Cassazione Civile, Ordinanza n. 27952/2025 del 21/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva proposto ricorso avanti alla commissione tributaria avverso un estratto di ruolo e le cartelle di pagamento ad esso collegate, sostenendo di esserne venuto a conoscenza solo casualmente tramite accesso agli sportelli dell’agente della riscossione e deducendo di non aver mai ricevuto la notifica degli atti. In primo grado la domanda era stata accolta solo per una cartella relativa a soggetto diverso dal ricorrente e respinta per il resto; la sentenza era stata appellata solo dal contribuente, ma la commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente deduceva: omessa/insufficiente motivazione e violazione dello Statuto del contribuente per avere ritenuto valide notifiche eseguite con avvisi di ricevimento firmati da soggetti diversi dal destinatario e senza gli ulteriori avvisi previsti dalla disciplina postale; violazione delle norme sulla notifica della cartella e sulla necessità della raccomandata informativa (CAN) quando il destinatario non riceva personalmente l’atto; violazione delle regole probatorie per essere stata data prova della notifica mediante copie scannerizzate disconosciute nella conformità all’originale; vizio motivazionale sulla prescrizione dei titoli indicati negli estratti.
La decisione
La Corte ha rilevato che, per la parte ancora in contestazione, il ricorso originario del contribuente era inammissibile ab origine perché proposto contro un estratto di ruolo senza allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio tra quelli tassativamente previsti dalla sopravvenuta disciplina dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c. e ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso introduttivo. Le spese sono state integralmente compensate per effetto dello ius superveniens. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
sono i parametri invocati per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale in cassazione.
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato dal ricorrente per contestare la validità della notifica delle cartelle.
art. 26, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
norma richiamata come disciplina della notificazione della cartella di pagamento.
art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in tema di regole di notifica degli atti impositivi.
invocato per censurare la valutazione della prova documentale della notifica.
richiamato in relazione alla disconoscenza della conformità delle copie scannerizzate all’originale.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
la Corte lo applica come norma sopravvenuta che circoscrive e tipizza i casi di diretta impugnabilità del ruolo e della cartella invalidamente notificata, incidendo sull’interesse ad agire anche nei giudizi pendenti.
art. 3-bis, d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
è la disposizione che ha introdotto la novella dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973.
legge di conversione che ha inserito la disciplina sopravvenuta sull’impugnazione del ruolo.
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
è una delle ipotesi tassative in cui l’iscrizione a ruolo può arrecare un pregiudizio rilevante ai fini della diretta impugnazione.
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato quale riferimento per i soggetti pubblici rilevanti nelle verifiche ex art. 48-bis.
art. 48-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato quale meccanismo di verifica che può rendere attuale il pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo.
richiamato quale mezzo per il deposito di documenti in cassazione ai fini della dimostrazione dello specifico interesse ad agire.
utilizzato per la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dalla legge sopravvenuta, con onere del debitore di allegare e provare lo specifico pregiudizio.
- La disciplina sopravvenuta sull’impugnazione diretta del ruolo e della cartella si applica ai giudizi pendenti, perché incide sull’interesse ad agire, condizione dell’azione che può mutare fino alla decisione.
- I casi di impugnazione diretta tipizzati dal legislatore sono tassativi e non possono essere estesi in via analogica o interpretativa oltre i presupposti espressamente previsti.
- Quando manca l’allegazione di un pregiudizio riconducibile alle ipotesi tipizzate, il ricorso originario è inammissibile ab origine e la sentenza va cassata senza rinvio, perché la causa non poteva essere proposta.
- Nei giudizi pendenti, lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato con gli strumenti processuali disponibili nel grado di merito o, in cassazione, mediante i mezzi consentiti per il deposito di documenti; in difetto, la domanda non supera il vaglio di ammissibilità.
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