul processo.
La decisione
La Corte ha ritenuto perfezionata la definizione agevolata dei carichi per effetto della domanda del contribuente e della comunicazione dell’agente della riscossione, affermando che ai fini dell’estinzione del giudizio non è necessario il pagamento integrale dell’intero piano rateale, ma è sufficiente la documentazione dei pagamenti già effettuati. Ha quindi applicato la fattispecie estintiva prevista dall’art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2018 e dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso. L’estinzione è stata qualificata come effetto processuale autonomo, distinto dalla cessazione della materia del contendere, che richiederebbe l’integrale estinzione del debito.
Norme richiamate
È richiamato come parametro di deduzione del primo motivo per violazione di legge.
È richiamato come parametro di deduzione del secondo motivo per omesso esame di fatto decisivo.
art. 1 Regolamento UE n. 102/2012
È invocato dalla ricorrente per sostenere che il dazio antidumping si applicasse all’acciaio e non al ferro.
Sono richiamati a sostegno della censura sul riparto dell’onere della prova e sull’uso delle presunzioni da parte del giudice di merito.
art. 21-septies L. n. 241 del 1990
È invocato per sostenere la nullità assoluta degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione.
rottamazione per risorse proprie dell’Unione Europea
Regola la definizione agevolata dei carichi relativi a risorse proprie tradizionali, rinviando alle modalità e ai termini dell’art. 3.
La Corte ne ricava che la definizione agevolata si perfeziona con la domanda del debitore e la comunicazione dell’agente della riscossione; l’estinzione del giudizio richiede la produzione della documentazione dei pagamenti effettuati, non il pagamento integrale del piano rateale.
È citato nell’ordinanza interlocutoria per verificare se le cartelle fossero state emesse in base a iscrizione provvisoria.
art. 15 bis d.l. n. 50 del 2023
È richiamato dalla contribuente per dedurre la proroga della rateazione delle somme dovute.
È citato per il deposito di memoria dell’Agenzia.
È richiamato per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione nei casi previsti dalla legge.
È richiamato in via giurisprudenziale come precedente analogo in tema di definizione agevolata e rinuncia al giudizio.
art. 111 Cost.
È evocato per il principio di ragionevole durata del processo.
art. 3 Cost.
È richiamato indirettamente nel ragionamento sulla ragionevolezza e razionalità delle norme processuali.
L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 198
È utilizzata in chiave sistematica per mostrare che il legislatore consente l’estinzione del giudizio già con domanda e versamento della prima rata, senza attendere l’integrale pagamento.
Massime di principio
- Nella definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, l’estinzione del giudizio di legittimità può essere dichiarata quando la procedura amministrativa risulti perfezionata con la domanda del debitore, l’impegno a rinunciare ai giudizi e la comunicazione dell’agente sulla misura e sulle scadenze delle rate, senza attendere il pagamento integrale del debito.
- Ai fini dell’estinzione del giudizio, la norma richiede la prova dei pagamenti già eseguiti al momento della decisione, non già l’esecuzione completa dell’intero piano rateale; l’integrale pagamento rileva invece sul piano sostanziale dell’estinzione del debito e può semmai condurre alla cessazione della materia del contendere.
- La dichiarazione di estinzione del processo per definizione agevolata opera come effetto processuale ex lege e resta distinta dalla rinuncia al ricorso: la disciplina protegge l’esigenza di deflazione del contenzioso e non impone una nuova rinuncia in giudizio quando la fattispecie legale si è già perfezionata.
- L’eventuale inadempimento successivo del piano di rateazione incide sulla riscossione del credito e non determina la riapertura del giudizio già estinto, salvo diverse previsioni normative.
- L’interpretazione delle norme sulla definizione agevolata deve evitare soluzioni che trasformino l’estinzione in una sospensione sine die del processo, in contrasto con i principi di ragionevole durata e di certezza del processo.
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