Cassazione Civile, Ordinanza n. 28775/2024 del 08/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'ufficio finanziario aveva notificato a un professionista un avviso di accertamento per l'anno 2005, rettificando induttivamente il reddito di lavoro autonomo e la base IRAP sulla base di indagini bancarie su un conto corrente intestato al contribuente, con recupero a tassazione di maggiori imposte e irrogazione di sanzioni. In autotutela l'atto era stato poi parzialmente ridotto. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'accertamento; in appello, invece, la CTR aveva accolto il gravame dell'Amministrazione e dichiarato inammissibile il ricorso originario perché la notifica introduttiva era stata eseguita tramite operatore di posta privata, ritenuta inesistente e non sanabile. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 156 e 324 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che l'eccezione sulla notifica fosse stata proposta solo in appello e che su tale profilo si fosse formato giudicato interno, oltre a rivendicare la validità della notifica e la sanatoria per raggiungimento dello scopo; 2) violazione della normativa sulle indagini finanziarie e dello statuto del contribuente, deducendo che per annualità anteriori al 2006 l'Ufficio avrebbe potuto utilizzare solo dati dell'Archivio Unico Antiriciclaggio e non indistintamente tutte le movimentazioni bancarie; 3) violazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo, assumendo che l'avviso fosse privo di adeguata motivazione; 4) violazione dell'art. 33, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973, contestando l'utilizzo dei prelevamenti come ricavi e la ripresa IRAP per difetto di autonoma organizzazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione a contraddire dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della società di riscossione, rilevando che nel merito il giudizio di origine era intercorso solo tra contribuente e Agenzia delle Entrate. Sul primo motivo ha corretto la motivazione della CTR, affermando che la notifica del ricorso introduttivo non era inesistente ma nulla, perché effettuata tramite operatore postale privato in un regime che non consentiva la notificazione di atti giudiziari con quel mezzo; tuttavia la nullità era sanata per raggiungimento dello scopo con la costituzione dell'Agenzia, ma tale sanatoria era intervenuta dopo la scadenza del termine di sessanta giorni per impugnare l'avviso di accertamento. Pertanto il ricorso originario doveva comunque essere dichiarato inammissibile per tardività, e anche l'impugnazione del provvedimento di autotutela parziale risultava inammissibile perché non ampliativa della pretesa. Conseguentemente le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite, poiché attinenti al merito dell'accertamento e non esaminabili una volta rilevata l'inammissibilità dell'originario ricorso. Spese compensate tra le parti costituite, con obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La costituzione del destinatario può sanare la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, ma la sanatoria non vale a rendere tempestivo un ricorso già depositato oltre il termine decadenziale.
Il vizio della notificazione eseguita con operatore postale privato è qualificato come nullità e non come inesistenza.
Non si forma giudicato interno sulla questione della validità della notificazione quando la parte avversa abbia specificamente impugnato sul punto la decisione di primo grado.
Il giudicato interno non preclude l'esame della questione di notificazione se la statuizione implicita è stata devoluta al giudice d'appello.
art. 21, comma 1, D. Lgs. n. 546 del 1992
Il ricorso avverso l'avviso di accertamento deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto.
artt. 62 e 63, D. Lgs. n. 300 del 1999
Le competenze dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono distinte; per i tributi erariali diretti la legittimazione processuale spetta all'Agenzia delle Entrate.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 2, comma 14-ter, D.L. n. 203 del 2005
Norma invocata dal ricorrente a sostegno della limitazione delle indagini finanziarie per annualità anteriori al 2006; la Corte non la esamina nel merito per assorbimento.
Norma invocata dal ricorrente in tema di irretroattività e certezza dei rapporti tributari; la censura è assorbita.
Norma invocata dal ricorrente a tutela dell'affidamento e dei rapporti con il fisco; la Corte non la valuta nel merito.
art. 56 D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dal ricorrente sul difetto di motivazione dell'accertamento; la censura è assorbita.
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
Richiamato dal ricorrente sulla motivazione degli atti tributari; la Corte non entra nel merito per effetto dell'inammissibilità originaria.
art. 33, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente per contestare la ricostruzione del reddito mediante prelevamenti; la doglianza resta assorbita.
art. 23 Cost.
Invocato dal ricorrente per contestare l'applicazione retroattiva di norme tributarie; la censura è assorbita.
Massime di principio
- La notificazione di un atto giudiziario eseguita da un operatore postale privato privo del necessario titolo abilitativo non è inesistente ma nulla; la nullità può essere sanata dalla costituzione del destinatario, ma la sanatoria non elimina gli effetti decadenziali già maturati.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tributaria, quando la sanatoria della nullità della notifica intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere, il ricorso resta tardivo e deve essere dichiarato inammissibile.
- L'impugnazione di un provvedimento di autotutela che riduce la pretesa originaria è autonoma solo se l'atto successivo introduce un ampliamento o elementi innovativi della pretesa; se si limita a diminuire il carico fiscale non rimuove la tardività del ricorso originario.
- La legittimazione a resistere nel giudizio di cassazione spetta soltanto alla parte che abbia partecipato al giudizio di merito; nelle controversie sui tributi erariali diretti la parte pubblica legittimata è l'Agenzia delle Entrate.
- Quando un motivo di ricorso investe una questione processuale preliminare che rende inammissibile il ricorso introduttivo, le censure di merito sull'accertamento restano assorbite e non possono essere esaminate.
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