Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28780/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socia)

La controversia

Una contribuente impugnava un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2011, con cui le era stato imputato un maggior reddito derivante dalla partecipazione, come socia accomandante, in una società in accomandita semplice destinataria di un separato atto impositivo. La commissione regionale aveva rigettato l'appello della contribuente, ritenendo applicabile il raddoppio dei termini di decadenza per la pretesa derivante da dichiarazioni ideologicamente false finalizzate all'evasione IVA; nel merito aveva valorizzato il passaggio in giudicato dell'accertamento societario, la conseguente definitività dei maggiori ricavi societari e l'automatica legittimità dell'accertamento "a cascata" nei confronti della socia. Nel ricorso per cassazione la contribuente deduceva: 1) nullità del giudizio per violazione del litisconsorzio necessario, poiché la controversia avrebbe dovuto coinvolgere anche la società e gli altri soci; 2) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, per omessa motivazione concreta sull'applicabilità del raddoppio dei termini; 3) violazione della disciplina sul raddoppio dei termini e dell'art. 43 d.P.R. 600/1973, assumendo che la denuncia penale sarebbe stata tardiva rispetto al termine ordinario e comunque oltre i limiti della disciplina transitoria introdotta dalla L. 208/2015.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo gli altri. Ha ribadito che, negli accertamenti sui redditi delle società di persone e dei soci, l'unitarietà dell'accertamento e l'automatica imputazione del reddito ai soci comportano un litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni meramente personali. Poiché dalla ricostruzione contenuta nel ricorso emergevano anche questioni non personali, la mancata partecipazione della società e di tutti i soci ha determinato la nullità assoluta del giudizio. La sentenza impugnata è stata quindi dichiarata nulla, insieme all'intero giudizio, con rinvio delle parti davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società e di tutti i soci; al giudice di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nei giudizi tributari relativi ad accertamenti inscindibili deve essere integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; la mancata partecipazione comporta nullità assoluta rilevabile d'ufficio.

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    l'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e l'automatica imputazione ai soci impongono la partecipazione al giudizio di società e soci.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il ricorso deduceva un vizio processuale consistente nella nullità del giudizio per violazione del litisconsorzio necessario.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il secondo e il terzo motivo denunciavano violazioni di legge in tema di raddoppio dei termini di accertamento.

  • artt. 112 e 113 c.p.c.

    richiamati per censurare l'omessa motivazione/decisione del giudice di merito sull'applicabilità del raddoppio dei termini.

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato dalla ricorrente quale parametro violato per la disciplina applicabile al procedimento di accertamento.

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato in relazione al termine di decadenza per l'accertamento e al suo eventuale raddoppio.

  • L. 2 dicembre 2015, n. 208

    richiamata per la disciplina transitoria sulla presentazione della denuncia penale ai fini del raddoppio dei termini.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari aventi ad oggetto l'accertamento dei redditi di società di persone e la conseguente imputazione ai soci, la controversia è inscindibile e richiede la partecipazione di tutti i soggetti interessati, compresa la società e tutti i soci, salvo che siano dedotte esclusivamente questioni personali.
  • La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Quando il ricorso introduce anche censure non meramente personali, il giudice non può definire la controversia limitandosi ad alcuni soltanto dei destinatari dell'accertamento.
  • L'accertamento 'a cascata' nei confronti del socio presuppone la corretta instaurazione del contraddittorio nel giudizio relativo all'accertamento societario e ai suoi riflessi sui soci.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.