Cassazione Civile, Ordinanza n. 27953/2025 del 21/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a un'associazione sportiva dilettantistica e alla sua amministratrice, con contestazione della perdita del regime agevolato previsto per le ASD. In sede di merito la CTR aveva ritenuto inammissibili alcune doglianze perché nuove nel giudizio di rinvio e, nel merito, aveva confermato l'accertamento fondato sulla ritenuta inosservanza degli obblighi richiesti per mantenere i benefici fiscali (tenuta dei libri sociali, corretta rendicontazione, presentazione dei modelli 770, tracciabilità dei pagamenti). Gli eredi della dante causa hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) hanno dedotto che il ricorso originario sarebbe stato improponibile/inammissibile perché proposto da un'associazione già estinta, questione che sarebbe stata rilevabile d'ufficio; 2) hanno censurato la violazione della disciplina sulle agevolazioni per le ASD, sostenendo che la CTR avesse erroneamente valorizzato mere irregolarità formali e avesse disatteso la circolare dell'Agenzia che esclude la perdita dei benefici per alcune omissioni contabili; 3) hanno denunciato nullità della sentenza per avere la CTR ritenuto violato l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti, assumendo che la documentazione bancaria dimostrasse il rispetto del limite e la correttezza del rendiconto. L'Agenzia ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato, eccependo la tardività della riassunzione del giudizio di rinvio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il difetto di legitimatio ad causam, pur rilevabile d'ufficio in via generale, non può essere fatto valere per la prima volta nel giudizio di rinvio dopo una precedente sentenza di cassazione con rinvio, poiché la decisione rescindente preclude la deduzione di questioni che potevano e dovevano già essere esaminate nel giudizio di legittimità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che i ricorrenti si limitavano a contestare la valutazione della CTR su documenti e obblighi contabili, senza indicare una specifica violazione di legge; inoltre ha ribadito che le circolari dell'Agenzia non sono fonti di diritto e non sono sindacabili come norme violate. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché apparentemente formulato come nullità processuale ma in realtà diretto a ottenere una nuova valutazione del merito delle prove sulla tracciabilità dei pagamenti e sulla regolarità del rendiconto. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La Corte ha condannato i ricorrenti principali, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo del contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 382, comma 3, c.p.c.
terzo comma, secondo periodo
richiamato per la dedotta improponibilità/inammissibilità rilevabile d'ufficio, ma la Corte ha escluso che tale questione potesse essere sollevata per la prima volta nel giudizio di rinvio.
art. 383 c.p.c.
la sentenza di cassazione con rinvio produce un effetto preclusivo nel giudizio di rinvio anche sulle questioni rilevabili d'ufficio che avrebbero dovuto essere dedotte o rilevate nel giudizio di legittimità.
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nella precedente fase di cassazione per il divieto di nuove eccezioni nel giudizio tributario.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base dell'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione, ma la questione era stata ritenuta nuova e quindi non proponibile nel giudizio di impugnazione.
legge n. 398/1991
disciplina il regime agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo che mirava al riesame della sua applicazione concreta e delle prove valutate dalla CTR.
legge n. 133/1999
l'inosservanza dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti superiori alla soglia prevista comporta la decadenza dalle agevolazioni della legge n. 398/1991.
legge n. 289/2002
richiamata dalla CTR per gli obblighi degli enti sportivi dilettantistici ai fini del mantenimento delle agevolazioni fiscali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per i motivi di violazione di legge, ma la Corte ha escluso che i ricorrenti individuassero una vera violazione normativa e non un mero dissenso sulla valutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità della sentenza, ma il motivo è stato ritenuto in realtà diretto a ottenere un riesame del merito istruttorio.
art. 63 d.lgs. n. 546/1992
invocato nel ricorso incidentale per sostenere la tardività della riassunzione del giudizio di rinvio.
d.l. n. 119/2018
richiamato per la sospensione del termine di riassunzione del giudizio di rinvio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
richiamato in via di completezza per escludere che la decadenza dall'agevolazione fiscale per mancata tracciabilità sia una sanzione, anche impropria, soggetta al favor rei.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione, non è consentito introdurre per la prima volta questioni processuali, incluso il difetto di legitimatio ad causam, se tali questioni avrebbero potuto essere dedotte o rilevate nel precedente giudizio di legittimità.
- La sentenza di cassazione con rinvio preclude la riapertura, nel giudizio di rinvio, di questioni già coperte dall'effetto rescindente o che costituiscono presupposto necessario della decisione di cassazione.
- Le circolari e le risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria non costituiscono fonti del diritto e non possono essere invocate come parametro di violazione di legge nel ricorso per cassazione.
- In sede di legittimità non è ammissibile censurare sotto forma di violazione di legge o nullità una doglianza che, nella sostanza, richieda una nuova valutazione delle prove e del merito compiuta dal giudice di appello.
- Per il mantenimento delle agevolazioni fiscali riconosciute alle associazioni sportive dilettantistiche, l'inosservanza dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti oltre soglia comporta la decadenza dal regime agevolato.
- La decadenza da un'agevolazione fiscale per mancato rispetto di un onere previsto dalla legge non integra, di regola, una sanzione tributaria, ma la riespansione del regime ordinario.
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