Cassazione Civile, Ordinanza n. 28774/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La procedura fallimentare di una società, già dichiarata fallita, aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, con conseguente aggravamento del dissesto. Nel merito erano stati ritenuti responsabili alcuni ex sindaci per omesso controllo e per aver certificato bilanci non veritieri; inoltre era stata chiamata in garanzia la compagnia assicuratrice del sindaco manlevato. In appello la Corte territoriale aveva ridotto il risarcimento tenendo conto delle transazioni intervenute con alcuni corresponsabili solidali. Il ricorso per cassazione censurava: 1) la violazione dell'art. 1304 c.c. per avere la Corte d'appello calcolato la quota ideale da detrarre considerando anche soggetti che, all'esito del giudizio, erano risultati estranei ai fatti, invece dei soli transigenti effettivamente responsabili; 2) la violazione dell'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese tra fallimento e assicurazione, ritenuta basata su una soccombenza reciproca insussistente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, il difetto di specificità perché il ricorrente aveva evocato l'art. 1304 c.c. senza spiegare in che modo la decisione impugnata vi si ponesse in contrasto, e comunque aveva sollecitato una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione della Corte d'appello che aveva applicato il principio delle Sezioni Unite sulla transazione con alcuni condebitori solidali. Quanto al secondo motivo, lo ha reputato inammissibile perché non attinente al decisum e comunque perché la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte vittoriosa. Il fallimento è stato condannato alle spese in favore delle parti resistenti; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
"La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri se questi non dichiarano di volerne profittare"
La censura è stata ritenuta inammissibile perché non illustrava specificamente il contrasto tra la decisione di merito e la norma; la Corte d'appello aveva applicato il principio secondo cui, nella transazione con alcuni condebitori solidali, la quota da detrarre dal debito residuo va calcolata secondo le quote idealmente riferibili ai transigenti secondo i criteri ricavabili dall'accertamento concreto.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve contenere un'esposizione specifica della violazione denunciata; la mera indicazione della norma asseritamente violata non basta.
Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito della controversia.
La regolazione delle spese e la loro eventuale compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il limite del divieto di porle a carico della parte vittoriosa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Richiamato per la liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge occorre indicare in modo specifico il contenuto della violazione e il punto in cui la decisione impugnata si pone in contrasto con la norma; la mera evocazione della disposizione non è sufficiente.
- La censura che, sotto la veste della violazione di legge, mira a ottenere una nuova valutazione delle risultanze di causa o del criterio concretamente adottato dal giudice di merito è inammissibile in sede di legittimità.
- In presenza di transazioni concluse con alcuni condebitori solidali, la determinazione del residuo debito dei non transigenti va effettuata secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, considerando la riduzione del credito in funzione del pagamento ricevuto e delle quote idealmente riferibili ai soggetti transigenti.
- La regolazione delle spese processuali appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti della violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa.
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