Cassazione Civile, Ordinanza n. 27964/2025 del 21/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
Un'impresa artigiana, in qualità di appaltatrice, aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti del committente per il pagamento del corrispettivo di un contratto di appalto. Il committente aveva proposto opposizione eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito, deducendo di essere consumatore residente in altro foro e invocando la competenza inderogabile del foro del consumatore; l'appaltatrice aveva aderito a tale eccezione. Il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza, revocato il decreto e compensato le spese del primo grado. In appello il committente aveva censurato solo la regolazione delle spese; l'appaltatrice aveva aderito alla censura. La Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione sulla statuizione di primo grado, ma aveva poi compensato le spese del secondo grado ritenendo rilevante l'accordo delle parti sulla riforma. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il committente ha denunciato violazione degli artt. 28, 38, 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione non poteva fondarsi sul mero accordo tra le parti e che, essendo la controparte la parte che aveva adito il giudice territorialmente incompetente, essa doveva essere considerata soccombente e condannata alle spese di appello. Ha inoltre dedotto l'irrilevanza dell'adesione successiva all'eccezione di incompetenza, perché l'art. 38, comma 2, c.p.c. non si applica ai casi di competenza inderogabile, come il foro del consumatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, quando viene eccepita l'incompetenza territoriale inderogabile e in particolare il foro del consumatore, la parte che ha adito il giudice incompetente resta l'unica responsabile della fase processuale necessaria a far rilevare il vizio ed è soccombente sul punto; la successiva adesione all'eccezione non assume rilievo, perché l'art. 38, comma 2, c.p.c. non è applicabile ai casi di competenza inderogabile richiamati dall'art. 28 c.p.c. Non ricorrendo alcuna delle ipotesi eccezionali che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. come integrato dalla sentenza costituzionale n. 77/2018, consentono la compensazione al di fuori della soccombenza reciproca, la decisione della Corte d'appello sulla compensazione delle spese del secondo grado è stata cassata. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 28 c.p.c.
richiamato come base della competenza territoriale inderogabile, tra cui rientra il foro del consumatore
art. 38 c.p.c.
ritenuto inapplicabile nei casi di competenza inderogabile, sicché l'adesione successiva all'eccezione non incide sulla soccombenza
art. 91 c.p.c.
la parte che ha adito il giudice incompetente deve essere condannata alle spese, in quanto soccombente sul punto
art. 92 c.p.c.
la compensazione è consentita solo nei casi previsti dalla norma, come integrata dalla Corte costituzionale, non essendo sufficiente l'accordo delle parti
sentenza Corte cost. n. 77/2018
richiamata quale intervento additivo sull'art. 92 c.p.c. che delimita le ipotesi di compensazione delle spese
art. 33 d.lgs. n. 206/2005
richiamato nel fatto come fondamento della competenza del foro del consumatore
Massime di principio
- In presenza di un'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile, la parte che ha introdotto la causa davanti al giudice incompetente è soccombente sulla questione di competenza e può essere condannata alle spese della relativa fase processuale.
- L'adesione della controparte all'eccezione di incompetenza non neutralizza la soccombenza della parte che ha scelto il foro incompetente quando si tratta di competenza inderogabile.
- L'art. 38, comma 2, c.p.c. non si applica alle ipotesi di competenza inderogabile previste dall'art. 28 c.p.c., compreso il foro del consumatore.
- La compensazione delle spese fuori dai casi di soccombenza reciproca è ammessa solo nei rigorosi presupposti dell'art. 92 c.p.c., come interpretato alla luce della giurisprudenza costituzionale; non basta il mero accordo tra le parti sulla riforma della sentenza.
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