Cassazione Civile, Ordinanza n. 27962/2025 del 21/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il condominio aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall'occupazione abusiva di una porzione di lastrico solare dello stabile. Secondo la prospettazione attorea, il contratto di locazione originariamente concluso con una diversa società riguardava solo 9 mq destinati al posizionamento di supporti d'antenna e apparati radio, mentre la convenuta avrebbe occupato una superficie più ampia senza titolo. In primo grado la domanda era stata rigettata sulla base dell'interpretazione del contratto e delle risultanze di due consulenze tecniche. In appello il condominio aveva censurato l'interpretazione del contratto, il recepimento acritico della CTU e l'omessa considerazione delle osservazioni del proprio consulente. In Cassazione ha articolato tre motivi: 1) nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, sostenendo che la decisione sarebbe stata deliberata prima della designazione del collegio; 2) nullità della sentenza per omessa motivazione sui motivi di appello e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che la Corte d'appello avesse trascurato le censure sul contratto e sulla CTU limitandosi a negare il danno; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale fondato il rigetto su un fatto non allegato, cioè l'inutilizzabilità dell'area residua del lastrico desunta da un parere AUSL. La resistente ha contrastato il ricorso, sostenendo la correttezza della decisione di merito e l'assenza di occupazione senza titolo e di prova del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità per vizio di costituzione del giudice, rilevando che la data interna di deliberazione o di designazione del collegio non prova alcuna difformità tra collegio deliberante e collegio che ha assistito alla discussione, prova che nel caso mancava. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo perché la Corte d'appello aveva deciso la controversia sulla base della ragione più liquida, senza violare il principio devolutivo, dato che la questione esaminata atteneva comunque al merito della pretesa risarcitoria. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di interesse, poiché esso attaccava solo una delle due autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata, restando ferma l'altra, relativa al mancato assolvimento dell'onere di allegare fatti specifici idonei a dimostrare il danno conseguenza e all'inammissibilità di un danno in re ipsa in tema di occupazione senza titolo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza; la Corte distingue tra errori di diritto, nullità e censure inammissibili per difetto di interesse.
art. 112 c.p.c.
il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice d'appello decide la domanda entro il thema devolutum e utilizza la ragione più liquida su questioni di merito.
art. 132 c.p.c.
la motivazione è viziata solo se è meramente apparente; una motivazione che esprima la ratio decidendi è sufficiente anche se sintetica.
art. 158 c.p.c.
la nullità per vizio relativo alla costituzione del giudice richiede prova della diversità tra il collegio che ha deciso e quello che ha assistito alla discussione.
art. 276 c.p.c.
consente al giudice di decidere secondo la ragione più liquida tra questioni di merito, ma non deroga al principio del rispetto del devolutum né all'ordine logico tra questioni di rito e di merito.
artt. 350 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla composizione del collegio e alla trattazione in appello.
art. 359 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione al giudizio di appello.
art. 187 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla rimessione della causa in decisione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito di memoria nell'imminenza dell'adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
art. 2697 c.c.
richiamato implicitamente nel passaggio sull'onere di allegazione e prova del danno conseguenza da occupazione senza titolo.
Massime di principio
- La nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice richiede la prova concreta che il collegio che ha deliberato sia diverso da quello che ha assistito alla discussione; mere incongruenze negli atti interni o nelle date di deliberazione/designazione non sono sufficienti.
- In appello il giudice può decidere la causa sulla base della questione di merito ritenuta più liquida, senza dover necessariamente esaminare tutte le censure nell'ordine prospettato, purché resti entro i limiti del devolutum e non violi il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non consenta di comprendere la ratio decidendi; una motivazione che individui in modo intelligibile la ragione del rigetto non è nulla.
- Chi impugna una sentenza sorretta da rationes decidendi autonome deve censurarle tutte: l'omessa impugnazione di una sola ragione sufficiente rende inammissibile il motivo contro le altre per difetto di interesse.
- In tema di occupazione senza titolo, il danno non può essere liquidato automaticamente in re ipsa sulla base del solo fatto della sottrazione dell'uso del bene, occorrendo l'allegazione di fatti specifici da cui desumere il danno-conseguenza, salvo diversa previsione normativa.
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