Cassazione Civile, Ordinanza n. 27947/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta dell'Agenzia del Demanio di ottenere il pagamento della differenza tra quanto già versato a titolo di indennità di occupazione di un immobile demaniale sito in Napoli e quanto successivamente rideterminato dall'ufficio per aggiornamento annuale dei canoni dovuti nel periodo 1994-2006. L'occupante ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità della pretesa, sostenendo in via principale di non dover nulla almeno fino al decesso della propria compagna, con cui aveva iniziato a convivere nell'immobile solo dal luglio 1997; in subordine ha invocato la prescrizione delle somme anteriori al 7 ottobre 2001; in ulteriore subordine ha chiesto la riduzione del credito considerando, da un lato, la presenza nell'immobile di un'altra occupante per parte del periodo e, dall'altro, i lavori e i miglioramenti eseguiti a proprie spese e a spese della compagna. La Corte d'appello ha accolto solo l'eccezione di prescrizione per il periodo anteriore al 7 ottobre 2001, confermando il credito per il quinquennio successivo, e ha respinto sia la tesi della solidarietà non configurabile tra più occupanti sia la domanda di compensazione per i miglioramenti, ritenendo applicabile l'art. 49 cod. nav. in quanto prevalente sull'art. 936 c.c. e valorizzando la clausola concessoria che vietava migliorie non autorizzate. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) omesso esame di fatti decisivi in relazione alla diversa epoca di residenza dei soggetti nell'immobile e alla conseguente insussistenza della solidarietà passiva; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della concessione demaniale e degli artt. 936, 1150 e 2041 c.c., per non avere riconosciuto il diritto al rimborso delle migliorie; 3) omessa pronuncia sulla richiesta di ctu per la quantificazione dell'indennità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché soggetto alla preclusione della "doppia conforme" e, comunque, perché sotto la veste dell'omesso esame di fatti decisivi mirava in realtà a ottenere una diversa ricostruzione e qualificazione giuridica della vicenda, senza indicare un fatto storico decisivo effettivamente trascurato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla natura pubblicistica del rapporto concessorio e sulla prevalenza dell'art. 49 cod. nav. sull'art. 936 c.c. Il terzo motivo è rimasto assorbito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
comma 1, n. 3; comma 1, n. 4; comma 1, n. 5
Il vizio di legittimità va dedotto nei limiti propri di ciascun numero, non potendo il ricorrente usare il n. 5 per ottenere una rivalutazione del merito o degli elementi istruttori.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare e confrontare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado per evitare l'inammissibilità della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 49 cod. nav.
Nella vicenda di concessione demaniale, la norma è stata ritenuta prevalente rispetto all'art. 936 c.c. e idonea a escludere il rimborso delle opere eseguite dopo la scadenza della concessione, salvo diversa previsione concessoria.
art. 936 c.c.
La Corte di merito, condivisa sul punto dalla Cassazione quanto alla mancata confutazione della ratio, ha escluso la sua applicabilità per la natura pubblicistica del rapporto e per il regime speciale della concessione demaniale.
art. 1150 c.c.
Norma invocata dal ricorrente a sostegno della pretesa di rimborso per miglioramenti; la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 2041 c.c.
Norma richiamata dal ricorrente in via subordinata, ma la censura non è stata ritenuta idonea a scardinare la motivazione fondata sul regime speciale della concessione.
art. 2055 c.c.
Richiamato nella prospettazione del ricorrente per contestare la solidarietà tra più occupanti; la censura è stata giudicata inammissibile perché sollecitava una diversa lettura dei fatti e delle prove.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
comma 1-quater; comma 1-bis
È stato disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omesso esame di fatti decisivi è ammissibile solo se riguarda un fatto storico specifico, discusso tra le parti, effettivamente trascurato dal giudice di merito e decisivo ai fini dell'esito; non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa qualificazione giuridica dei fatti.
- In presenza di "doppia conforme", il ricorrente che intenda denunciare il vizio motivazionale deve indicare puntualmente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, dimostrando la loro diversità; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Quando la decisione impugnata si fonda su una ratio decidendi autonoma e specifica, il motivo di ricorso deve confrontarsi direttamente con essa; la mancata confutazione della ratio comporta l'inammissibilità della censura.
- Nel rapporto di concessione demaniale, le norme speciali che regolano la sorte delle opere eseguite dal concessionario possono prevalere sulle discipline codicistiche generali in tema di miglioramenti o arricchimento, con esclusione del rimborso se il titolo concessorio lo vieta o non lo prevede.
- La solidarietà dell'obbligazione risarcitoria o indennitaria non può essere esclusa mediante una mera diversa lettura del quadro probatorio se la censura in cassazione si risolve in una richiesta di riesame del merito.
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