Cassazione Civile, Ordinanza n. 27951/2025 del 21/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato agli eredi di un socio unico di società fallita un avviso di accertamento personale per l'anno d'imposta 2010, imputando al dante causa un maggior reddito di capitale sulla base della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili già accertati in capo alla società. Gli eredi avevano impugnato sia l'atto personale sia quello societario; la C.T.P. aveva accolto il ricorso, mentre la C.T.R. aveva ritenuto che gli eredi non fossero legittimati a impugnare l'avviso societario, aveva indicato come legittimata passiva la diversa Direzione provinciale che aveva emesso tale atto e, sul merito dell'accertamento personale, aveva ridotto il maggior reddito imputato a euro 26.070,00, corrispondenti agli accrediti sul conto postale dei coniugi Baraggia. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando, con un unico motivo, violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per la contraddittorietà e apoditticità della motivazione: la C.T.R. aveva infatti ritenuto sufficienti gli elementi probatori dell'Ufficio ma, senza spiegazione, aveva drasticamente ridotto gli utili extra-contabili accertati. Gli eredi proponevano ricorso incidentale deducendo violazione dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che la loro notificazione dell'avviso societario, quale atto presupposto di quello personale, doveva consentire loro di contestarlo; inoltre contestavano l'individuazione della Direzione provinciale legittimata a contraddire e ribadivano che, non essendo stato notificato al loro dante causa alcun atto prima del decesso e essendo la società stata poi fallita, avrebbero dovuto poter far valere anche i vizi dell'accertamento societario nel giudizio relativo all'accertamento personale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e, nei limiti indicati in motivazione, ha accolto anche il ricorso incidentale degli eredi. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché riesamini la controversia fornendo una motivazione congrua e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto: da un lato, che la sentenza d'appello fosse viziata da motivazione apparente/contraddittoria nella parte in cui aveva sostanzialmente ridotto senza spiegazione l'importo degli utili extracontabili; dall'altro, che gli eredi non fossero legittimati a impugnare l'avviso societario in proprio, ma che potessero far valere nel giudizio sull'accertamento personale le contestazioni relative alla sussistenza del maggior reddito in capo alla società, specie dopo la definitività dell'atto societario; infine, ha escluso che fosse rilevante, sul piano processuale, che l'atto fosse stato emesso da una diversa Direzione provinciale, trattandosi sempre della medesima Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata prospettata come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato ai fini del vizio di motivazione della sentenza tributaria.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato ai fini del vizio di motivazione della sentenza tributaria.
art. 132 c.p.c.
La motivazione deve essere esistente e non apparente; la sua mancanza o contraddittorietà può integrare vizio denunciabile in cassazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione.
art. 100 c.p.c.
La legittimazione ad agire/impugnare richiede un interesse concreto e attuale; gli eredi non possono impugnare in proprio un atto intestato esclusivamente alla società.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla motivazione denunciabile solo nei casi di anomalia motivazionale radicale.
art. 12 disp. prel. c.c.
Usato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile soltanto un'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, quale mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non è più censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- In materia di accertamento tributario verso soci di società a ristretta base partecipativa, i soci e i loro eredi non hanno legittimazione autonoma a impugnare l'atto impositivo emesso esclusivamente nei confronti della società, perché la società è soggetto giuridico distinto.
- La notifica di un avviso societario al socio o ad altri soggetti non attribuisce di per sé legittimazione a impugnarlo in proprio se l'atto non reca alcuna pretesa tributaria, neppure solidale o sanzionatoria, nei loro confronti.
- Quando l'accertamento societario è divenuto definitivo per mancata impugnazione o per vizi processuali dell'impugnazione, il socio convenuto per il reddito di partecipazione può comunque contestare, nel giudizio relativo al proprio accertamento personale, non solo la mancata distribuzione degli utili ma anche la stessa esistenza del maggior reddito in capo alla società.
- Nel contenzioso tributario, tutti gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate hanno capacità di stare in giudizio e l'organizzazione interna tra diverse direzioni provinciali è processualmente irrilevante, poiché la difesa va riferita all'Agenzia quale ente unitario.
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