Cassazione Civile, Ordinanza n. 27959/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coltivatrice)
La controversia
La lite nasce da una compravendita di un terreno con fabbricato, nella quale una società di mediazione aveva svolto attività per mettere in contatto venditore e promissario acquirente e chiedeva il pagamento della provvigione. Il bene fu poi acquistato dalla coltivatrice diretta mediante esercizio della prelazione agraria ex art. 8 L. 590/1965. Il Tribunale aveva negato il diritto del mediatore alla provvigione nei confronti della prelazionaria; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo che la comunicazione della proposta di alienazione con trasmissione del preliminare, contenente anche la clausola sulla provvigione, fosse assimilabile alla denuntiatio e che l'esercizio della prelazione comportasse l'adesione a tutte le condizioni di vendita, inclusa quella relativa al pagamento del mediatore. La ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 8 L. 590/1965, sostenendo che la disciplina della prelazione agraria non consente di estendere il precedente in materia di prelazione urbana ex art. 38 L. 392/1978; con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, illogicità e carenza di motivazione, nonché ultrapetizione, per avere la Corte d'appello trascurato i punti effettivamente controversi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha affermato che il coltivatore diretto che esercita la prelazione agraria non è tenuto a pagare la provvigione al mediatore, anche se il relativo obbligo sia inserito nel contratto preliminare tra venditore e terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, affinché applichi il principio di diritto enunciato e decida anche sulla domanda di restituzione delle somme eventualmente già pagate in esecuzione della sentenza cassata, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 8 L. 26 maggio 1965, n. 590
la prelazione agraria spetta al coltivatore diretto a parità di condizioni; il suo esercizio si fonda sulla legge e il prelazionario rimane estraneo al rapporto di mediazione e al contratto preliminare tra venditore e terzo, sicché non è vincolato a clausole che aggravino le condizioni legali di acquisto.
art. 7 L. 14 agosto 1971, n. 817
è richiamato solo come estensione della prelazione agraria prevista dall'art. 8 L. 590/1965 al coltivatore diretto proprietario confinante.
art. 38 L. 27 luglio 1978, n. 392
è richiamato come precedente non estensibile alla prelazione agraria; nel caso della prelazione urbana la clausola sulla provvigione poteva essere ricondotta alle condizioni di vendita liberamente fissate dal venditore.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è la norma processuale invocata per censurare la violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
è la norma processuale invocata per il vizio di omesso esame di fatti decisivi.
art. 384, comma 2 c.p.c.
è richiamato per affermare il potere della Corte di cassazione di qualificare giuridicamente i fatti e accogliere il ricorso per ragioni giuridiche anche diverse da quelle prospettate dalla parte.
Massime di principio
- Nella prelazione agraria il coltivatore diretto, quando esercita il diritto, subentra nell'acquisto a condizioni legali e non può essere gravato da clausole che rendano l'acquisto più oneroso rispetto a quanto previsto dalla disciplina speciale di tutela della proprietà coltivatrice.
- Il mediatore non può pretendere la provvigione dal soggetto che esercita la prelazione agraria quando quest'ultimo è rimasto estraneo alle trattative e al contratto preliminare tra venditore e terzo, poiché l'attività di mediazione non è stata svolta a favore del prelazionario.
- La previsione nel preliminare di una clausola che ponga la provvigione a carico dell'acquirente non si estende automaticamente al titolare della prelazione agraria, perché il diritto di prelazione deriva direttamente dalla legge e non da una adesione negoziale alle condizioni del preliminare.
- In sede di legittimità, la questione può essere accolta anche se la ragione giuridica decisiva è diversa da quella specificamente prospettata dal ricorrente, purché la soluzione si fondi sui fatti accertati nei gradi di merito e non alteri il monopolio delle parti sulle domande e sulle eccezioni in senso stretto.
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